Nelle  note  all'art.  12  della  legge citata in epigrafe, nella
parte in cui e' riportato l'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286,  come modificato dalla suddetta legge, il comma 5-bis
dell'art.  13  medesimo deve intendersi cosi' pubblicato: "5-bis. Nei
casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e,
comunque,  entro  quarantotto  ore dalla sua adozione al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento
con  il  quale  e'  disposto  l'accompagnamento  alla  frontiera.  Il
provvedimento   e'   immediatamente   esecutivo.   Il   tribunale  in
composizione  monocratica,  verificata  la sussistenza dei requisiti,
convalida  il  provvedimento entro le quarantotto ore successive alla
comunicazione.".