IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;
  Visto  il  proprio  decreto  1  febbraio  1986  recante  "Norme  di
sicurezza  antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse
e simili";
  Vista  la  serie  01  di  emendamenti  al regolamento ECE/ONU n. 67
recante   "Prescrizioni   uniformi   relative  alla  approvazione  di
dispositivi  di  alimentazione  dei  veicoli  a  propulsione  gas  di
petrolio  liquefatto,  ed  alla  omologazione di veicoli per cio' che
concerne l'installazione di impianti gas di petrolio liquefatto";
  Viste  le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione
n.   82/1999   del   25   novembre   1999  e  n.  63/2000,  relative,
rispettivamente,  all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti
al  regolamento  ECE/ONU  n.  67 ed al differimento al 1 gennaio 2001
della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare,  nelle  more di un aggiornamento
della  vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse,
il  parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
all'interno  di  autorimesse  in  relazione  al  sistema di sicurezza
dell'impianto;
  Acquisito   il   parere  espresso  dal  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base
dell'attivita'  di  sperimentazione  e  dei  documenti di analisi del
rischio sviluppati per l'occasione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Parcamento  di  autoveicoli  alimentati  a gas di petrolio liquefatto
all'interno  di  autorimesse  in  relazione  al  sistema di sicurezza
                            dell'impianto
  1.  Il  parcamento  degli  autoveicoli alimentati a gas di petrolio
liquefatto  con  impianto  dotato di sistema di sicurezza conforme al
regolamento  ECE/ONU  67-01 e' consentito nei piani fuori terra ed al
primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su piu'
piani interrati.
  2.  Le  definizioni  di piano interrato e di piano fuori terra sono
riportate  nel  punto  1.1.1  dell'allegato al decreto ministeriale 1
febbraio  1986,  rispettivamente  alla lettera a) ed al primo periodo
della lettera b).