IL CONSIGLIO
Considerato in fatto.
  I  dati  raccolti  e  le richieste di informazioni e di chiarimenti
rivolti  all'Autorita'  nonche' le segnalazioni inviate alle stazioni
appaltanti  in  ordine agli affidamenti di servizi di progettazione e
di  direzione  dei  lavori hanno portato l'Autorita' a constatare nel
comportamento  delle  stazioni  appaltanti,  in  particolare  per gli
affidamenti   rientranti   nella   cosiddetta   "fascia  fiduciaria",
l'esistenza  di  fatti  quali  l'assenza  di  idonea  pubblicita', la
mancata  indicazione  della  motivazione  in  ordine  alla scelta del
professionista,  nonche' l'artificioso frazionamento degli incarichi,
al  fine  di procedere ad affidamento fiduciario - spesso allo stesso
professionista  -  anziche'  utilizzare  procedure  concorsuali. Sono
spesso  emerse  anche  irregolarita' nei bandi di gara che dimostrano
l'esistenza  di  difficolta' interpretative o di dubbi in ordine alle
disposizioni  che  disciplinano  la  materia  degli  affidamenti  dei
servizi  tecnici;  irregolarita' che sono frequentemente alla base di
ricorsi e, di conseguenza, di ritardi nella redazione dei progetti.
  In  questi  fatti sono ravvisabili pacifiche ed evidenti violazioni
dell'art.  17,  commi  10, 11, 12 e 14 della legge 11 febbraio 1994 e
successive  modificazioni  e  dell'art. 62, commi 1 e 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e sono oggi
da  considerarsi  ancora piu' gravi in quanto la legge 1 agosto 2002,
n.  166,  ha  aumentato il limite della "fascia fiduciaria" da 40.000
euro a 100.000 euro.
  Il  loro  ricorrere richiede indicazioni che contribuiscano, con la
consapevolezza del fondamento dei precetti normativi, alla formazione
di  regole  per  comportamenti  a  questi  conformi,  indicazioni che
l'Autorita'  ritiene  necessario  fornire  quali  linee  guida cui le
stazioni  appaltanti possono fare riferimento nei singoli casi che si
presentino nella loro attivita'.
Considerato in diritto.
  In primo luogo va osservato che le modifiche introdotte nella legge
n.  109/1994  e  successive  modificazioni  dalla  legge  n. 166/2002
comportano  una  suddivisione  degli affidamenti delle prestazioni di
cui  all'art.  17,  comma  1,  della legge n. 109/1994 (progettazione
preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  nonche'  alla  direzione dei
lavori  ed  agli  incarichi  di  supporto tecnico-amministrativo alle
attivita'  del  responsabile  unico  del procedimento e del dirigente
competente  alla  formazione  del  programma  triennale) in tre nuove
fasce  di  importi.  La  prima  fascia riguarda gli affidamenti i cui
corrispettivi  sono  inferiori  a 100.000 euro; la seconda fascia gli
affidamenti  i cui corrispettivi sono pari o superiori a 100.000 euro
ed inferiori alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria
in  materia  di  appalti  pubblici  di  servizi;  la terza fascia gli
affidamenti  pari  o superiori alla suddetta soglia. Va osservato che
la  attuale  soglia  comunitaria  e'  pari all'equivalente in euro di
200.000  DSP (diritti speciale di prelievo) e cioe' 249.681 euro pari
a  483.449.829 di vecchie lire (decreto Ministero economia e finanza,
Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2002, n. 2).
  Gli  appalti  relativi  alla  prima fascia sono affidati tramite il
responsabile  del  procedimento  (art.  17,  comma 12, della legge n.
109/1994  e  successive  modificazioni)  a  soggetti di fiducia delle
stazioni appaltanti con la procedura della trattativa privata e delle
prescrizioni   previste  dall'art.  62,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; quelli relativi alla seconda
fascia  sono  affidati,  oltre che con la procedura della licitazione
privata come disciplinata - in attesa delle eventuali modifiche che a
tale  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/1999 saranno
apportate  dal  Governo ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n.
166/2002  -  dagli  articoli  62,  63  e  64 del suddetto decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, anche del pubblico incanto
comunque,  pero',  a  soggetti  in possesso degli specifici requisiti
tecnici-organizzativi previsti del citato art. 63, lettera o); quelli
relativi  alla  terza  fascia  sono  affidati, a soggetti in possesso
degli       specifici      requisiti      economico-finanziari      e
tecnici-organizzativi  previsti dall'art. 66 del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999,  con  le  procedure  del
pubblico incanto e della licitazione privata di cui agli articoli 65,
67,  68, 69 e 70 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 e con le disposizioni previste dal decreto legislativo 17
marzo  1995, n. 157. Va precisato che gli appalti relativi alla prima
fascia  possono,  ovviamente,  essere affidati anche con le procedure
previste per la seconda fascia.
  Per  la  individuazione  della  fascia cui appartiene un appalto e'
necessario  che  il  responsabile del procedimento rediga, sulla base
delle  indicazioni  di  cui  si parlera' in prosieguo, una ipotesi di
parcella che deve riguardare (determinazione del 17 febbraio 2000, n.
10)  sia  la prestazione di progettazione sia quella di direzione dei
lavori,  fatto  salvo  il caso in cui sia stato gia' stabilito che la
direzione  dei  lavori  non  sara'  affidata  al progettista ma sara'
espletata da tecnici della stazione appaltante.
  E'  stato gia' previsto (determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27)
che,  sulla  base  del  principio  secondo  il  quale,  salva diversa
intenzione  del legislatore, la legge non dispone che per l'avvenire,
la  disciplina  corrispondente  alle  nuove  fasce  di  importi trova
applicazione  agli  incarichi affidati successivamente all'entrata in
vigore  della  legge n. 166/2002 e cioe' dal 18 agosto 2002. Ne segue
che  per  gli  affidamenti  di  importi compresi tra 40.000 e 100.000
euro,   risulta   ammissibile   l'incarico  fiduciario,  se  affidato
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge n.
166/2002.
  Per  la  prima  fascia,  nonostante  la  modifica legislativa, puo'
ritenersi  che  i  principi elaborati in materia dalla giurisprudenza
(C.  Stato,  sez.  V,  3  febbraio 1999, n. 112; C. Stato, sez. V, 20
agosto  2001, n. 4466; C. Stato, sez. V, 5 settembre 2001, n. 4673) e
dall'Autorita'  trovano  applicazione anche con riferimento al mutato
importo. Nella citata determinazione n. 27/2002 sono stati richiamati
gli  avvisi  che l'Autorita' ha espresso in ordine a tali affidamenti
fiduciari.   E'   stato  ricordato  che  essi  sono  contenuti  nelle
determinazioni  dell'8  novembre 1999, n. 8, del 17 febbraio 2000, n.
5,  del  5  aprile  2000,  n.  17,  del  27 dicembre 2000, n. 57, del
26 luglio  2001,  n.  18,  del  27 febbraio 2002, n. 3, del 16 luglio
2002, n. 16, del 24 luglio 2002, n. 18 e del 30 luglio 2002, n. 20, e
che  il  loro  rispetto e' ancora piu' indispensabile stante il nuovo
limite.
  Per   quanto   riguarda   la   quantificazione   dei  corrispettivi
l'Autorita', stante l'annullamento da parte del TAR Lazio del decreto
del  Ministro  della  giustizia  del  4 aprile  2001,  nella suddetta
determinazione  n.  27/2002 ha espresso l'avviso che la previsione di
un  nuovo  decreto  (art. 17, comma 12-ter, della legge n. 109/1994 e
successive  modificazioni)  da  parte del Ministro della giustizia di
concerto  con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cioe'
di  un  decreto  chiamato a definire, quindi a rendere applicabile la
nuova  normativa,  porta,  nelle  more, ad applicare quella contenuta
nella  legge  2  marzo 1949, n. 143 (ingegneri e gli architetti) e le
corrispondenti leggi per gli altri tecnici (geometri, periti edili ed
industriali,  geologi,  dottori  agronomi  e  forestali). Indicazione
interpretativa    che   l'Autorita'   ritiene   di   dover   ribadire
nell'ulteriore considerazione che non costituisce soluzione esaustiva
di  opposto  avviso  quella  che  qualifichi come carattere materiale
contenutistico  il rinvio all'annullato decreto 4 aprile 2001 (ultimo
periodo  del  comma  12-bis  dell'art.  17  della legge n. 109/1994 e
successive  modificazioni),  in  quanto,  se  cosi' fosse, rimarrebbe
cristallizzato  un  regime  tariffario,  divenuto precetto normativo,
modificabile  soltanto con legge, mentre e' noto che il sistema delle
tariffe e' assegnato a provvedimenti amministrativi.
  In  merito,  poi,  ad  un  specifico  quesito inviato all'Autorita'
riguardante la determinazione dei corrispettivi concernenti incarichi
affidati nella vigenza del decreto del Ministro della giustizia del 4
aprile  2001,  puo'  essere  considerato  che  principio generale, in
ipotesi  di  successione  di leggi nel tempo, e' quello secondo cui i
modi  e  i  contenuti  delle obbligazioni derivanti da contratti sono
determinati dalla legge vigente al tempo della relativa stipulazione.
Sicche', se per gli affidamenti disposti successivamente al 18 agosto
2002,  le stazioni appaltanti debbano riferirsi per la determinazione
dei  corrispettivi  delle  prestazioni affidate alle tariffe operanti
antecedentemente  all'emanazione  del  decreto  4  aprile  2001,  per
quelli,  invece,  effettuati  nella  vigenza  di  tale decreto, cioe'
dall'11  maggio  2001  al  23 luglio 2002, i corrispettivi, ancorche'
liquidati   successivamente  al  23 luglio  2002,  dovrebbero  essere
determinati  in  base al contenuto recepito nell'accordo contrattuale
intervenuto tra le parti e costituente pertanto regola pattizia.
  Occorre  tenere  presente  che le tariffe professionali dei tecnici
prevedono  la  determinazione  dei  corrispettivi  in ogni caso sulla
base:
    a) di  una  suddivisione  (per  quanto  riguarda gli ingegneri ed
architetti  prevista  dall'art.  14  della  legge  n. 143/1949) degli
interventi da progettare in classi e categorie;
    b) della  prescrizione  (per  quanto  riguarda  gli  ingegneri ed
architetti  prevista  dall'art.  14  della  legge  n.  143/1949)  che
stabilisce  che  qualora  i  servizi interessino piu' di una classe e
categoria  i  corrispettivi  devono  essere commisurati separatamente
agli  importi  dei  lavori  di  ciascuna  classe  e  categoria  e non
globalmente;
    c) della  percentuale  indicata  nella  tabella  A)  (per  quanto
riguarda  gli  ingegneri  ed  architetti  allegato  A  della legge n.
143/1949)  in  corrispondenza  della classe e categoria (oppure delle
classi  e  categorie)  dell'intervento  da  progettare e dell'importo
dell'intervento  progettato  (o  dei  singoli importi dell'intervento
progettato);
    d) delle  aliquote indicate nella tabella B) (per quanto riguarda
gli  ingegneri  ed architetti allegato B della legge n. 143/1949) con
riferimento   alle   prestazioni   previste   nel   bando   (progetto
preliminare,  progetto  definitivo, progetto esecutivo, direzione dei
lavori, contabilita', assistenza al collaudo, ecc.);
    e) degli  aumenti  percentuali (per quanto riguarda gli ingegneri
ed  architetti  previsti  dall'art. 21 della legge n. 143/1949) delle
aliquote  della  tabella  B)  determinabili  discrezionalmente  entro
limiti prefissati;
    f) di  un  aumento percentuale (per quanto riguarda gli ingegneri
ed  architetti  previsti  dall'art.  13  della  legge n. 143/1949 dei
corrispettivi  per  rimborso  spese,  determinabile discrezionalmente
entro un limite prefissato;
    g) della  riduzione (comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2
marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26
aprile  1989,  n.  155,  e  art.  17, comma 14-quater, della legge n.
109/1994  e successive modificazioni) dei corrispettivi determinabile
discrezionalmente entro il limite del venti per cento.
  Giova  poi  ricordare  che  gli  aumenti  percentuali  di  cui alle
precedenti lettere e), f), g) (da valutare discrezionalmente da parte
della  stazione  appaltante,  da indicare specificamente nel bando di
gara  e  da  applicare,  al netto del ribasso offerto in gara, per la
determinazione  a  consuntivo  del  corrispettivo  per le prestazioni
effettuate)  sono  (con  riferimento  alla tariffa degli ingegneri ed
architetti) cosi' articolati:
    a) tra  zero  e  cento  per  cento  per  le aliquote a), b) della
tabella  B), nel caso di richiesta di progetti preliminari relativi a
diverse soluzioni progettuali;
    b) tra  zero  e  cento  per  cento per le aliquote c), d), e), f)
della  tabella  B),  nel  caso  di speciali difficolta' e nel caso di
sviluppo di elaborati in numero e qualita' superiore al normale;
    c) tra  zero  e  cento  per  cento  per  le aliquote a), c) della
tabella  B),  nel caso di progetti di trasformazione di fabbricati ed
impianti;
    d) nella  misura  fissa del venticinque per cento per le aliquote
a),  b),  c),  d),  e),  f)  della  tabella  B)  nel caso di incarico
parziale;
    e) tra zero e sessanta per cento, per rimborso spese;
    f) tra zero a cinquanta per cento per l'aliquota g) della tabella
B)  nel  caso  di  mancanza  di  personale  di  sorveglianza  durante
l'esecuzione dei lavori.
  Le  prescrizioni  dell'art. 50, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999 - il quale prevede che le prestazioni
che costituiscono servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
anche  integrata  e  gli  altri  servizi  tecnici  sono  di tre tipi:
normali,   speciali,   accessorie   -  nonche'  dell'art.  17,  comma
14-quater,  della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art.
62,  commi  3, 4, e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  -  secondo  cui  i  corrispettivi relativi alle prestazioni
normali  e  a quelle speciali devono essere determinati applicando le
vigenti tariffe professionali mentre quelli relativi alle prestazioni
accessorie  sono  determinati  con  riferimento ai correnti prezzi di
mercato - consentono inoltre di precisare che:
    a) le  prestazioni  normali  sono quelle di cui alla tabella B) e
cioe'    quelle   relative   al   progetto   preliminare   (relazione
illustrativa,   relazione   tecnica,   planimetria  generale,  schemi
grafici,  calcolo  sommario  della  spesa),  al  progetto  definitivo
(relazione  descrittiva, relazioni tecniche specialistiche, studio di
inserimento urbanistico, elaborati grafici, calcoli preliminari delle
strutture  e degli impianti, disciplinare descrittivo e prestazionale
degli   elementi   tecnici,   computo   metrico   estimativo,  quadro
economico),  al  progetto  esecutivo  (relazione  generale, relazioni
specialistiche,  elaborati  grafici comprensivi anche di quelli delle
strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale,
calcoli  esecutivi  delle strutture e degli impianti, computo metrico
estimativo  definitivo e quadro economico, cronoprogramma, elenco dei
prezzi   unitari   ed   eventuali   analisi,   quadro  dell'incidenza
percentuale  della  quantita'  di manodopera per le diverse categorie
(individuate  in  base all'allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica  n. 34/2000) di cui si compone l'opera o il lavoro, schema
di  contratto  e  capitolato  speciale d'appalto), alla direzione dei
lavori, alla contabilita', all'assistenza al collaudo - di competenza
degli   architetti,   ingegneri   geometri,   periti   edili,  periti
industriali,  dottori  in  agraria  -  nonche'  quelle  relative alle
indagini geologiche e relative relazioni, di competenza dei geologi;
    b) le  prestazioni  speciali  sono  quelle  di  cui  agli aumenti
percentuali delle aliquote della tabella B) per richiesta di progetti
preliminari  relativi  a  diverse soluzioni progettuali, per speciali
difficolta'  progettuali  e  per lo sviluppo di elaborati in numero e
qualita' superiore al normale;
    c) le  prestazioni accessorie sono quelle relative allo studio di
prefattibilita'  ambientale, allo studio di impatto ambientale o allo
studio  di  fattibilita'  ambientale,  al piano di manutenzione, alle
analisi e alle indagini tecniche speciali, alle indagini, preliminari
e   definitive,   geotecniche,  idrologiche,  sismiche,  agronomiche,
biologiche,  chimiche e le relative relazioni, alle prime indicazioni
e   disposizioni   per  la  stesura  dei  piani  di  sicurezza,  alla
predisposizione  dei piani di sicurezza, ai rilievi planoaltimetrici,
alle  misurazioni,  alle  picchettazioni,  ai  rilievi della rete dei
servizi del sottosuolo ed ai piani di esproprio.
  Le  stesse  disposizioni  consentono  anche  di  precisare  che  le
prestazioni  accessorie  sono cosa diversa dai compensi a vacazione e
dai  rimborsi  spese  di  cui, per esempio, agli articoli 4 e 6 della
tariffa  professionale  degli  ingegneri  ed  architetti che l'ultimo
periodo  dell'art.  13  della  medesima  tariffa  definisce  compenso
accessorio,  e  che  possono essere liquidati al massimo in una cifra
pari al 60% dell'onorario a percentuale.
  Da  ultimo, sulla individuazione delle classi e delle categorie cui
si  riferiscono  i  servizi  da  affidare,  l'Autorita'  ha  rilevato
(determinazione dell'8 novembre 1999, n. 7) che:
    a) la  tariffa  professionale  dei tecnici attua una suddivisione
delle  opere in classi e categorie in funzione del grado di affinita'
oggettuale e funzionale delle opere stesse;
    b) per  quanto  riguarda la tariffa degli ingegneri ed architetti
le  classi  individuano  nove differenti tipi di interventi mentre le
categorie   rappresentano   una   specificazione   dettagliata  delle
caratteristiche degli interventi compresi nella classe;
    c) ogni  classe  individua,  quindi,  un  insieme  di  interventi
oggettualmente e funzionalmente della stessa natura;
    d) le   categorie,   invece,   costituiscono   una   suddivisione
dell'insieme  degli interventi compresi in ogni classe in sottinsiemi
caratterizzati ognuno da uguale complessita' funzionale e tecnica (da
a in poi);
    e) il  sottoinsieme  che presenta la piu' elevata complessita' e'
quello  con  collocazione  piu'  elevata  nell'ordine  alfabetico  e,
logicamente,  vi  corrisponde  la percentuale piu' elevata fra quelle
previste, a parita' di importo, nella classe.
  Sulla   base  di  queste  indicazioni,  emerge  l'importanza  della
prescrizione  regolamentare (art. 63, comma 1, lettera c), e art. 67,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che
impone  di  indicare  nel  bando  di  gara la classe e categoria o le
classi  e  le  categorie  dell'intervento,  in  quanto  cio'  serve a
prestabilire  quale  percentuale si applichera', a gara ultimata ed a
progetto  redatto,  per determinare il corrispettivo. La prescrizione
e'  funzionale  anche  per  la  dimostrazione dei requisiti minimi di
partecipazione  o  della  indicazione dei requisiti da impiegare, nel
caso  che  la  procedura  di  gara sia la licitazione privata, per la
selezione  dei  concorrenti  cui  inviare  la  lettera  di  invito  a
presentare  offerta.  I  lavori  cui  si  riferiscono detti requisiti
devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e
categorie)  dell'intervento cui si riferisce il bando. In questi casi
e'  evidente  che  vanno  considerati gli interventi appartenenti non
solo  alla  classe  e  alla  categoria  (o  alle  classi e categorie)
dell'intervento  cui  si  riferisce  il bando ma anche alla classe ed
alle  categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o
piu'   elevata  a  quella  stabilita  nel  bando,  in  quanto  questi
interventi sono della stessa natura ma tecnicamente piu' complessi.
  Viene  poi  confermata  la  opportunita'  che  gli incrementi delle
aliquote  a), b), c), d), e), ed f) della tabella B) (lettere a) e b)
dell'elencazione  prima  fatta)  -  a causa di quanto stabilito per i
progetti  dalla  legge  n.  109/1994 e successive modificazioni e dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999 - siano sempre
previsti nei bandi di gara nella misura valutata discrezionalmente in
rapporto  alla complessita' dell'intervento da progettare ma, come si
specifichera'  in  prosieguo,  sottoposti a ribasso. La previsione di
tali   incrementi   deve   essere   motivatamente   giustificata  dal
responsabile  del  procedimento che deve anche provvedere a valutarne
le misure entro i limiti stabiliti dalle tariffe professionali.
  Negli  affidamenti fiduciari l'impiego degli anzidetti aumenti puo'
peraltro  aversi  in  casi limite in quanto, dati gli importi per cui
essi sono effettuabili, non sono di regola configurabili e, pertanto,
da risolvere, questioni tecniche rilevanti. Nei casi limite in cui si
verifichi,  invece,  la  ricorrenza di queste questioni e' necessario
che  il  responsabile  del  procedimento  ne  dia completa e motivata
giustificazione  che  non  puo',  ovviamente,  consistere  nella mera
affermazione  della rilevanza delle questioni, ma deve esternarsi con
la indicazione della specifica natura delle stesse e dei problemi che
presentano.
  Inoltre  negli affidamenti fiduciari l'importo relativo al rimborso
spese  di  cui alla lettera e) dell'elencazione prima fatta, non puo'
coincidere  con quello previsto come massimo, in quanto, mentre nelle
gare  esso  e'  soggetto  a  ribasso,  negli affidamenti fiduciari e'
concordato con l'affidatario e, pertanto, per logica conseguenza deve
essere  definito,  mediante una determinazione, ovviamente, motivata,
in  un  importo  che  tenga  conto dei ribassi conseguiti in gara per
prestazioni analoghe.
  Va  inoltre ricordato che e' disposto (art. 17, comma 14-ter, della
legge   n.  109/1994  e  successive  modificazioni)  che  nella  fase
transitoria  (cioe'  prima  della emanazione del nuovo decreto di cui
all'art.  17,  comma  12-bis,  della  legge  n. 109/1994 e successive
modificazioni) le aliquote della tabella B) riferite alle prestazioni
normali sono:
    a) per  il progetto preliminare quelle indicate con le lettere a)
e b);
    b) per il progetto definitivo quella indicata con la lettera c);
    c) per  il  progetto esecutivo quelle indicate con le lettere d),
e), ed f).
  Con  riferimento  alla  suddetta  disposizione  va osservato che si
ritiene  che  debba  fare  eccezione  alla prescrizione delle tariffe
professionali  citata  in  precedenza  (qualora i servizi interessino
piu'  di  una  classe  e  categoria  i  corrispettivi  devono  essere
commisurati  separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe
e  categoria  e  non  globalmente)  il caso dei servizi relativi alla
redazione  di un progetto integrale (art. 1, comma 1, lettera i), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e cioe' relativo
ad   interventi   appartenenti  agli  organismi  edilizi  (classe  I,
categorie  a), b), c) e d) della elencazione di cui all'art. 14 della
legge  n.  143/1949  e  successive  modificazioni)  per  i  quali  il
corrispettivo   relativo   al  progetto  preliminare  va  commisurato
all'importo  globale dell'intervento e quelli del progetto definitivo
ed esecutivo ai singoli importi delle diverse parti (architettoniche,
strutturali ed impiantistiche) che costituiscono l'intervento e delle
relative  aliquote  della tabella B) (allegata alla suddetta legge n.
143/1949  e successive modificazioni) comprendenti pero' anche quelle
previste per il progetto preliminare.
  Per  quanto  concerne  l'inderogabilita'  dei  minimi  tariffari va
osservato  che  essa si riferisce, ai sensi della legge n. 109/1994 e
successive   modificazioni   e   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  554/1999,  esclusivamente  ai  corrispettivi  per  le
prestazioni  normali e, quindi, a quelli determinati sulla base delle
indicate  tabelle  A)  e  B) e, non anche alle prestazioni speciali e
alle   prestazioni   accessorie.   Non   e'  da  considerarsi  minimo
inderogabile neanche il rimborso spese in quanto esso non costituisce
corrispettivo (TAR Milano, sentenza del 31 luglio 1999, n. 2883). Per
quanto  riguarda i costi delle prestazioni accessorie da indicare nei
bandi  e  da sottoporre a ribasso, si ritiene che essi possono essere
stabiliti,  oltre  che con valutazioni discrezionali del responsabile
del  procedimento,  sulla  base  di  quanto  previsto  nell'annullato
decreto  del  4  aprile  2001 che, in attesa del nuovo, diventerebbe,
pertanto,  una  opportuna guida per le stazioni appaltanti. Quelli da
concordare negli affidamenti fiduciari possono essere determinati con
gli  stessi  criteri ma devono tenere conto dei ribassi conseguiti in
gara per prestazioni analoghe.
  In  base  alle indicazioni prima illustrate segue che il ribasso da
richiedere  nelle gare o da concordare nella trattativa privata (art.
64,  comma  1, lettera c), numero 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999) deve riguardare ed applicarsi esclusivamente:
    a) alla  percentuale  stabilita nel bando di gara per il rimborso
spese;
    b) alle  percentuali  di  incremento delle aliquote della tabella
B), stabilite nel bando di gara per le prestazioni speciali;
    c) agli  importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni
accessorie;
    d) alla  riduzione  del  20% prevista dalla legge per prestazioni
rese ad amministrazioni e ad enti pubblici.
  Peraltro  il  ribasso offerto dai concorrenti, per evidenti ragioni
di   semplificazione   procedurale,  deve  essere  unico  e  valutato
direttamente  dai  medesimi  come  media  ponderale  dei  ribassi che
intendono  offrire  sulle  singole  predette  voci in base alle quali
sara'  a consuntivo determinato il corrispettivo. Di tale indicazione
e' opportuno fare specifico riferimento nei bandi di gara.
  In  tal  modo  e'  garantito  il  rispetto dell'inderogabilita' dei
minimi  tariffari  (art. 17, commi 12-ter e 14-quarter della legge n.
109/1994  e  successive  modificazioni),  in  quanto  il  ribasso non
riguarda  la percentuale e le aliquote di cui alle tabelle A) e B) in
base   alle   quali  si  determina  il  corrispettivo  relativo  alle
prestazioni   considerate   normali  e  che  costituisce  come  prima
osservato il minimo inderogabile.
  Puo' anche considerarsi che vi e' piena rispondenza tra le suddette
disposizioni  in  materia  di  determinazione  del  corrispettivo dei
servizi  tecnici  e  una  sentenza  della  Corte  di  giustizia delle
Comunita'  europee (emessa il 19 febbraio 2002 nella causa n. C-35/99
in  materia  di  tariffa  degli  avvocati)  in cui si afferma che gli
articoli  5 e 85 del trattato CE (divenuti articoli 10 CE e 81 CE nel
nuovo  testo  del  trattato)  non ostano all'adozione da parte di uno
Stato  membro di una misura legislativa o regolamentare che introduca
nel  proprio  ordinamento una tariffa che stabilisca minimi e massimi
per gli onorari dei membri di un ordine professionale e cio' anche se
l'introduzione  e'  effettuata  sulla  base  di quanto proposta da un
organismo   rappresentativo   di   una   professione.   Ne  segue  la
legittimita'   una   disposizione  che,  per  la  determinazione  del
compenso,  preveda una contrattazione, diretta oppure in gara, fra il
professionista  ed  il  cliente  nell'ambito  di  un  minimo  e di un
massimo.  Cio'  e'  proprio quanto prevede l'ordinamento italiano: il
corrispettivo  per  l'espletamento  dei  servizi  tecnici deve essere
compreso  fra un minimo ed un massimo e deve essere determinato sulla
base  del  ribasso  offerto  in  gara  dai  concorrenti. Il minimo e'
stabilito  in misura fissa dalla normativa ed il massimo e' stabilito
dalla  stazione  appaltante  in  misura  inferiore o anche pari ad un
valore limite, anch'esso stabilito dalla normativa. Se il legislatore
ha  dettato  queste disposizioni, e' perche' ha ritenuto di applicare
anche  in  materia  di  affidamento  dei servizi tecnici il principio
della  concorrenza,  in  applicazione della normativa comunitaria che
considera  l'attivita'  professionale  dei  tecnici come esercizio di
impresa.
  In  base  alle  considerazioni  esposte  va configurata altresi' la
possibilita'  di  indire le gare di appalto sulla base, oltre che del
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  anche del
criterio  del  prezzo  piu'  basso  (ovvero del ribasso piu' alto) in
quanto  il ribasso offerto dai concorrenti, come prima osservato, non
riguarderebbe  le  percentuali  e  le  aliquote delle tabelle A) e B)
allegate  alle  tariffe professionali che sono fisse ed inderogabili,
ma  soltanto le prestazioni speciali (incrementi delle aliquote della
tabella  B))  ed  i  prezzi  di  mercato delle prestazioni accessorie
(eventualmente  determinati sulla base dell'abrogato decreto 4 aprile
2001)  ed  il  rimborso spese. Va considerato che, per gli appalti di
importo   inferiore   alla  soglia  comunitaria,  l'impiego  di  tale
criterio,  nel caso si utilizzi la procedura del pubblico incanto, e'
quasi   obbligatorio  in  quanto  il  numero  dei  concorrenti  sara'
probabilmente   molto  alto  e  cio'  rende  impossibile,  sul  piano
tecnico-operativo,  applicare il criterio dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa.  In  un  bando  siffatto, a parita' di ribasso non
suscettibile  di essere aumentato senza violare i minimi inderogabili
e  cioe'  sia  pari  al  100%  - evenienza che si potrebbe verificare
frequentemente  -  non  e'  da  escludere  che l'aggiudicazione possa
essere prevista ed avvenire, sulla base del principio di cui all'art.
77,  comma 2,  del  regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, mediante
sorteggio  pubblico  che  sarebbe  effettuato  fra  soggetti tutti in
possesso  dei  requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
ritenuti  dalla  stazione  appaltante  sufficienti  a  garantire  una
sufficiente  qualita' professionale ed economica dell'aggiudicatario.
Comunque  il  criterio  piu'  apprezzabile rimane quello dell'offerta
economicamente   piu'  vantaggiosa,  il  quale,  oltre  agli  aspetti
economici dell'offerta tiene conto anche di quelli qualitativi.
  Si  ritiene,  quindi, che il criterio del prezzo piu' basso e cioe'
del   ribasso   piu'   alto,   non  possa  essere  impiegato  qualora
l'intervento  da  progettare,  qualsiasi  sia il suo importo, rientri
nella  classe I, categorie a), b), c) e d) prima indicate, e cioe' si
tratti  di  un  organismo  edilizio  e  comunque  quando l'intervento
produca  effetti  sul  territorio  e  sull'ambiente.  In questo caso,
infatti   la   valutazione  del  merito  tecnico  dell'offerta  sotto
l'aspetto  qualitativo  dei  concorrenti e la metodologia progettuale
indicata   nell'offerta,  sono  elementi  non  rinunciabili  ai  fini
dell'individuazione  dell'aggiudicatario  dei  servizi posti in gara.
Va,  pero',  anche  osservato che l'impiego del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa comporta, come si e' prima osservato,
la  necessita' di utilizzare la licitazione privata e non il pubblico
incanto.
  Per  le  esposte  considerazioni,  l'Autorita' e' dell'avviso che i
bandi di gara per l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 17,
comma   1,   della  legge  n.  109/1994  (progettazione  preliminare,
definitiva  ed  esecutiva  nonche'  alla direzione dei lavori ed agli
incarichi  di  supporto  tecnico-amministrativo  alle  attivita'  del
responsabile  unico  del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale) debbano prevedere:
    1)  la  indicazione  della  classe  e  categoria o le classi e le
categorie  dell'intervento  da  progettare  individuata o individuate
sulla  base  dell'elencazione  contenuta  nell'art.  14 della legge 2
marzo 1949, n. 143;
    2) la specificazione che la quota dei corrispettivi riferiti alle
prestazioni  normali  e alle prestazioni speciali sara' determinata a
consuntivo   sulla  base  della  percentuale  prevista  oppure  delle
percentuali  previste  -  in  corrispondenza  della  classe  e  della
categoria,  oppure  delle classi e delle categorie indicate nel bando
nonche'  dell'importo  dei lavori progettati - dalla tabella A) della
suddetta  legge  n.  143/1949  e  integrazioni e delle aliquote della
tabella B), secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 14-ter, della
legge  n.  109/1994  nonche',  per quanto riguarda le prestazioni dei
geologi,  sulla  base  delle corrispondenti tabelle della tariffa dei
predetti soggetti;
    3) l'indicazione delle aliquote della tabella B) da applicare per
la   determinazione  della  quota  dei  corrispettivi  relativi  alle
prestazioni normali;
    4)  l'indicazione  degli  aumenti delle aliquote della tabella B)
che, ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 143/1949, si ritiene
debbano  essere  applicati, al netto del ribasso offerto in gara, per
la   determinazione  della  quota  dei  corrispettivi  relativi  alle
prestazioni speciali;
    5) la specificazione che la quota del corrispettivo relative alle
prestazioni  accessorie  sara'  determinata,  al  netto  del  ribasso
offerto in gara, sulla base degli importi indicati nel bando;
    6)  la  indicazione  della  percentuale  dei  corrispettivi delle
prestazioni  normali,  speciali  e accessorie che, ai sensi dell'art.
13,  comma  2,  della citata legge n. 143/1949, costituisce, al netto
del ribasso offerto in gara, il cosiddetto compenso accessorio;
    7)  l'indicazione  che  l'offerta  economica sia costituita da un
unico  ribasso  da  applicare, in sede di determinazione a consuntivo
dei corrispettivi:
      a) alla  percentuale,  stabilita  nel  bando  di  gara  per  il
rimborso spese;
      b) alle  eventuali  percentuali  di  incremento  delle aliquote
della  tabella  B),  stabilite  nel  bando di gara per le prestazioni
speciali;
      c) agli   importi,   stabiliti   nel  bando  di  gara,  per  le
prestazioni accessorie;
      d) alla  riduzione del 20% prevista dalla legge per prestazioni
rese ad amministrazioni e ad enti pubblici.
  L'Autorita'  e',  altresi', dell'avviso che le suddette indicazioni
debbano essere rispettate anche negli affidamenti fiduciari.
    Roma, 13 novembre 2002
                                                 Il presidente: Garri