Ai  direttori generali degli uffici
                                  scolastici regionali
                                  Ai presidenti delle regioni
                                  Ai presidenti delle province
                                  Ai sindaci dei comuni
                                  Al sovrintendente scolastico per la
                                  provincia di Trento
                                  Al sovrintendente scolastico per la
                                  scuola in lingua italiana
                                  All'intendente  scolastico  per  la
                                  scuola in lingua tedesca
                                  All'intendente  scolastico  per  la
                                  scuola in lingua ladina
                                  Al sovrintendente agli studi per la
                                  regione Valle d'Aosta

  Nel  quadro  delle  attivita' propedeutiche all'inizio del prossimo
anno  scolastico  assumono  particolare  rilievo  le  iscrizioni alle
sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni
ordine e grado.
  Come  si e' avuto modo piu' volte di considerare, le iscrizioni non
costituiscono  soltanto  un adempimento di carattere amministrativo e
tecnico,   dal   quale  dipendono  le  conformazioni  e  gli  assetti
scolastici e la costituzione delle classi e dei corsi, ma configurano
un  insieme  di  iniziative  e  di  interventi alla cui realizzazione
concorrono piu' soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.
  Particolarmente  importante  e  delicato  si  rivela il ruolo degli
alunni  e  delle  famiglie,  che  si esprime attraverso valutazioni e
scelte   che   possono   rivelarsi  fondamentali  non  solo  ai  fini
dell'accesso  ai  percorsi  scolastici  e  formativi,  ma  anche  del
successivo  inserimento nella vita attiva e produttiva. Valutazioni e
scelte   che,   nell'attuale   periodo  di  transizione  del  sistema
scolastico   e   formativo,  debbono  tener  conto  di  uno  scenario
articolato,  complesso  e  aperto  al  cambiamento, caratterizzato da
riforme gia' a regime, da altre in via di attuazione, da altre ancora
in  corso  di  elaborazione,  come,  ad esempio, quella relativa alla
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale  (disegno di legge delega n. 1306, approvato dal Senato
della  Repubblica  nella  seduta  del  13  novembre  2002  e  tuttora
all'esame del Parlamento).
  Tenuto conto dei contenuti e dei profili caratterizzanti del citato
disegno  di  legge  n.  1306,  si  ritiene  vada  fatta  un'attenta e
ponderata  riflessione nel senso di una semplificazione e adeguamento
dell'offerta   formativa,   che  spesso  si  presenta  eccessivamente
frammentata  e  pletorica  per  effetto  di  sperimentazioni non piu'
attuali e coerenti con le nuove previsioni ordinamentali.
  Si  rappresenta,  percio',  l'opportunita' che venga segnalata alle
istituzioni   scolastiche  di  rispettiva  competenza  l'esigenza  di
verificare   la  perdurante  validita'  o  meno  di  taluni  percorsi
sperimentali  e  l'esistenza  delle  condizioni atte a legittimare il
rinnovo dell'attivazione degli stessi nelle classi iniziali.
  Si  precisa  che  nell'ambito  degli istituti comprensivi di scuola
dell'infanzia,  elementare e media di primo grado non e' richiesta la
domanda  di  iscrizione alla prima classe della scuola media da parte
degli  alunni  che  hanno frequentato nello stesso istituto la quinta
classe elementare.
  Come chiarito con circolare ministeriale protocollo n. 288/B/1A del
15 gennaio  2001,  cio'  non  esclude, ovviamente, la possibilita' di
effettuare  l'iscrizione  in  altra  scuola; in questo caso sussiste,
pero', l'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione.
  E'  bene  ricordare,  per  completezza  di  quadro  espositivo e di
riferimenti,  che  le  iscrizioni  hanno assunto ulteriore valenza in
relazione  alle  opportunita'  connesse all'introduzione dell'obbligo
formativo  sino a diciotto anni, ai sensi dell'art. 68 della legge 17
maggio  1999,  n.  144,  del  decreto del Presidente della Repubblica
12 luglio  2000,  n. 257, attuativo del citato art. 68 e dell'Accordo
assunto il 2 marzo 2000 in sede di Conferenza unificata, con il quale
sono  stati  disciplinati, per la parte che qui rileva, significativi
compiti e funzioni delle regioni e degli enti locali.
  In effetti, l'obbligo formativo, offrendo ai giovani nuovi percorsi
e    opportunita',   quali   quelli   rientranti   nella   formazione
professionale, nell'apprendistato, nell'accesso al sistema integrato,
con   possibilita'   di  uscite  e  di  rientri  da  e  nel  circuito
dell'istruzione,  amplia  notevolmente  anche  l'area  di attivazione
delle  iscrizioni  ed esige collaborazioni mirate tra i soggetti e le
istituzioni  interessate  e  competenti, nonche' una serie nutrita di
interazioni, di intese e di adempimenti.
  Le  situazioni  sopra  evidenziate  e la complessita' della materia
delle  iscrizioni  impongono  che  le SS.LL. e i dirigenti scolastici
seguano direttamente le varie operazioni attraverso cui effettuano le
iscrizioni  stesse  e,  in  particolare, svolgano un'accorta e mirata
opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti
delle  famiglie,  degli  allievi  e  di  quanti, a vario titolo, sono
coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
  Premesso  quanto  sopra,  si  forniscono,  di seguito, istruzioni e
indicazioni  in ordine alle domande di iscrizione alle sezioni e alle
classi  per  l'anno scolastico 2003-2004, nonche' all'ammissione agli
esami per l'anno scolastico 2002-2003.
Iscrizioni   alle   sezioni  e  alle  classi  per  l'anno  scolastico
                             2003-2004.
  Il  termine per l'effettuazione delle iscrizioni alle sezioni della
scuola dell'infanzia e alle classi iniziali della scuola elementare e
degli  istituti  di istruzione media e secondaria di secondo grado e'
fissato al 25 gennaio 2003.
  Appare  opportuno  precisare che l'eta' utile per l'iscrizione alle
scuole  dell'infanzia  e alle classi iniziali delle scuole elementari
e'  tuttora  disciplinata  dalle  norme  che  prevedono per la scuola
dell'infanzia  il  compimento  di tre anni d'eta' entro il 31 gennaio
dell'anno  scolastico  di  riferimento  e  per  la classe prima della
scuola  elementare  il  compimento  di  sei  anni di eta' entro il 31
dicembre sempre dell'anno scolastico di riferimento.
  Ferme  restando,  quindi, ai fini delle iscrizioni, le disposizioni
di  cui  alla  normativa predetta, si fa riserva di fornire ulteriori
istruzioni  e  indicazioni  sia  in  rapporto all'iter del disegno di
legge   delega  n.  1306  relativo  alla  riforma  degli  ordinamenti
scolastici,  sia  con  riguardo  all'eventuale  prosieguo e/o rinnovo
delle sperimentazioni in corso.
  Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti
finalizzati  all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola media
per   adulti   (150   ore),  ai  corsi  serali  presso  gli  istituti
d'istruzione secondaria superiore, nonche' ai corsi aventi ad oggetto
l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il
rientro  degli  adulti nel sistema formativo, e' fissato al 31 maggio
2003.   Tale   termine,   ovviamente,  non  e'  applicabile  ai  fini
dell'ammissione   ai   corsi   a   carattere   modulare,   rientranti
nell'offerta   formativa  libera  e  non  curriculare  delle  singole
istituzioni  scolastiche.  Un  differimento del termine del 31 maggio
non  sarebbe  compatibile  con l'esigenza di concludere le operazioni
finalizzate  all'inizio  dell'anno  scolastico entro i tempi previsti
dal decreto-legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20
agosto  2001,  n.  333, nonche' con la precisazione di cui all'art. 2
del  decreto-legge  n.  212  del 25 settembre 2002, convertito, nella
legge 22 novembre 2002, n. 268.
  E'  fatta  salva,  comunque, in relazione a specifiche, eccezionali
situazioni,  la  possibilita'  di accettare iscrizioni sino alla data
del 31 agosto c.a.
  I  direttori  degli  uffici  scolastici  regionali  sono pregati di
adottare ogni iniziativa utile al fine di dare la massima pubblicita'
alle scadenze come sopra indicate.

Iscrizione  alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria
                             superiore.
  Per  l'iscrizione  alla  prima  classe  degli istituti d'istruzione
secondaria   superiore,  vanno  osservate  le  procedure  di  seguito
indicate.
  In conformita' di quanto stabilito nell'anno decorso, le domande di
iscrizione  degli  alunni  frequentanti  la terza classe delle scuole
medie  statali,  paritarie,  pareggiate  e  legalmente  riconosciute,
indirizzate  agli  istituti superiori statali, paritari, pareggiati o
legalmente riconosciuti, debbono essere presentate al capo d'istituto
della  scuola  media  frequentata, il quale provvede immediatamente a
trasmetterle   ai   capi  degli  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore prescelti.
  Questi  ultimi,  dal  canto  loro,  all'inizio dell'anno scolastico
riserveranno  particolare  attenzione  alle situazioni dei rispettivi
iscritti  al fine di verificare il reale assolvimento dell'obbligo da
parte  degli  stessi.  In  tale ottica valuteranno le iniziative piu'
idonee  da  adottare, anche con la collaborazione degli enti locali e
dei livelli istituzionali competenti.
  Nel  caso  di  mancata  presentazione  della  domanda di iscrizione
all'istituto  secondario  superiore,  spettera', all'inizio dell'anno
scolastico,   al   capo  d'istituto  della  scuola  media  competente
l'accertamento  delle  relative cause, al fine dell'attivazione degli
interventi  necessari  (segnalazione  ai  responsabili  degli  uffici
scolastici territoriali e ai competenti enti locali).
  I  capi d'istituto di scuola media sono tenuti all'incombenza sopra
accennata  anche  nei  confronti  di  coloro  che  fanno  domanda per
sostenere  gli  esami  di  licenza  media  in  qualita'  di candidati
privatisti,  i  quali,  se  soggetti all'obbligo scolastico nell'anno
2003/2004,  devono  produrre  anche  la  richiesta di iscrizione alla
scuola secondaria superiore.
  I  genitori  o  chi  esercita la potesta', che intendano provvedere
privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, secondo le
norme  vigenti  (cfr.  art. 111 del decreto legislativo n. 297/1994),
devono  rilasciare  apposita  dichiarazione  al capo d'istituto della
scuola  interessata,  da  rinnovare  anno  per  anno. Tale obbligo si
intende  riferito anche al caso di iscrizione alle scuole pareggiate,
legalmente riconosciute e paritarie.
  La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto
di istruzione secondaria superiore.
  Circa   la  verifica  dell'adempimento  dell'obbligo  nella  scuola
elementare  e  media, continuano a valere le disposizioni di cui alla
circolare n. 400 del 31 dicembre 1991.
  Il  termine  del  25  gennaio  si  riferisce  anche agli alunni che
desiderino  frequentare i corsi di scuola media ad indirizzo musicale
ricondotti ad ordinamento con decreto ministeriale del 6 agosto 1999.
Le relative prove attitudinali dovranno essere attivate dai direttori
degli  uffici scolastici regionali e dai capi d'istituto delle scuole
medie  interessate e svolgersi improrogabilmente entro il 14 febbraio
2003.  Per  gli alunni che non abbiano superato le prove attitudinali
di  cui  sopra  e  desiderino  iscriversi  ad  altra scuola media, il
termine e' fissato al 28 febbraio 2003.

Obbligo formativo.
  Come indicato nella nota ministeriale protocollo n. 4210/ESC/10 del
24  novembre  2000, entro quindici giorni dal termine del 25 gennaio,
le  istituzioni  scolastiche  rilevano  e  comunicano  ai  competenti
servizi  per  l'impiego,  per  gli adempimenti di loro competenza, le
scelte  effettuate  da  tutti  gli  studenti  per  l'anno successivo,
unitamente  ai  nominativi  di  coloro che non hanno formulato alcuna
scelta.  Pertanto,  mentre  si  conferma  che  una domanda rituale e'
prescritta   solo  per  l'iscrizione  alla  prima  classe  di  scuola
secondaria  superiore,  devono,  comunque,  essere rilevate le scelte
degli  studenti  soggetti  all'obbligo  formativo  di  proseguire nel
sistema  di  istruzione  scolastica  o  nel  sistema della formazione
professionale   o   nell'esercizio   dell'apprendistato.   Le  scelte
effettuate  vanno  comunicate  ai  servizi  per l'impiego decentrati,
utilizzando l'unito modello.
  Si  confermano  i richiami alle disposizioni elencate nel paragrafo
"Altri  adempimenti  collegati alle iscrizioni" di cui alla circolare
ministeriale  n.  3 del 5 gennaio 2001, ivi comprese le, circolari n.
489  del 22 dicembre 1998 e n. 6 del 16 gennaio 1999, con le quali e'
stato  fornito alle scuole un fac-simile di modulistica relativa alle
iscrizioni.
  Circa tale modulistica, si richiama l'attenzione sul modello D, nel
quale   viene   chiarito   che   la   scelta   di  avvalersi  o  meno
dell'insegnamento  della  religione cattolica ha effetto non solo per
l'intero  anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi
anni  di  corso, nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio,
compresi,  quindi,  gli  istituti  comprensivi  e  ferma  restando la
possibilita' di modificare la scelta compiuta l'anno precedente.

Iscrizione agli esami per il corrente anno scolastico 2002-2003.
  Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio  di  istruzione  secondaria superiore e' gia' stato precisato,
con  circolare  ministeriale  n.  122  del  12  novembre 2002, che il
termine per la presentazione della relativa domanda era fissato al 30
novembre 2002.
  In  relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della
legge  n.  425  del  10  dicembre  1997,  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 323 del 23 luglio 1998, i candidati
esterni,  dopo  la  presentazione  della  domanda  di ammissione agli
esami,  sono  assegnati  a una delle classi terminali, davanti al cui
consiglio  di  classe  sosterranno,  nei  casi  previsti,  gli  esami
preliminari.  Cio'  richiede  che  i  candidati siano messi subito in
grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro
didattico della classe alla quale sono stati assegnati.
  Eventuali   domande   tardive  sono  prese  in  considerazione  dai
direttori  degli uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di
gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio
2003;  limitatamente  a  coloro  che cessano la frequenza dell'ultimo
anno  di  corso  dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto
termine e' differito al 20 marzo.
  Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza
prima  del  15  marzo, non devono presentare la domanda per sostenere
l'esame  conclusivo,  fermo  restando  l'obbligo  del pagamento della
tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.
  Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami:
    entro  il  31  gennaio,  gli  alunni  delle  penultime classi che
intendano  sostenere  l'esame di Stato con abbreviazione del corso di
studi per merito o obblighi di leva;
    entro  il  25  gennaio  2003,  i  candidati esterni agli esami di
qualsiasi  tipo,  esclusi  quelli  di  Stato  conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria superiore;
    entro  il  20  marzo  2003,  gli  alunni interni che, cessando la
frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami
in qualita' di candidati esterni.
  Le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria superiore statali,
paritari,  pareggiati  e  legalmente riconosciuti sono autorizzati ad
accettare anticipatamente le domande per sostenere esami di idoneita'
all'ultimo  e  penultimo  anno  da  parte dei candidati soggetti agli
obblighi   di   leva  frequentanti  corsi  di  istruzione  secondaria
superiore, che si svolgono in istituti privati con presa d'atto.
    Roma, 20 dicembre 2002
                                           Il capo dipartimento: Capo