L'AUTORITA'
  Nella sua riunione di Consiglio del 27 novembre 2002;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo",   ed   in
particolare,  l'art.  1,  comma  6,  lettera  a),  n.  2,  che affida
all'Autorita'  l'elaborazione,  anche  avvalendosi  degli  organi del
Ministero  delle  comunicazioni,  dei piani nazionali di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;
  Vista  la  delibera  n.  68  del  30  ottobre  1998, recante "Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione
televisiva",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n. 105 del 14 luglio 1999, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 192 del 17
agosto 1999;
  Vista la delibera n. 95 del 23 febbraio 2000, recante "Integrazione
del   Piano   nazionale   di  assegnazione  delle  frequenze  per  la
radiodiffusione  televisiva",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2000;
  Visto  il  ricorso presentato al Tribunale Amministrativo del Lazio
dalla  Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 22 gennaio 1999
avverso  alla  succitata  delibera  n.  del  30  ottobre 1998, con la
motivazione  del  mancato  raggiungimento  dell'intesa  sul piano fra
Autorita'  e  Regione,  prevista dall'art. 2, comma 6, della legge n.
249 del 31 luglio 1997;
  Vista  la  lettera  prot. PT/006518/4.101 del 22 maggio 2002 con la
quale   il   Presidente   della  Regione  chiede  che,  al  fine  del
raggiungimento  dell'intesa,  vengano apportate al piano le modifiche
contenute in allegato alla lettera stessa;
  Vista  la  delibera  della  Giunta regionale della regione Autonoma
Friuli  Venezia  Giulia  n.  1997  del 10 giugno 2002 con la quale e'
stato approvato il testo dell'intesa;
  Vista  l'intesa  sottoscritta fra l'Autorita' e la regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia in data 14 novembre 2002;
  Considerato  che  nel testo dell'intesa e' stabilito che la regione
Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia, a seguito del recepimento da parte
dell'Autorita'  delle  modifiche al piano richieste dalla regione con
la succitata lettera del 22 maggio, provvedera' al ritiro del ricorso
presso il Tribunale Amministrativo del Lazio;
  Ritenuto,   a   seguito  della  attivita'  di  verifica,  di  poter
accogliere le modifiche al piano;
  Udita  la  relazione  del commissario Mario Lari, relatore ai sensi
dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.  Nel  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze per la
radiodiffusione  televisiva,  approvato  con  delibera  n.  68 del 30
ottobre 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la parte
relativa  alla  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia e' sostituita
con l'allegato alla presente delibera.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell`Autorita'.
    Napoli, 27 novembre 2002
                                                 Il presidente: Cheli