IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  6  settembre  2002  con  il  quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  "Bioagricoop  Soc.  coop.  a  r.l.",  con  decreto del 10
settembre  1999,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 18 settembre 2002;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine protetta "Canestrato Pugliese" allo schema
tipo  di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio
2002, protocollo n. 63507;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  "Canestrato
Pugliese";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 10 settembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Bioagricoop  Soc.  coop.  a  r.l.",  sede  in  Casalecchio  di  Reno
(Bologna),  via  Macabraccia  n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
"Canestrato Pugliese" registrata con il regolamento della Commissione
CE  n.  1107/96  del  12  giugno  1996,  gia' prorogata con decreto 6
settembre  2002,  e'  ulteriormente prorogata di novanta giorni a far
data dal 16 gennaio 2003.