LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
    Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
4,  da'  facolta'  a Governo, regioni e province autonome di Trento e
Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di leale collaborazione, di
concludere  accordi  in  questa  Conferenza,  al  fine  di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
    Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visti  in  particolare  l'art. 3, comma 7 e l'art. 21 del decreto
legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  che  disciplina  le  aree di
salvaguardia  delle  acque  superficiali  e  sotterranee destinate al
consumo umano;
    Considerato   che  la  delimitazione  definitiva  delle  aree  di
salvaguardia  rappresenta una delle misure che consente la tutela dei
corpi   idrici   attraverso   azioni   volte   prioritariamente  alla
prevenzione,  alla  riduzione  dell'inquinamento  e  al perseguimento
degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita'
per  quelle  potabili,  secondo  le finalita' del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152;
    Ritenuto  necessario  emanare  linee guida cui potersi uniformare
per  conseguire gli obiettivi di tutela dello stato di qualita' delle
risorse   idriche,   in   particolare   delle  acque  superficiali  e
sotterranee  destinate  al  consumo  umano  erogate  a terzi mediante
impianto  di acquedotto di pubblico interesse, per mezzo di criteri e
modalita'  di  riferimento  a supporto dell'attivita' necessaria alla
delimitazione delle aree di salvaguardia;
                          Sancisce accordo
ai  sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra  il Governo e le Regioni e le Province autonome sulle linee guida
per  la tutela della qualita' dell acque destinate al consumo umano e
sui  criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia
delle  risorse  idriche  di  cui  all'art. 21 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, nei seguenti termini:
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
    l.  Il  presente accordo reca, ai fini della tutela delle risorse
idriche,  le  linee  guida necessarie per la delimitazione definitiva
delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del decreto legislativo
11 maggio  1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, sulla
base dei criteri contenuti negli allegati I, II, III, IV e V, i quali
costituiscono parte integrante del presente accordo.
    2.  In  assenza  della  delimitazione  definitiva  della  zona di
rispetto  da  parte  delle  Regioni resta comunque ferma l'estensione
stabilita  ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n.
152  del  1999,  pari  a  200  metri  di  raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione,
    3.  Il  presente  accordo  non  si  applica  alle captazioni gia'
esistenti   all'entrata   in   vigore   dello  stesso  destinate,  su
disposizione   della   competente   Autorita'   d'ambito,  ad  essere
abbandonate nei cinque anni successivi.
    4.  Il presente accordo viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 12 dicembre 2002
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino