IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992,  che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo
di  taluni  regimi  di  aiuto comunitari e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11
dicembre  2001  che  fissa  modalita'  di  applicazione  del  sistema
integrato  di  gestione  e  di  controllo  di  taluni regimi di aiuto
comunitari   e   istituito  dal  regolamento  (CEE)  n.  3508/92  del
Consiglio;
  Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio
1995  che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la
procedura  di  liquidazione  dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
297  del  21  novembre  1996,  relativo  all'organizzazione comune di
mercato  nel  settore  degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal
regolamento  (CE)  n.  2699/2000  del  Consiglio del 4 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 311 del
4 dicembre 2000;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
297  del  21  novembre  1996,  relativo  all'organizzazione comune di
mercato   nel   settore   dei   prodotti   trasformati   a   base  di
ortofrutticoli,   modificato   da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.
2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 464/99 della Commissione del 3 marzo
del 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
L  56  del  4  marzo  1999,  recante  modalita'  di  applicazione del
regolamento  (CE)  n.  2201/96  del  Consiglio per quanto concerne il
regime di aiuto delle prugne secche e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1573/99  della Commissione del 19
luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'
europee  L  187 del 20 luglio 1999, recante modalita' di applicazione
del  regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le
caratteristiche  dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di
aiuto alla produzione e successive modificazioni;
  Visto il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo
2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
64   del   6  marzo  2001,  recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  2201/96  del  Consiglio per quanto riguarda il
regime  di  aiuti  alla produzione dei prodotti trasformati a base di
ortofrutticoli, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  217/2002  della Commissione del 5
febbraio  2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  L  35  del  6  febbraio  2002,  che  stabilisce  criteri  di
accettazione  della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla
produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96;
  Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  "Disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che l'applicazione
del  territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati dalla Comunita'
europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio 1999, n. 165, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 137 del 14
giugno  1999,  concernente  la soppressione dell'Organismo pagatore e
l'istituzione  dell'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura a norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  modificato ed
integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  26  aprile  2001  concernente
"Disposizioni   nazionali  di  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
449/2001  della  Commissione  recante  modalita'  di applicazione del
regolamento  (CE)  n.  2201/96  del  Consiglio per quanto riguarda il
regime  di  aiuto  nel  settore  dei  prodotti  trasformati a base di
ortofrutticoli";
  Considerata  la  esigenza  di  aggiornare le disposizioni a seguito
delle modifiche intervenute per l'applicazione delle richiamate norme
comunitarie,  distinguendo  i  prodotti  per  i  quali e' previsto un
riconoscimento  delle  imprese di trasformazione dai prodotti che non
necessitano,  ai  fini  della  attuazione  del regime di aiuti, di un
analogo riconoscimento delle imprese di trasformazione;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato  e  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 20 giugno 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria
di  settore,  fino  all'adozione  da  parte  delle regioni e province
autonome  di  specifici atti, il presente decreto individua procedure
attuative  del  regolamento (CE)  n. 449/2001 della Commissione del 2
marzo 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
2201/96  del  Consiglio  per  quanto  concerne il regime di aiuto nel
settore  degli  ortofrutticoli  trasformati, con riguardo ai seguenti
aspetti:
    a) regime  di  aiuto  alle  organizzazioni  dei  produttori,  che
consegnano pomodori, pesche e pere di origine comunitaria, al fine di
ottenere  i  prodotti  trasformati  che  figurano nell'allegato 1 del
regolamento (CE) n. 2201/96 medesimo;
    b) regime  di  aiuto  alla  produzione  a favore delle imprese di
trasformazione  di prugne secche e fichi secchi, che corrispondono ai
produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo;
    c) contratti  stipulati  tra  le  organizzazioni  dei produttori,
riconosciute  e  prericonosciute  ai  sensi  del  regolamento (CE) n.
2200/96, e i trasformatori riconosciuti, nel caso di pomodoro, pesche
e pere;
    d) adempimenti delle parti contraenti;
    e) sistema di controlli e relative risultanze.