IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995; Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 6; Atteso che nell'ambito del mandato conferitogli il Commissario governativo deve provvedere, in deroga all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61, con proprio decreto, entro il 30 ottobre 2002, all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna; Ritenuto di provvedere all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna, di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61; Ordina: Art. 1. Istituzione e natura giuridica dell'Agenzia 1. E' istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, di seguito denominata ARPAS, in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994. 2. L'ARPAS opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente. 3. L'ARPAS e' ente regionale di diritto pubblico, dotato di personalita' giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.