IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
                 PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato
nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Vista  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre  2001  con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza
idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  delegato per la
protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del 29 settembre 2002, art. 6;
  Atteso  che  nell'ambito  del  mandato  conferitogli il Commissario
governativo deve provvedere, in deroga all'art. 3 del decreto-legge 4
dicembre  1993,  n.  496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61,
con  proprio  decreto,  entro  il  30 ottobre  2002,  all'istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione
Sardegna;
  Ritenuto  di  provvedere all'istituzione dell'Agenzia regionale per
la  protezione dell'ambiente per la regione Sardegna, di cui all'art.
3  del  decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21
gennaio 1994, n. 61;

                               Ordina:
                               Art. 1.
             Istituzione e natura giuridica dell'Agenzia
  1. E' istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
della  regione  autonoma della Sardegna, di seguito denominata ARPAS,
in  attuazione  dell'art.  3  del  decreto-legge  n.  496  del  1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994.
  2.   L'ARPAS  opera  per  la  tutela,  il  controllo,  il  recupero
dell'ambiente   e  per  la  prevenzione  e  promozione  della  salute
collettiva,   perseguendo   l'obiettivo   dell'utilizzo  integrato  e
coordinato  delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia
nell'individuazione  e  nella  rimozione  dei  fattori di rischio per
l'uomo e per l'ambiente.
  3.  L'ARPAS  e'  ente  regionale  di  diritto  pubblico,  dotato di
personalita'   giuridica,   autonomia   organizzativa,  patrimoniale,
contabile e di gestione.