IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 3, commi 8-bis, ter e quater, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti; Visto l'art. 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali; Sentiti i settori interessati; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. Oggetto del decreto 1. Il presente decreto si applica al rilascio di licenze volontarie non esclusive, a titolo oneroso, valide unicamente per l'esportazione di principi attivi di farmaci coperti da certificati complementari di protezione (CCP) di cui all'art. 3, commi 8-bis, ter e quater, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del CCP non esiste, e' scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformita' alle normative vigenti nei Paesi di destinazione. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del CCP a cui fa riferimento.