IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Salerno

  Visto  l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che disciplina la
nuova composizione dei comitati provinciali della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto  n.  2670  del  29 giugno  1998 con cui e' stato
ricostituito  il  comitato  provinciale  della  previdenza sociale di
Salerno;
  Considerato  che  sono trascorsi i quattro anni di durata in carica
del comitato stesso;
  Visti  gli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla
disciplina di proroga degli organi collegiali;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  ricostituzione dell'organismo
collegiale;
  Tenuto  conto  che  prima  di  procedere  alla  ricostituzione  del
comitato, occorre individuare le organizzazioni sindacali di datori e
prestatori   di   lavoro  piu'  rappresentative  operanti  in  questa
provincia;
  Considerato   che,   per   pervenire   al  giudizio  sul  grado  di
rappresentativita'  di  ciascuna organizzazione sindacale nell'ambito
del  territorio  provinciale,  sono  stati tenuti presenti i seguenti
criteri  (i  primi  tre  dei  quali  richiamati  nella  sentenza  del
Consiglio di Stato n. 19 del 24 giugno 1975):
    a) consistenza  numerica  dei  soggetti  rappresentati  rilevata,
stante   la   mancata   attuazione  legislativa  dell'art.  39  della
Costituzione,   sulla   base   dei   dati   forniti   dalle   singole
organizzazioni sindacali;
    b) ampiezza   e   diffusione   nella  provincia  delle  strutture
organizzative delle singole organizzazioni sindacali;
    c) partecipazione  alla  formazione e stipulazione di contratti e
accordi  collettivi  di  lavoro, nonche' alla risoluzione di vertenze
individuali plurime e collettive di lavoro;
    d) pluralismo   rappresentativo   contemperato   con  l'effettivo
sviluppo  a livello locale nei diversi settori economici di attivita'
della provincia;
    e) partecipazione  ad  altri  organismi collegiali operanti nella
provincia;
  Ritenuto che gli elementi indicati vanno apprezzati tanto sul piano
dell'effettiva   consistenza   quanto   su   quello   della  concreta
coesistenza;
  Visti i dati numerici prodotti dalle predette associazioni e quelli
accertati direttamente d'ufficio;
  Ritenuto  che  il  fattore  numerico non costituisce dato meramente
quantitativo,  ma  in  regime  di libera associazione e' anche indice
significativo  del  consenso  raggiunto e quindi elemento qualitativo
(Consiglio di Stato, sezione 6a - 23 febbraio 1983, n. 106);
  Ritenuto  che  "il  principio  pluralistico che tende ad attribuire
rilievo   agli   interessi   categoriali   nelle  loro  differenziate
considerazioni   in  ambito  sindacale,  deve  contemperarsi  con  il
principio  proporzionale  che, al fine del conferimento di situazioni
di  vantaggio  previste  in  numero limitato dalla norma richiede una
selezione   tra  le  associazioni  rappresentative,  di  quelle  piu'
rappresentative"  (Consiglio  di Stato 3 giugno 1992, n. 455, sezione
6a);
  Considerato  tuttavia  che, avuto riguardo agli specifici compiti e
campi  d'intervento  dell'organo  collegiale,  occorre anche valutare
quali  organizzazioni  sindacali  possano  vantare maggiore incidenza
operativa nei settori interessati;
  Rilevato  che  sulla base dei sopracitati criteri sono maggiormente
rappresentative, le seguenti organizzazioni sindacali:
    per i lavoratori:
      C.G.I.L.;
      C.I.S.L.;
      U.I.L.;
      U.G.L.;
      C.I.D.A.;
    per i datori di lavoro:
      Associazione degli industriali;
      Unione provinciale agricoltori;
    per i lavoratori autonomi:
      Confcommercio;
      Federazione provinciale coltivatori diretti;
      Confederazione nazionale artigianato;
  Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali predette;
                              Decreta:
  E'  ricostituito nella provincia di Salerno il comitato provinciale
della  previdenza  sociale, con sede presso l'I.N.P.S., per la durata
di anni quattro composto da:
    in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
      sig. Salzano Antonio - C.G.I.L.;
      sig. Cammarano Raffaele - C.G.I.L.;
      sig. Corinaldesi Lucio - C.G.I.L.;
      sig.ra Basile Giovanna - C.G.I.L.;
      sig. Sacco Alberto - C.I.S.L.;
      sig. Donnarumma Carlo - C.I.S.L.;
      sig. Carrara Gaspare - C.I.S.L.;
      sig. Ragone Ugo - U.I.L.;
      sig.ra Nomade Raffaelina - U.I.L.;
      sig. Bisogno Franco - U.G.L.;
      rag. Altobello Luigi - C.I.D.A.;
    in rappresentanza dei datori di lavoro:
      sig. Prete Andrea - Assindustria;
      sig. Lombardi Antonio - Assindustria;
      sig. Gulletta Alberto - U.P.A.;
    in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
      sig. Beltotti Antonio - Confcommercio;
      sig. Errico Michele - Fed. prov. col. diretti;
      sig. Quaranta Paolo - Conf. naz. art. (C.N.A.);
      direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di
Salerno;
      direttore  pro-tempore della ragioneria provinciale dello Stato
di Salerno;
      direttore  pro-tempore dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale di Salerno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Salerno, 4 ottobre 2002
                                    Il direttore provinciale: Coppola