IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1,  comma  8-bis e 8-ter del decreto-legge 11 giugno
2002,  n.  108,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002, n. 172, con il quale e' stato disposto che in deroga all'art. 3
della  legge  23  luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  e'  autorizzato, con proprio decreto, a concedere
una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue
unita',  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale ad
aziende  al  cui  capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche,
costituite  in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attivita'
di   reimpiego   dei  lavoratori  provenienti  da  unita'  produttive
interamente  dismesse  appartenenti  al settore siderurgico pubblico,
che  successivamente hanno cessato l'attivita' in quanto sottoposte a
procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001,
a  seguito  della mancata omologazione del concordato preventivo. Gli
oneri  derivanti  dagli  interventi  sopra  richiamati,  stabiliti in
misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di
cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 146,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come  rideterminato  da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il decreto direttoriale n. 30421 del 22 ottobre 2001, con il
quale  e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale,  relativo  al  periodo 18 luglio 2001 - 17 luglio 2002, ai
sensi  dell'art.  3,  comma  1,  della  citata legge n. 223/1991, nei
confronti  dei  lavoratori,  sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto,  dipendenti dalla S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, unita'
di Massa Carrara e di Rivoli (Torino), assoggettata alla procedura di
concordato preventivo con cessione dei beni con decreto del tribunale
di  Massa  Carrara,  n.  5/2001 dell'11 luglio 2001 e successivamente
dichiarata fallita con sentenza del medesimo tribunale n. 37/2001 del
31 ottobre 2001;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con  la  quale viene richiesta la concessione della proroga
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi
dell'art. 1, comma 6-bis della richiamata legge n. 172/2002 in favore
di  ventidue  lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o lavoranti ad orario
ridotto,  a  decorrere  dal  18  luglio  2002  al 17 luglio 2003, non
potendo ricorrere i presupposti normativi dell'art. 3, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Considerato che l'azienda di cui trattasi rientra nella fattispecie
prevista  dal  citato  art.  1,  comma 8-bis della legge n. 172/2002,
cosi' come dichiarato dallo stesso curatore fallimentare;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
straordinario   di  integrazione  salariale  in  favore  di  ventidue
lavoratori,  sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto,
dipendenti  dalla  fallita S.r.l. B.S.T. Brain Storm Industry, unita'
di  Massa Carrara e di Rivoli (Torino), relativa al periodo 18 luglio
2002-17 luglio  2003,  ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis, della sopra
richiamata legge n. 172/2002;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 1,
comma  8-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito con
modificazioni  dalla  legge  31  luglio  2002,  n. 172, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, con
sede  in  Massa  Carrara,  unita' di Massa Carrara, diciannove unita'
lavorative,  Rivoli (Torino) tre unita' lavorative, per un massimo di
ventidue  unita'  lavorative,  e'  autorizzata  la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 18 luglio
2002 al 17 luglio 2003.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale nei confronti dei predetti ventidue lavoratori
interessati,  nel  limite  finanziario  previsto  dall'art.  1, comma
8-ter,  del  decreto-legge  11  giugno  2002, n. 108, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   31  luglio  2002,  n.  172,  nonche'
all'esonero  dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma
8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il  presente  decreto  verra' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 ottobre 2002
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 27