IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 1993, n. 266, recante
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art.  7 che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;

    Vista  la  legge  24  dicembre  1993, n. 537, recante "Interventi
correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art.
8, comma 10;

    Visto  il  provvedimento  della  Commissione unica del farmaco 22
dicembre  2000  "Revisione  delle note riportate nel provvedimento 30
dicembre  1993  di  riclassificazione  dei  medicinali  e  successive
modificazioni",  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive
modificazioni;

    Visto  il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti
in  materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di contenimento della
spesa  farmaceutica  e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate  ",  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002,  n.  178,  con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 3,
che   da'  mandato  al  Ministro  della  salute,  su  proposta  della
Commissione  unica  del  farmaco,  di  redigere  l'elenco dei farmaci
rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri
di  costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto
dei  livelli  di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di
finanza pubblica, nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di
spesa  definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome
di  Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;

    Visto   il   comunicato  della  Commissione  unica  del  farmaco,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  155  del  5  luglio  1999,  che identifica le
"Categorie  terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto  di cui
all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

    Vista  la  legge  23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in
particolare  l'art.  85,  comma 1; Considerato l'accordo tra Governo,
regioni  e  province  autonome  di  Trento e Bolzano in data 8 agosto
2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 207 del 6 settembre
2001;

    Visto  il  decreto-legge  18  settembre  2001, n. 347 "Interventi
urgenti   in   materia   di   spesa   sanitaria",   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001, n. 405; Considerato
l'accordo  del 22 novembre 2001 recante "Accordo tra Governo, regioni
e  le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di
assistenza  sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502 e successive modificazioni", pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario
n. 14 - della serie generale n. 19 del 23 gennaio 2002;

    Visto  il  decreto  ministeriale  27  settembre 2002 e successive
modificazioni  concernente  la  "Riclassificazione dei medicinali" ai
sensi  dell'art.  9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 17,
contenente  la  proposta della Commissione unica del farmaco relativa
alla  redazione  dell'elenco  dei  farmaci  rimborsabili dal Servizio
sanitario  nazionale,  adottata nelle sedute del 9, 10 e 11 settembre
2002  e 24, 25 settembre 2002 per consentire al Ministro della salute
la  compiuta attuazione della disposizione normativa sopra indicata e
recante  "Metodi-criteri  per  la  redazione  dell'elenco dei farmaci
rimborsabili   dal   Servizio   sanitario   nazionale",   costituente
l'allegato 1 parte integrante del decreto ministeriale sopra citato;

    Visto  il decreto del direttore generale della Direzione generale
della  valutazione  dei medicinali e della farmacovigilanza in data 4
novembre  2002  "Individuazione  dei  medicinali  a base dei principi
attivi   elencati   nel   decreto   ministeriale  27  settembre  2002
"Riclassificazione  dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3,
della  legge  8  agosto  2002,  n.  178"",  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002;

    Visto   il   decreto   ministeriale   21  novembre  2002  recante
"Modificazioni   ed   integrazioni  al  decreto  27  settembre  2002"
"Riclassificazione  dei  medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3
della  legge 8 agosto 2002, n. 178", ed acquisite le comunicazioni di
cui al comma 1, art. 4, del predetto decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

    1.  L'allegato  1,  che costituisce parte integrante del presente
decreto,    riporta    l'elenco   dei   medicinali   commercializzati
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale,  appartenenti alla
classe  A) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.

    2.  I  medicinali  di  cui  all'allegato  2  parte integrante del
presente  decreto,  per i quali le aziende titolari dell'A.I.C. hanno
comunicato  un  prezzo  maggiore  di  quello  indicato  ai fini della
rimborsabilita'   secondo   i   criteri   dell'art.   4  del  decreto
ministeriale  27  settembre  2002  come  sostituito  dall'art.  1 del
decreto  ministeriale  21  novembre  2002,  sono riclassificati nella
classe  C) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.

    3.  L'allegato  6  al decreto ministeriale 27 settembre 2002 come
modificato,  solo  nella  parte  relativa  alla  nota 66, dal decreto
ministeriale  21  novembre  2002,  e'  sostituito dall'allegato 3 che
costituisce parte integrante del presente decreto.

    4.  L'allegato  4  al  decreto  ministeriale  21 novembre 2002 e'
modificato  dall'allegato  4  - "Revisione dei farmaci rimborsati dal
Servizio  sanitario  nazionale in base al criterio costo-efficacia" -
che costituisce parte integrante del presente decreto.