IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 134 del regio decreto del 28 agosto 1924, n. 1422, che
disciplina la tenuta dei libri paga e matricola da parte di datori di
lavoro  che abbiano alle proprie dipendenze persone non soggette alla
assicurazione  presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);
  Visti  gli  articoli  da  20  a 26 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  30  giugno 1965, n. 1124, che disciplinano la tenuta
dei  libri  paga  e matricola per i datori di lavoro che abbiano alle
proprie dipendenze persone soggette alla assicurazione I.N.A.I.L.;
  Visti  gli  articoli  l e 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che
consentono  ai consulenti del lavoro ed agli altri soggetti abilitati
di  tenere  presso  il loro studio ovvero la loro sede i libri paga e
matricola avvalendosi anche di sistemi alternativi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 20 aprile
1994,  n. 350, recante il regolamento di semplificazione della tenuta
del  libri  paga  e  matricola  di  cui  all'art.  20 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  30  giugno  1965, n. 1124, ed, in
particolare,  l'art. 2 ai sensi del quale e' stato abrogato l'art. 22
del  citato  decreto  n.  1124  del 1965, che prevedeva la preventiva
autorizzazione  dell'ispettorato del lavoro alla tenuta di libri paga
e  matricola  con  sistemi  alternativi  meccanici e cartacei, e sono
state individuate le modalita' per l'adozione di supporti elettronici
e magnetici;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di
funzioni   e   compiti   alle   regioni  ed  enti  locali  e  per  la
semplificazione  amministrativa,  che,  all'art. 15, comma 2, prevede
che   gli  atti,  i  dati  ed  i  documenti  formati  dalla  pubblica
amministrazione   e   dai   privati,   con  strumenti  informatici  o
telematici,   nonche'   la  loro  archiviazione  o  trasmissione  con
strumenti  informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
febbraio  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 87 del 15 aprile 1997, recante le regole tecniche per la
formazione,  la  trasmissione,  la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione   e  la  validazione,  anche  temporale,  dei  documenti
informatici;
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che
ha  esteso  l'obbligo  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
lavoro ai lavoratori parasubordinati;
  Visto  l'art.  119,  comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  prevede  che la tenuta dei libri paga e matricola possa avvenire
mediante l'utilizzo di fogli mobili secondo condizioni e modalita' da
stabilire  con  apposito  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
politiche sociali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa ed, in
particolare, gli articoli 6 ed 8, comma 2;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
amministrazione espresso con nota n. 7988 del 12 dicembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  tenuta  e la conservazione dei libri di matricola e di paga
possono essere effettuate mediante l'utiliz-zazione di:
    a)  fogli  mobili  ad  elaborazione  manuale o meccanografica nel
rispetto delle procedure stabilite nel presente decreto;
    b) supporti   magnetici   -  sui  quali  ogni  singola  scrittura
costituisca  documento informatico e sia collegata alle registrazioni
in precedenza effettuate garantendo, cosi', oltre la consultabilita',
in  ogni  momento,  anche  l'inalterabilita'  e l'integrita' dei dati
nonche'  la sequenzialita' cronologica delle operazioni eseguite, nel
rispetto  delle regole tecniche di cui agli articoli 6 ed 8, comma 2,
del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
-  i  quali secondo le modalita' previste dalla normativa in materia,
sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione.
  2.  I  sistemi  di  cui al comma l devono essere comunque idonei ad
eseguire tutte le registrazioni previste dalla vigente normativa.