Alle imprese interessate
                                  Ai consorzi di imprese
                                  Alle Associazioni imprenditoriali

   Con  circolare  del  31  maggio  2001,  n. 900582 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 142 del 21 giugno 2001 e' stato emanato il 1o
bando  per  la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma
di  contributo  in  conto capitale previsto dai commi 5 e 6 dell'art.
103  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, per lo sviluppo delle
attivita' di collegamento telematico "quick-response" con riferimento
alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.
   A  seguito  delle  risultanze  emerse  in  sede  di  istruttoria e
definizione della graduatoria dei progetti presentati con il predetto
1o  bando  e' emersa la necessita' di emanare una nuova circolare che
detta  le  disposizioni  per  le  incentivazioni  da concedere con un
secondo  bando; nel prosieguo ci si riferira' alla presente circolare
con il termine "bando".
   A  seguito  della  gara  per licitazione privata indetta con bando
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della Comunita' Europea S del
13.3.2001,  n.  50,  la  gestione  amministrativa degli interventi e'
affidata  al  Gestore  concessionario  costituito  dal raggruppamento
temporaneo  di  imprese,  composto da MCC SpA, Banco di Sicilia SpA e
IRFIS   Mediocredito   della   Sicilia  SpA  (nel  seguito,  chiamato
"Gestore")  in  conformita'  alla  convenzione stipulata il 27 luglio
2001  con  il  Ministero  delle  attivita'  produttive  (nel seguito,
chiamato "Ministero").
   I compiti del Gestore sono la raccolta delle domande delle imprese
candidate  e, piu' in generale, tutte le fasi procedimentali relative
all'esame  ed  all'istruttoria  dei  progetti  presentati  fino  alla
notifica   del   provvedimento   concessivo,  nonche'  le  successive
attivita'  di  liquidazione,  di  controllo e di monitoraggio , nello
spirito  di  conseguire efficienza organizzativa e maggiore celerita'
possibile nella trattazione delle istanze.
   Sono  parte  sostanziale  ed  integrante  del  presente  bando  le
disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del
12  gennaio  2001  in  materia  di aiuti de-minimis, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee, serie L, n. 10, del 13
gennaio   2001   e   disponibile  sul  sito  internet  del  Ministero
(www.minindustria.it) ovvero del Gestore (www.mcc.it).
   1.  PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 1.1. Le istanze per l'accesso alle
agevolazioni  sono  predisposte e presentate, per ciascun progetto di
investimento,    orientato    allo    sviluppo    dell'attivita'   di
quick-response   nel   settore   del  tessile,  dell'abbigliamento  e
calzaturiero,  da un soggetto promotore, in nome e per conto di tutte
le imprese partecipanti all'iniziativa e candidate agli aiuti, ovvero
anche  direttamente  da  una  singola  impresa.  Nel seguito si fara'
riferimento  al soggetto che presenta l'istanza ai sensi del presente
comma  con  la dizione "soggetto promotore", anche in caso di singola
impresa.
   1.2.   Il  progetto  dovra'  essere  orientato  allo  sviluppo  di
collegamenti   telematici   nelle   filiere   del   settore   tessile
dell'abbigliamento  e  calzaturiero,  nonche'  potra'  interessare le
attivita'  di  produzione  dei beni di investimento e le attivita' di
servizio  o  ausiliaria  purche'  di  supporto  a  detti  settori. Il
progetto  deve  essere  volto  a  velocizzare  i  flussi logistici, a
favorire  lo  scambio  e l'acquisizione automatica di informazioni, a
creare  una  piattaforma  per lo sviluppo di sistemi standardizzati a
consentire  il  monitoraggio  delle  varie  fasi  di  produzione e di
commercializzazione   all'interno   della   stessa   filiera  tramite
tecnologie  informatiche  e telematiche, combinate alla diffusione di
internet.
   1.3.   Nello   svolgimento  del  procedimento  amministrativo,  il
soggetto  promotore  sviluppa  la  maggior  parte dei rapporti con il
Gestore per conto delle imprese beneficiarie. La figura del promotore
e'  rivestita  da  imprese  titolari di partita I.V.A., individuali o
societarie,  anche  aventi  forma di cooperative, consorzi e societa'
consortili,   societa'  consortili  miste  tra  imprese  industriali,
commerciali  e  di  servizi, consorzi di sviluppo industriale, centri
per   l'innovazione   e  lo  sviluppo  imprenditoriale,  associazioni
imprenditoriali  di  categoria  a  carattere territoriale o nazionale
iscritte  al  repertorio  economico  e amministrativo delle Camere di
commercio.
   1.4. Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese titolari di
partita  I.V.A.,  individuali  o  societarie,  anche  aventi forma di
cooperative,  consorzi  e  societa'  consortili,  societa' consortili
miste  tra imprese industriali, commerciali e di servizi, consorzi di
sviluppo   industriale   centri   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo
imprenditoriale,   nel  seguito  chiamate:  "imprese",  con  la  sola
eccezione  di  quelle  operanti  nei  settori  per  i  quali  non  e'
applicabile   la   disciplina  "de  minimis"  ai  sensi  dei  vigenti
orientamenti  UE in materia di aiuti di Stato, elencati nell'allegato
1 al presente bando.
   1.5.  Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di
sottoscrizione  della  domanda  di  prenotazione o di fruizione, sono
sottoposte  a  procedure  concorsuali,  ivi inclusa l'amministrazione
controllata.
   1.6.  La  domanda,  da  redigere  in conformita' al modello di cui
all'allegato  2,  in  distribuzione  sul  sito  internet  del Gestore
(www.mcc.it  e  www.minindustria.it),  sara'  relativa  ad  un  unico
progetto   di  investimento  e  sara'  sottoscritta,  con  valore  di
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47  del  decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,  nella  parte  che  attesta  l'aderenza a tutte le condizioni di
legge  e  del  presente bando, dal legale rappresentante del soggetto
promotore.
   1.7.  La  domanda e' composta da una parte generale che identifica
il  soggetto  promotore  ed  illustra  gli  aspetti  fondamentali del
progetto  di  investimento,  con l'indicazione dell'impresa ovvero di
tutte  le  imprese  facenti  parte dell'aggregazione e richiedenti le
agevolazioni.  Per  ciascuna  delle imprese dell'aggregazione, ovvero
per l'impresa che si presenta singolarmente, e' altresi' allegata una
scheda  impresa  (nel  seguito chiamata: "scheda"), avente ugualmente
forma   di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  del
rispettivo  legale  rappresentante, con la quale viene attestata, per
la   propria   parte,   l'aderenza  dei  fatti  e  delle  circostanze
determinanti  l'intervento  agevolativo alle previsioni della legge e
del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza
dell'impresa.
   1.8.  Alla domanda deve essere allegata dal soggetto promotore una
relazione   di   progetto   relativa   all'iniziativa  delle  imprese
richiedenti,   contenente,   in   particolare,   l'elencazione  degli
investimenti  previsti,  con  il  dettaglio  dei  relativi  costi, le
finalita',  gli  obiettivi  ed  i tempi di realizzazione e di messa a
regime,  con  l'indicazione dei risultati economici attesi. A pena di
esclusione,  l'istanza puo' essere presentata soltanto se completa di
tutti  gli  allegati, con particolare riferimento alla presenza della
relazione  sopra  indicata e delle schede-dichiarazione delle imprese
richiedenti.
   2. PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
   2.1. Il progetto di investimento, che in caso di aggregazione deve
riguardare  tutte  le  imprese  partecipanti, come esposto in sede di
domanda di agevolazione, deve mirare allo sviluppo della produzione e
della commercializzazione dei settori del tessile, dell'abbigliamento
e  delle  calzature  e  deve  presentare  caratteristiche  di elevata
rilevanza  riguardo  al  contenuto  tecnologicamente innovativo, alla
qualificazione   delle  risorse  impiegate  e  alla  catena  per  via
elettronica  delle  transazioni che le imprese richiedenti effettuato
tra  di  loro  ovvero  nei  confronti  di  altre imprese, nonche' dei
consumatori finali, nei mercati interni o esteri.
   2.2.  Le spese ammissibili sono quelle effettuate, successivamente
alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del presente
bando,  dall'impresa  per la realizzazione del progetto il cui valore
non  dovra'  essere  inferiore ad Euro 7.500,00. Le spese ammissibili
per  le  suddette  attivita' sono quelle sostenute per l'acquisizione
di:
     a)  hardware  e  software  per le finalita' specifiche di cui al
progetto;
     b)  consulenze  specialistiche  e sviluppo di applicativi per la
gestione   delle   nuove  tecnologie,  consulenze  su  organizzazione
logistica,  sul  marketing e sul controllo di qualita', per aumentare
la  competitivita' e per la pubblicazione di informazioni commerciali
comuni,  nonche'  tutoraggio  con un limite del 20% dell'investimento
complessivo,   sia   nella   fase  di  progetto  che  nella  fase  di
realizzazione e di esercizio;
     c)  formazione  del  personale e spese per e-learning nel limite
del 20% dell'investimento complessivo.
   Tutte  le  spese  devono  essere  debitamente fatturate secondo le
vigenti disposizioni in materia tributaria.
   Nel   caso   di   progetti   gia'  parzialmente  realizzati,  sono
ammissibili  soltanto  i  costi  che  si  riferiscono  a spese che le
imprese  devono  ancora  sostenere  alla  data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del presente bando; non sono agevolabili fatture
di  acquisto di beni e servizi di cui siano avvenuti pagamenti, anche
in  misura  parziale,  prima della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
   Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, spese notarili e
legali,  interessi  ed  oneri accessori con eccezione delle spese per
imballo, trasporto, monitoraggio e collaudo.
   2.3.  Sono  ammissibili  alle agevolazioni le spese per l'acquisto
diretto  di  beni nuovi di fabbrica e i servizi, nonche' le spese per
acquisto  tramite  leasing  ovvero acquisti a rate ai sensi dell'art.
1523 del codice civile, inoltre possono essere agevolati i canoni per
l'affitto  di  hardware e software; le spese di locazione finanziaria
sono  agevolabili  quando  la  durata  del  contratto  di locazione o
dell'acquisto  a  rate  sia  non  superiore a tre anni dalla data dei
relativi  contratti.  Sono ammissibili alle agevolazioni le dotazioni
interne  alle singole imprese nel limite del 10% della spesa relativa
ad  ogni  impresa  e  per  un  importo che non ecceda Euro 5.000,00 e
sempre  che  i  beni  vengano destinati in via esclusiva o prevalente
all'utilizzazione nell'ambito del progetto.
   2.4.   L'hardware   deve   possedere   il   requisito   di  "nuova
fabbricazione".
   2.5.  Le  agevolazioni  concesse  ai sensi del presente bando sono
revocate  qualora  l'impresa  benefici  dei  contributi in c/capitale
previsti  dall'art.103  della legge n. 388/2000, nonche' di qualsiasi
altra   agevolazione   pubblica,  anche  in  forma  di  de-minimis  ,
riguardanti gli stessi beni e servizi.
   3. MODALITA' E PROCEDURE PER LA PRENOTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
   3.1.  Agli  interventi  previsti  dal presente bando si applica la
procedura  automatica  di  cui  all'art. 4 del decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 123. In tale ambito il Gestore accerta esclusivamente
la  completezza  e  la  regolarita'  formale delle domande e relative
dichiarazioni,  con  riserva  di  effettuare  successivi controlli ed
ispezioni,  ai  sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo n.
123/1998.  Il  Gestore  provvede  a  predisporre  i moduli di domanda
nonche'  le  schede dichiarazione e a renderli disponibili attraverso
la rete Internet.
   3.2.  Per  la prenotazione delle agevolazioni e' necessario che il
soggetto  promotore  presenti  una  apposita  domanda con allegata la
documentazione di cui ai precedenti punti 1.5, 1.6 e 1.7.
   3.3. La domanda per la prenotazione delle agevolazioni deve essere
sottoscritta,  nelle  forme  di  dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta',  dal  legale rappresentante, ovvero procuratore speciale,
del   soggetto   promotore;  analogamente  le  schede  devono  essere
sottoscritte,  nelle  forme  di  dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta',  dal  legale rappresentante, ovvero procuratore speciale,
delle imprese partecipanti al progetto.
   3.4.  La  domanda  deve essere presentata: a) al Gestore presso la
sua  sede  legale sita in Via Piemonte n. 51, 00187 Roma, ovvero agli
uffici del Gestore tramite gli sportelli bancari indicati nell'elenco
allegato 7 alla presente circolare, mediante consegna diretta, a mano
o  in  via  telematica  con  firma  digitale,  nel  qual  caso verra'
rilasciata   ricevuta   contenente  la  data  di  ricezione;  b)  per
raccomandata  con  avviso di ricevimento, nel qual caso la data della
raccomandata varra' come data di consegna della domanda.
   La  domanda  dovra' essere presentata, pena la nullita', non prima
di  60  giorni  successivi  alla data di pubblicazione della presente
circolare  nella  Gazzetta Ufficiale e non oltre 90 giorni dalla data
di inizio per la validita' della domanda.
   3.5.  Entro  60 giorni dalla data termine di chiusura del bando il
Gestore,  previa  verifica  della regolarita' formale delle domande e
della   documentazione,   tenuto  conto  della  disponibilita'  delle
risorse,  consegnera'  i dati al Ministero delle attivita' produttive
che  emana  il  decreto  di prenotazione dell'agevolazione, che tiene
conto  dell'ordine  cronologico di arrivo delle domande, del quale e'
data comunicazione scritta al soggetto promotore. Nel caso di esubero
delle  richieste presentate nel medesimo giorno rispetto alle residue
disponibilita'  del  giorno  precedente,  e'  disposta  la  riduzione
pro-quota dell'agevolazione.
   3.6.  Qualora  la  domanda  sia  viziata  o  priva  di  uno o piu'
requisiti  disposti dalla normativa vigente, ovvero siano esaurite le
risorse  per  la  prenotazione  dell'agevolazione, il Ministero delle
attivita'  produttive,  su comunicazione del Gestore rende noto entro
60  giorni dal termine di chiusura del bando al soggetto promotore il
diniego  all'intervento.  Sono,  inoltre,  motivi di esclusione dalla
prenotazione delle agevolazioni:
     a)  l'incompletezza della domanda nonche' dei moduli di cui agli
allegati  2 e 3 nonche' alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti  e  degli  impegni  conseguenti,  la non conformita' degli
elementi  risultanti  dalla  domanda,  ovvero  la irregolarita' della
medesima  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
     b)  l'utilizzo  di modulistica non conforme a quella distribuita
dal Gestore e/o dal Ministero.
   4. MODALITA' E PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
   4.1.  Nel  limite  massimo  di  14  mesi dalla data del decreto di
prenotazione  delle  risorse,  il  progetto  deve  essere  totalmente
completato,  intendendosi  per  tale  l'integrale fornitura, messa in
esercizio  dei  beni  e  servizi ammessi all'agevolazione. Entro tale
termine  devono  essere  effettuati  i  pagamenti  nella  misura  non
inferiore  all'80  per  cento dei costi ammessi alle agevolazioni. Si
considerano ammissibili all'intervento:
     a) beni materiali: quando sono interamente fatturati, consegnati
e installati;
     b)   beni   immateriali,  servizi  e  consulenza:  quando  siano
"consegnati",condizione  che  deve  risultare  da apposito verbale di
consegna  riferito  al  contratto  fatturati  e pagati. Il verbale di
consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a
comprovare  la  natura  delle prestazioni, l'inerenza con l'attivita'
esercitata ed il loro sviluppo.
   4.2.  In caso di hardware e software acquistati mediante locazione
finanziaria  o  acquistati  a rate ai sensi dell'art. 1523 del codice
civile  l'agevolazione  e'  calcolata sull'ammontare della fattura di
vendita  o sul prezzo di listino del bene e non puo' essere superiore
ai  canoni  o  alle  rate pagate nei 14 mesi successivi alla data del
decreto di prenotazione delle risorse.
   4.3.   Nel   caso   di  hardware  e  software  presi  in  affitto,
l'agevolazione sara' calcolata sul costo totale dei canoni in affitto
relativi  a  tre  anni,  nel limite massimo del prezzo di listino del
bene.  L'ammontare dei canoni pagati nei 14 mesi successivi alla data
del  decreto di prenotazione delle risorse, non deve essere inferiore
all'importo  dell'agevolazione  effettivamente  spettante  sul  costo
totale.
   4.4.  Per  la  quantificazione  in  euro  dei  pagamenti in valuta
estera,  il controvalore e' ottenuto sulla base del cambio utilizzato
dall'istituto   bancario   tramite   il   quale   viene  eseguita  la
transazione, nel giorno di effettivo pagamento; il cambio deve essere
comunque indicato sulla contabile bancaria ovvero su analogo supporto
probante  da  conservare  per  i  controlli  del  caso.  Sono esclusi
dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni.
   4.5.  In  ogni  caso  il soggetto promotore e' tenuto a presentare
entro  e non oltre sei mesi dalla data termine del progetto alla sede
legale  del  Gestore  la dichiarazione-domanda per la fruizione delle
agevolazioni   con  allegata  la  scheda  o  le  schede  in  caso  di
aggregazione  di  imprese,  nonche' la relazione di cui al successivo
punto  4.7.  Allo  scadere dei sei mesi qualora il soggetto promotore
non  abbia  provveduto alla presentazione della dichiarazione-domanda
di  fruizione  il  Gestore  propone  la  revoca  dell'agevolazione al
Ministero il quale procede all'emanazione del conseguente decreto.
   4.6.  La  dichiarazione-domanda  di  fruizione  delle agevolazioni
cosi'   come   le  schede  delle  imprese  devono  essere  redatte  e
sottoscritte,  con modalita' del tutto analoghe a quelle previste per
la  domanda  di  prenotazione  delle agevolazioni, secondo gli schemi
obbligatori  riportati  rispettivamente  negli  allegati  4  e  5  al
presente  bando.  Anche  per  la fase di fruizione, il Gestore e/o il
Ministero  rendera' disponibili i moduli per consentire una agevole e
spedita trattazione delle informazioni.
   4.7.  Alla dichiarazione-domanda di fruizione deve essere allegata
copia   della  documentazione  contabile  comprovante  l'investimento
realizzato,  una relazione che indichi i tempi di messa a regime ed i
risultati  economici attesi nonche' una perizia giurata asseverata in
cancelleria  resa  da  professionista, estraneo all'impresa, iscritto
all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale, attestante la coerenza
tecnico-economica del progetto e la piena funzionalita' dello stesso,
sia  per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti, che per
l'esercizio delle attivita'.
   4.8.  Previa  verifica  del  Gestore, circa la regolarita' formale
della  dichiarazione-domanda  di  fruizione, e' disposta l'erogazione
del  90%  dell'agevolazione,  in  unica  soluzione  nel  limite delle
risorse prenotate.
   4.9.  Nell'ambito del medesimo progetto possono essere autorizzate
dal  Ministero  rideterminazioni  degli  importi spettanti a ciascuna
delle  imprese,  a  fronte  sia  di variazioni in corso d'opera della
ripartizione  dei  costi da ciascuna sostenuti nonche' variazioni del
numero di imprese partecipanti alla realizzazione del progetto ovvero
possono essere ammessi subentri al posto delle imprese originarie fra
i componenti l'aggregazione, purche' le variazioni non diano luogo al
superamento  degli  importi  totali prenotati per l'intero progetto e
nel  rispetto  della  regola  del de-minimis; possono essere altresi'
autorizzate  variazioni  nelle  voci  di spesa purche' rientranti tra
quelle  agevolabili  e  tali  da  non alterare la natura del progetto
finalizzato allo sviluppo telematico quick-response delle filiere del
tessile, dell'abbigliamento e calzature.
   4.10.  Entro i primi due esercizi successivi alla data termine del
progetto  l'impresa puo' chiedere il saldo dell'agevolazione concessa
a  condizione  che abbia conseguito un risultato in termini economici
non  inferiore agli obiettivi previsti con la domanda di prenotazione
delle risorse.
   Decorso il predetto termine, in assenza di domanda di erogazione a
saldo l'agevolazione viene confermata nell'importo gia' erogato.
   4.11.   Ai   fini  della  fruizione  del  saldo  dell'agevolazione
concessa,  e  nei  casi  in  cui  non  abbia conseguito nei primi due
esercizi  successivi  alla  data termine del progetto il risultato di
cui al precedente punto
   4.10 l'impresa e' tenuta a presentare alla sede legale del Gestore
la  documentazione delle spese sostenute non ancora trasmessa in fase
di  richiesta per l'erogazione del 90 per cento dell'agevolazione, di
cui al precedente comma 4.8.
   4.12.  I  beni  e  servizi  oggetto  di  intervento  devono essere
mantenuti,  in effettive condizioni di esercizio per le attivita' per
le  quali  sono  stati  concessi  i  benefici,  per almeno un biennio
decorrente  dalla  data di invio della documentazione di spesa di cui
al precedente punto 4.11.
   4.13. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo,
riguardante  beni  e  servizi per i quali e' stata chiesta e ottenuta
l'agevolazione,  deve  essere  riportata,  con  scrittura indelebile,
anche  mediante  l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "Bene
acquistato  con  il concorso delle provvidenze previste dall'articolo
103  commi  5 e 6 della legge 388/2000". La fattura che, a seguito di
controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non
sara'   considerata   valida   e   determinera'   la   revoca   della
corrispondente agevolazione.
   5. ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI
   5.1.   Al   fine  di  favorire  la  piu'  ampia  diffusione  delle
agevolazioni  previste dall'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  per lo sviluppo delle attivita' di cui al precedente punto 2.1,
l'ammontare   complessivo   del  contributo  in  conto  capitale,  da
riconoscersi   a   favore   di  ciascuna  impresa  partecipante,  nei
raggruppamenti  composti da 1 a 4 imprese, sara' pari al 50 per cento
dei  costi  sostenuti  e documentati agevolabili da ciascuna impresa;
nei raggruppamenti composti da 5 imprese o piu', sara' pari al 60 per
cento  dei  costi sostenuti e documentati agevolabili. Si ricorda che
la  normativa  del de-minimis prevede che l'importo complessivo degli
aiuti pubblici ad una medesima impresa non puo' superare il limite di
Euro  100.000,00 per un periodo di tre anni. Detto limite puo' essere
raggiunto   anche   tramite  altre  forme  di  sovvenzione  pubbliche
percepite  dallo stesso soggetto su diverse tipologie di investimento
nell'ambito del sopracitato periodo di tre anni.
   6. ISPEZIONI E REVOCHE
   6.1.  Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle
agevolazioni   ad  effettuare  ispezioni  a  campione  sulle  imprese
beneficiarie  per verificare la corrispondenza degli elementi esposti
e   sulla   base  dei  quali  sono  state  messe  a  disposizione  le
agevolazioni.  A  tal  fine,  le  imprese beneficiarie si obbligano a
mantenere  e  mettere  a  disposizione del Gestore o del Ministero la
documentazione  di  supporto  delle  spese  effettuate e dei relativi
pagamenti,  per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
   6.2.  Il  Ministero puo' disporre approfondimenti ispettivi, anche
al  di  fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque
anni dalla data del provvedimento di liquidazione.
   6.3.  Per  la  revoca  delle  agevolazioni  e  per  il conseguente
recupero  delle  agevolazioni  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
   6.4  Il  presente  bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sara' disponibile anche attraverso il
sito internet www.minindustria.it

       Roma, 10 dicembre 2002
                                                 Il Ministro: MARZANO