IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 ottobre 2002, n. 246, recante misure
urgenti  per  il  controllo,  la trasparenza ed il contenimento della
spesa pubblica;
  Visto  l'atto  di  indirizzo adottato con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sono  stati definiti i
criteri  di  carattere  generale  per  il  coordinamento  dell'azione
amministrativa   del   Governo,   intesi   all'efficace  controllo  e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
  Visto,   in   particolare,  il  comma  3  dell'art.  1  del  citato
decreto-legge  n.  194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre  2002,  n. 246, secondo cui il Ministro dell'economia e delle
finanze   puo'   disporre   con   proprio   decreto   la  limitazione
all'assunzione  di  impegni  di  spesa  e  all'emissione di titoli di
pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali
determinati  in  misura  uniforme  rispetto  a  tutte le dotazioni di
bilancio;
  Visto, altresi', il successivo comma 4, il quale dispone che con il
medesimo  decreto  puo'  essere  disposta la riduzione delle spese di
funzionamento  degli  enti ed organismi pubblici non territoriali, ad
eccezione   degli  organi  costituzionali,  previste  nei  rispettivi
bilanci  e  che il maggior avanzo derivante da tali riduzioni e' reso
indisponibile    fino   a   diversa   determinazione   del   Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Sentiti  i  Ministri vigilanti sugli enti ed organismi pubblici non
territoriali;
  Considerato  che  ricorrono  tutte  le  condizioni  che legittimano
l'esercizio  delle  potesta'  indicate  nei  richiamati  commi  3 e 4
dell'art. 1;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Limitazioni  agli  impegni e all'emissione di titoli di pagamento per
                   le Amministrazioni dello Stato

  1.  Gli  impegni  di  spesa da assumere sulle dotazioni di bilancio
delle  Amministrazioni  statali  per  l'esercizio 2002, devono essere
contenuti  nel limite dell'85% degli stanziamenti di competenza delle
unita' previsionali di base (allegato 1).
  2.   L'emissione   di   titoli   di   pagamento   da   parte  delle
Amministrazioni   statali  per  il  medesimo  esercizio  deve  essere
contenuta  nel  limite dell'85% delle dotazioni di cassa delle unita'
previsionali di base (allegato 2).
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 non si applicano alle
spese  indicate  nel  quarto  periodo  del  comma  3  dell'art. 1 del
decreto-legge   6   settembre   2002,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 31 ottobre 2002, n. 246, ivi comprese le
dotazioni  di  bilancio relative ai trasferimenti a favore degli enti
territoriali aventi natura obbligatoria.
  4.  Le  quote  non  impegnabili  e  quelle non utilizzabili ai fini
dell'emissione  dei  titoli  di pagamento, conseguenti all'attuazione
dei  commi 1 e 2, sono imputate proporzionalmente alle disponibilita'
presentate  dai capitoli di ciascuna unita' previsionale di base. Nel
caso in cui non risultino sufficienti disponibilita' in talune unita'
previsionali  di  base, si procede ad un corrispondente proporzionale
recupero  a  carico  delle  altre  unita'  previsionali  di  base del
medesimo stato di previsione.
  5.  Previo  assenso  del Ministro dell'economia e delle finanze, le
Amministrazioni  statali  possono  escludere, in tutto o parte, altre
spese  dalle  limitazioni  di  cui  ai commi 1 e 2, fornendo adeguata
compensazione  che  assicuri  il  mantenimento dei limiti complessivi
prefissati.  Resta  ferma,  per  le  Amministrazioni,  la facolta' di
ricorso alle procedure di compensazione tra capitoli consentita dalle
disposizioni vigenti.