IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, nel disciplinare il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata, prevede al comma 5 che con decreto del Ministro della difesa siano stabiliti i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai relativi corsi formativi, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, la durata dei corsi, nonche' i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata 1. I concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi formativi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (corsi AUFP) sono per titoli ed esami e si svolgono con modalita' che ne assicurano l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento nei tempi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione con l'eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate. 2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.