L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 29 novembre 2002;
  Premesso che:
    l'art.  1,  comma 1,  della  legge  14 novembre  1995, n. 481 (di
seguito:  legge  n.  481/1995),  stabilisce che il sistema tariffario
deve  armonizzare  gli  obiettivi  economico-finanziari  dei soggetti
esercenti  il  servizio  con  gli  obiettivi  generali  di  carattere
sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
    il  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile, con lettera
17 novembre  2002,  protocollo  Autorita'  n.  024077 del 18 novembre
2002,  a  seguito  dei gravi eventi sismici del 31 ottobre scorso, ha
comunicato  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di
seguito:   l'Autorita)   che   si   rende  necessario  provvedere  al
trasferimento  delle  popolazioni - le cui abitazioni formano oggetto
di ordinanza sindacale di sgombero, ovvero, nelle more della verifica
dello  stato  di  agibilita'  degli edifici, risultino, sulla base di
attestazioni  dei  tecnici  comunali,  non  utilizzabili  -  in altri
alloggi, non di proprieta' disponibili sul territorio;
  Visti:
    l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    l'art.  1,  comma 1, e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
1995, n. 481;
    l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002  recante  dichiarazione  dello  stato  di emergenza in ordine ai
gravi  eventi  sismici  verificatisi  il  giorno  31 ottobre 2002 nel
territorio  della  provincia di Campobasso, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre
2002   recante   disposizioni  per  l'estensione  territoriale  della
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in ordine ai gravi eventi
sismici  verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato
il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della
provincia  di  Foggia,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 267 del 14 novembre 2002;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto,  di  misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato
con  la  deliberazione  18 ottobre  2001,  n.  228/01, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 297 del 22 dicembre 2001, e successive modifiche e integrazioni
(di seguito: testo integrato);
  Considerato che:
    gli   alloggi   non   di   propria   residenza   nei  quali  sono
temporaneamente  ospitate le popolazioni colpite dagli eventi sismici
di  cui in premessa, che verranno trasferite dalle proprie abitazioni
a   seguito   di  ordinanze  sindacali  di  sgombero  ovvero  le  cui
abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilita' degli
edifici,  risultino  non utilizzabili, sulla base di attestazione dei
tecnici comunali, per la maggior parte non sono dotati di impianti di
riscaldamento;
    tale   situazione   richiede   un   elevato  livello  di  consumo
dell'energia  elettrica  per soddisfare esigenze abitative e sociali,
quali riscaldamento dei locali e di acqua e uso di cucina;
  Ritenuta l'opportunita':
    che  siano  praticate  ai clienti finali aventi dimora nelle zone
colpite  dai  sopradetti eventi sismici, che vengono trasferiti dalle
proprie  abitazioni  -  a seguito di ordinanze sindacali di sgombero,
ovvero,  le  cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di
agibilita'  degli  edifici, risultino, sulla base di attestazione dei
tecnici  comunali,  non  utilizzabili  -  in  alloggi  non di propria
residenza,  le tariffe di "fascia sociale" relative all'erogazione di
energia elettrica per usi domestici;
    di  applicare  una riduzione dei corrispettivi di potenza e della
parte  variabile  della tariffa per la fornitura di energia elettrica
ai clienti sopra descritti;
    di  uniformare  il periodo di applicazione delle tariffe speciali
in  relazione alla durata dello stato di emergenza, stabilita fino al
30 giugno  2003,  per  le zone colpite dagli eventi sismici di cui in
premessa;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Tariffe  speciali  per  la  fornitura di energia elettrica ai clienti
domestici colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province di
               Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002

  1.1. Alle   forniture   di   energia   elettrica   effettuate  alle
popolazioni  colpite  dal sisma del 31 ottobre 2002 nelle province di
Campobasso  e  Foggia,  che vengano trasferite a seguito di ordinanze
sindacali  di  sgombero,  dalle  proprie  abitazioni,  ovvero, le cui
abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilita' degli
edifici,  risultino, sulla base di attestazione dei tecnici comunali,
non  utilizzabili - in alloggi non di propria residenza si applicano,
a decorrere dal 1 novembre 2002 e fino al 30 giugno 2003, le seguenti
condizioni  tariffarie,  indipendentemente  dalla potenza impegnata e
dallo scaglione di consumo:
    a) componenti  \tau  1(D2)  e  \tau  2(D2),  di  cui all'art. 22,
comma 22.2, del testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto,  di  misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato
con   la  deliberazione  18 ottobre  2001,  n.  228/01  e  successive
modifiche  e integrazioni (di seguito: testo integrato), ridotte a un
terzo;
    b) componenti  \tau  3(D2)  e PV, di cui all'art. 22, comma 22.2,
del  testo  integrato, pari a quelle prevista dalla vigente normativa
tariffaria  per le medesime forniture a clienti domestici con consumi
fino a 75 kWh mensili.
  1.2. Le  forniture  di  cui  al  precedente  comma 1.1  sono esenti
dall'applicazione delle componenti UC1, UC2 e UC4, di cui all'art.
22,  comma 22.2,  del  testo  integrato  e delle componenti A, di cui
all'art. 34, del testo integrato.