Nelle note all'art. 12 della legge citata in epigrafe, nella parte in cui e' riportato l'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla suddetta legge, il comma 5-bis dell'art. 13 medesimo deve intendersi cosi' pubblicato: "5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.".