IL DIRIGENTE
             della Direzione generale della prevenzione
                            Ufficio XIII

  Visto  il  decreto ministeriale in data 27 marzo 2001, con il quale
l'azienda  ospedaliera  Istituti  ospitalieri  di  Verona  sono stati
autorizzati ad espletare attivita' di trapianto di fegato da cadavere
a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona in data 25 settembre 2002,
intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario
nell'equipe   gia'   autorizzata   all'espletamento   delle  predette
attivita', con il sopracitato decreto ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  8 agosto 2001 del Ministro della salute nonche'
le  ordinanze  in  data 31 gennaio 2000, 26 luglio e 1 marzo 2001 del
Ministro  della  sanita',  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che  la regione Veneto adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona e' autorizzata
ad  includere nell'equipe responsabile dell'attivita' di trapianto di
fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale
del  27 marzo  2001,  il seguente sanitario: Donataccio dott. Matteo,
dirigente  medico  primo  livello  della prima chirurgia clinicizzata
dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona.