IL DIRETTORE REGIONALE
                        del lavoro di Venezia
  Vista  la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di
disoccupazione  speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che
all'art.   8  attribuisce  la  competenza  della  costituzione  delle
commissioni  provinciali  ai  direttori delle direzioni regionali del
lavoro;
  Vista  la  circolare  n.  39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione
generale  previdenza  e assistenza sociale del Ministero del lavoro e
previdenza  sociale  con  la  quale  si ritiene che l'art. 1, secondo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa
trovare  applicazione  nei  confronti  delle  commissioni provinciali
cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui
alla legge n. 164/1975;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;
  Considerato  che  i  rappresentanti  dei lavoratori e dei datori di
lavoro  da  nominare  quali  membri delle suddette commissioni devono
essere   designati   dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  di
categoria piu' rappresentative operanti nella provincia;
  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado
di   rappresentativita'   delle   predette   organizzazioni   occorre
prestabilire i criteri di valutazione;
  Ritenuto  che  il  requisito della rappresentanza deve desumersi in
primo  luogo  dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e
dalla   ampiezza   e   diffusione   delle   strutture  delle  singole
associazioni considerate nella loro obiettivita';
  Considerato   che   unitamente   alla  consistenza  numerica  degli
associati   alle   singole   organizzazioni  devono  concorrere  alla
valutazione  della rappresentativita' altri elementi predeterminanti,
quali  la  partecipazione  sia  alle  vertenze individuali, plurime e
collettive   che   alle  trattative  per  il  rinnovo  dei  contratti
collettivi   integrativi   di   lavoro,   nonche'   il   numero   dei
rappresentanti  delle  stesse  inseriti  negli  organismi  collegiali
operanti nella provincia;
  Ritenuto  che  in provincia di Verona persistono quelle circostanze
eccezionali   in   presenza  delle  quali,  nel  caso  specifico,  la
composizione  ristretta  dell'organo  puo'  non  assicurare la tutela
completa  e  corretta  degli interessi garantiti dalla commissione, a
causa delle diverse caratteristiche della conduzione e programmazione
relativa alle piccole e grandi imprese presenti;
  Considerato  che  dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati
forniti  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro di Verona e dalle
conseguenti  valutazioni  comparative  compiute  alla  stregua  degli
indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative
per  i  lavoratori  la  CGIL  e  la  CISL  e  per  i datori di lavoro
l'UNINDUSTRIA e l'APINDUSTRIA.
  Viste   le   designazioni   fatte  dalle  amministrazioni  e  dalle
organizzazioni  sindacali  provinciali  interessate, in attesa che la
CGIL individui il suo rappresentante supplente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Verona,
la  commissione  provinciale  prevista  dall'art.  8  della  legge n.
164/1975, composta dai signori:
    direttore  della  Direzione  provinciale  del  lavoro  di Verona,
presidente;
    Magagna Tullio, rappresentante CISL, membro effettivo;
    Tomba Adele, rappresentante CISL, supplente;
    Gecele Paolo, rappresentante CGIL, membro effettivo;
    Mazzetto Alberto, rappresentante UNINDUSTRIA, membro effettivo;
    Frison Maurizio, UNINDUSTRIA, supplente;
    Signorato Luciano, rappresentante APINDUSTRIA, membro effettivo;
    Belloni Paola, APINDUSTRIA, supplente;
  Partecipano  alla  seduta  della commissione, con voto consultivo i
signori:
    Moglianesi Stefano, rappresentante I.N.P.S., membro effettivo;
    Caruso Caterina, rappresentante I.N.P.S., membro supplente;