IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che,
nel disciplinare il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata,
prevede  al  comma  5 che con decreto del Ministro della difesa siano
stabiliti  i  titoli  di  studio  e gli eventuali ulteriori requisiti
richiesti  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per l'ammissione ai
relativi  corsi formativi, le tipologie e le modalita' di svolgimento
dei   predetti   concorsi   e  delle  prove  d'esame  prevedendo,  se
necessario,  programmi differenziati in relazione ai titoli di studio
richiesti,  la  durata  dei  corsi,  nonche'  i  requisiti  fisici  e
attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste
per gli ufficiali in ferma prefissata;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1997, n. 490, recante
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli  ufficiali,  a  norma  dell'art.  1,  comma  97, della legge 23
dicembre 1996, n. 662", e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n. 298, recante
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli  ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della
legge 31 marzo 2000, n. 78", e successive modificazioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Concorsi  pubblici  per  l'ammissione  ai  corsi allievi ufficiali in
                          ferma prefissata

  1.  I  concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi formativi per il
reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate e
dell'Arma  dei carabinieri (corsi AUFP) sono per titoli ed esami e si
svolgono   con   modalita'   che   ne   assicurano   l'imparzialita',
l'economicita'  e la celerita' di espletamento nei tempi previsti dal
decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,  ricorrendo, se
ritenuto  opportuno,  a forme di preselezione con l'eventuale ricorso
all'ausilio  di  sistemi  automatizzati  di  lettura  delle prove e a
selezioni decentrate.
  2.  Per  quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto,
si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.