IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico  delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative  approvato  con decreto
legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  come  da ultimo modificato
dall'art.  3,  comma  2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
il   quale  prevede  che  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento
dell'accisa,  anche  relative  ai  parametri  utili  per garantire la
competenza  economica  di  eventuali  versamenti  in  acconto,  siano
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Ritenuta l'opportunita' per l'anno 2002 di determinare in relazione
ai termini ed alle modalita' di pagamento dell'accisa le disposizioni
utili  per  stabilire la competenza economica di versamenti d'acconto
ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative  approvato  con decreto
legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  come  da  ultimo modificato
dall'art.  3,  comma 2,  del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo
degli  oli  minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16
al  31  dicembre  2002,  e'  effettuato  entro il 27 dicembre 2002 un
versamento  a  titolo  di  acconto,  in  misura pari all'80 per cento
dell'accisa  dovuta  per  i  medesimi prodotti immessi in consumo nel
periodo  dal  1o al 15 dicembre 2002. Al conguaglio si provvede entro
il 16 gennaio 2003.