IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261, che ha
recepito  la  direttiva  97/67/CE concernente lo sviluppo del mercato
interno  dei  servizi  postali,  ed  in  particolare l'art. 15 che ha
dettato  disposizioni  circa  il rimborso delle spese sostenute dallo
Stato per spese di istruttoria e di verifiche e controlli;
  Visti  i decreti del Ministro delle cornunicazioni n. 73 e n. 75 in
data  4 febbraio 2000 con i quali sono state poste le regole inerenti
alle  licenze individuali ed alle autorizzazioni generali nell'ambito
dei  servizi  postali  e,  in particolare, i rispettivi articoli 5 in
materia di contributi;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
24 gennaio 1994 che, ai sensi dell'art. 19 del codice postale e delle
telecomunicazioni   approvato   con   dereto   del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha stabilito le misure del rimborso
degli  oneri  sostenuti  dall'amministrazione  per prestazioni rese a
terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 20 aprile 2000,
"Contributi  per  le  licenze  individuali  e  per  le autorizzazioni
generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali", e in
particolare  l'art.  7  che  dispone  la rivalutazione dei contributi
secondo  il tasso programmato d'inflazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 del giorno 8 maggio 2000;
  Accertato  il  tasso  programmato di inflazione per gli anni 2001 e
2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Rivalutazione
  1. Dal 1 gennaio 2003:
    a)  i  contributi di cui al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 1 del
decreto   20 aprile   2000,  citato  nelle  premesse,  sono  fissati,
rispettivamente, in Euro 534,00 e 107,00;
    b) i  contributi  di  cui  all'art. 2 del decreto 20 aprile 2000,
citato  nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in Euro 267,00
e 107,00;
    c) i  contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto 20
aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in
Euro 267,00 e 107,00;
    d) i  contributi  di  cui  all'art. 4 del decreto 20 aprile 2000,
citato  nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in Euro 267,00
e 107,00.