IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e delle
finanze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
novembre  2002,  con  il  quale  e' stato dichiarato, tra l'altro, lo
stato    di   emergenza   relativamente   agli   eventi   alluvionali
verificatisi,  nel  mese  di  novembre  2002,  nelle regioni Liguria,
Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia Romagna,
rinviando  a  successive ordinanze, da adottare ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'individuazione degli
specifici ambiti comunali interessati;
  Considerato che, per i soggetti residenti nei comuni, situati nelle
suddette  regioni,  le  cui  abitazioni ed immobili sedi di attivita'
produttive,  sono  stati,  a  seguito  dei  citati eventi, oggetto di
ordinanze  sindacali  di sgombero ovvero hanno subito danni superiori
al   20   per   cento   del   valore  dei  beni,  attestati  mediante
autocertificazione   ai   sensi  della  normativa  vigente,  sussiste
l'impossibilita'  di  rispettare le scadenze di legge concernenti gli
adempimenti degli obblighi tributari;
  Ritenuta  la  necessita'  di  sospendere, relativamente ai predetti
soggetti,  i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che
scadono nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  che  alla data del 25 novembre 2002 avevano la
residenza  nei  comuni,  situati  nelle  regioni  Liguria, Lombardia,
Piemonte,  Veneto,  Friuli  Venezia-Giulia  ed Emilia-Romagna, le cui
abitazioni ed immobili, sedi di attivita' produttive, a seguito degli
eventi  alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002, sono
stati  oggetto  di  ordinanza  sindacale di sgombero per inagibilita'
totale  o  parziale,  o che hanno subito un danno superiore al 20 per
cento  del  valore  dei  beni  mobili  e immobili di loro proprieta',
attestato   mediante  autocertificazione  ai  sensi  della  normativa
vigente,  nella  quale  risultano indicate sinteticamente le voci del
danno, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini
relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti tributari scadenti nel
medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano altresi' nei
confronti  dei  soggetti,  anche in qualita' di sostituti di imposta,
diversi   dalle   persone   fisiche,  che,  alla  data  degli  eventi
alluvionali  di  cui al comma 1, svolgevano nelle regioni di cui allo
stesso comma 1, attivita' produttive in immobili oggetto di ordinanze
di  sgombero  per  inagibilita'  totale  o  parziale, e avevano negli
stessi:
    a) la sede legale;
    b) la sede legale e quella operativa;
    c) la  sede  operativa;  in  tal  caso, le citate disposizioni si
applicano  limitatamente  agli adempimenti ed ai versamenti tributari
relativi alle attivita' svolte nelle predette regioni.
  3.  Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli adempimenti
ed ai versamenti tributari relativi ad attivita' svolte nelle regioni
indicate  nello  stesso comma 1 da soggetti che hanno subito un danno
superiore al 20 per cento dei beni strumentali, dichiarato in sede di
autocertificazione  ai  sensi  della  normativa  vigente,  contenente
l'indicazione sintetica delle voci del danno.
  4.  I  sostituti  di  imposta, indipendentemente dal loro domicilio
fiscale,  a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano
le  ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla
fonte  da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24,
25,  25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono
comunque essere versate.
  5.  Gli  adempimenti  ed  i  versamenti,  i cui termini scadono nel
periodo  di  sospensione  di cui al comma 1, sono effettuati entro il
giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 dicembre 2002
                                                Il Ministro: Tremonti