IL DIRIGENTE
dell'ufficio autorizzazioni alla produzione - revoche - import export
-  sistema  d'allerta  della Direzione generale della valutazione dei
                 medicinali e della farmacovigilanza

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visti  i  DD.DD.  800.5/L.488-99/D2  del 24 luglio 2000, pubblicato
nella    Gazzetta    Ufficiale   n.   181   del   4 agosto   2000   e
800.5/S.L.488-99/D3  del  17  maggio 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  116  alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2002,
concernenti  la  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
29 maggio  1991,  n. 178, e successive integrazioni e modificazioni -
di  alcune specialita' medicinali, tra le quali quella indicata nella
parte dispositiva del presente decreto;
  Vista  la  domanda,  pervenuta  il  18  luglio  2002,  della  ditta
Errekappa Euroterapici S.p.a. attualmente titolare della specialita',
che  ha  chiesto  la  revoca  della  sospensione  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra
indicati,  limitatamente  alla  specialita' medicinale indicata nella
parte dispositiva del presente decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate nelle premesse, sono revocati con
decorrenza  immediata  -  limitatamente  alla  specialita' medicinale
sottoindicata  -  i  DD.  800.5/L.488-99/D2  del  24  luglio  2000  e
800.5/S.L.488-99/D3  del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma
2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:
  BASECIL:
    "20" 50 compresse 20 mg - A.I.C. n. 032025 013;
    "40" 30 compresse 40 mg - A.I.C. n. 032025 025;
    "60  mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse - A.I.C. n.
032025 037;
  "50  mg  capsule  rigide a rilascio modificato" 30 capsule rigide a
rilascio modificato - A.I.C. n. 032025 049.
  Ditta Errekappa Euroterapici S.p.a.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 31 ottobre 2002
                                                Il dirigente: Guarino