IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7 che ha istituito la Commissione unica del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8, comma 10; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 22 dicembre 2000 "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate ", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 3, che da' mandato al Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, di redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001; Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le "Categorie terapeutiche omogenee" ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in particolare l'art. 85, comma 1; Considerato l'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001; Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; Considerato l'accordo del 22 novembre 2001 recante "Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 14 - della serie generale n. 19 del 23 gennaio 2002; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2002 e successive modificazioni concernente la "Riclassificazione dei medicinali" ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 17, contenente la proposta della Commissione unica del farmaco relativa alla redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottata nelle sedute del 9, 10 e 11 settembre 2002 e 24, 25 settembre 2002 per consentire al Ministro della salute la compiuta attuazione della disposizione normativa sopra indicata e recante "Metodi-criteri per la redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale", costituente l'allegato 1 parte integrante del decreto ministeriale sopra citato; Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza in data 4 novembre 2002 "Individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel decreto ministeriale 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178"", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 recante "Modificazioni ed integrazioni al decreto 27 settembre 2002" "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della legge 8 agosto 2002, n. 178", ed acquisite le comunicazioni di cui al comma 1, art. 4, del predetto decreto; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta l'elenco dei medicinali commercializzati rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, appartenenti alla classe A) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. I medicinali di cui all'allegato 2 parte integrante del presente decreto, per i quali le aziende titolari dell'A.I.C. hanno comunicato un prezzo maggiore di quello indicato ai fini della rimborsabilita' secondo i criteri dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 settembre 2002 come sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 novembre 2002, sono riclassificati nella classe C) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. L'allegato 6 al decreto ministeriale 27 settembre 2002 come modificato, solo nella parte relativa alla nota 66, dal decreto ministeriale 21 novembre 2002, e' sostituito dall'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. L'allegato 4 al decreto ministeriale 21 novembre 2002 e' modificato dall'allegato 4 - "Revisione dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale in base al criterio costo-efficacia" - che costituisce parte integrante del presente decreto.