IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  l'art.  3,  commi  8-bis, ter e quater, del decreto-legge 15
aprile  2002,  n.  63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti;
  Visto  l'art.  4-bis  del  regio  decreto  29 giugno 1939, n. 1127,
recante  il  testo  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
brevetti per invenzioni industriali;
  Sentiti i settori interessati;
                             E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                         Oggetto del decreto
  1. Il presente decreto si applica al rilascio di licenze volontarie
non esclusive, a titolo oneroso, valide unicamente per l'esportazione
di principi attivi di farmaci coperti da certificati complementari di
protezione  (CCP)  di  cui all'art. 3, commi 8-bis, ter e quater, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno
2002,  n.  112, verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del
CCP  non  esiste,  e'  scaduta  ovvero  nei  quali l'esportazione del
principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto
in conformita' alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.
  La  licenza  cessa  di  avere effetto allo scadere del CCP a cui fa
riferimento.