IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2230/95,  con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei
prodotti  fitosanitari  da  valutare  ai  fini  della  loro eventuale
inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Vista  la  direttiva  2002/18/CE  della Commissione del 22 febbraio
2002,  concernente  l'iscrizione  della  sostanza  attiva Isoproturon
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Tenuto  conto che la Germania, Paese designato come relatore per lo
studio  della sostanza attiva Isoproturon, ha effettuato il lavoro di
valutazione   su  tale  sostanza,  presentando  alla  Commissione  la
relazione   di  valutazione  e  le  raccomandazioni,  in  conformita'
all'art.  7,  paragrafo  1,  lettera  c),  del  regolamento  (CEE) n.
3600/92;
  Considerato  che  la  relazione  di  valutazione e' stata esaminata
nell'ambito  del  Comitato  fitosanitario  permanente  del 7 dicembre
2001,  che  ha  approvato,  fra  l'altro,  il  relativo  rapporto  di
revisione;
  Considerato  che  dal  riesame non sono emersi problemi o questioni
che  abbiano  richiesto la consultazione del Comitato scientifico per
le piante;
  Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
Isoproturon  soddisfano  in  generale  le  esigenze  della  direttiva
medesima,  in  particolare  per quanto riguarda gli impieghi indicati
nel  rapporto  di  revisione  approvato  dal  Comitato  fitosanitario
permanente;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2002/18/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
Isoproturon  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/18/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva
nel  relativo  rapporto  di  revisione,  messo  a  disposizione degli
interessati;
  Considerato,   inoltre,   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva  Isoproturon  si devono applicare i principi uniformi previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La sostanza attiva Isoproturon e' iscritta, fino al 31 dicembre
2012,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.