IL DIRETTORE REGIONALE
                        del lavoro di Venezia
  Vista  la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di
disoccupazione  speciale  in  favore  dei lavoratori dell'edilizia ed
affini,  che  all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione
delle  commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali
del lavoro;
  Vista  la  circolare  n.  39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione
generale  previdenza  e assistenza sociale del Ministero del lavoro e
previdenza  sociale  con  la  quale  si ritiene che l'art. 1, secondo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa
trovare  applicazione  nei  confronti  delle  commissioni provinciali
cassa  integrazione  ordinaria  e  per  i lavoratori dell'edilizia ed
affini di cui alla legge n. 427/1975;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;
  Considerato  che  i  rappresentanti  dei lavoratori e dei datori di
lavoro  da  nominare  quali  membri delle suddette commissioni devono
essere   designati   dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  di
categoria piu' rappresentative operanti nella provincia;
  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado
di   rappresentativita'   delle   predette   organizzazioni   occorre
prestabilire i criteri di valutazione;
  Ritenuto  che  il  requisito della rappresentanza deve desumersi in
primo  luogo  dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e
dalla   ampiezza   e   diffusione   delle   strutture  delle  singole
associazioni considerate nella loro obiettivita';
  Considerato   che   unitamente   alla  consistenza  numerica  degli
associati   alle   singole   organizzazioni  devono  concorrere  alla
valutazione  della rappresentativita' altri elementi predeterminanti,
quali  la  partecipazione  sia  alle  vertenze individuali, plurime e
collettive   che   alle  trattative  per  il  rinnovo  dei  contratti
collettivi   integrativi   di   lavoro,   nonche'   il   numero   dei
rappresentanti  delle  stesse  inseriti  negli  organismi  collegiali
operanti nella provincia;
  Considerato  che  dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati
forniti  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro di Verona e dalle
conseguenti  valutazioni  comparative  compiute  alla  stregua  degli
indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative
per  i  lavoratori  la  CISL  e  la  CGIL  e, per i datori di lavoro,
l'UNIONE ARTIGIANI e il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI;
  Viste   le   designazioni   fatte  dalle  amministrazioni  e  dalle
organizzazioni sindacali provinciali interessate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Verona,
la  commissione  provinciale  prevista  dall'art.  3  della  legge n.
427/1975, composta dai signori:
    direttore  della  Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Verona o
suo delegato, presidente:
    dott.  Giuseppe  Festa, direttore della Direzione provinciale del
lavoro di Verona o suo delegato;
    Argiolas  Gabriele, rappresentante CGIL, membro effettivo settore
industria;
    Lodola  Silvano,  rappresentante  CGIL,  membro supplente settore
industria;
    Roman  Giorgio,  rappresentante  CISL,  membro  effettivo settore
artigianato;
    Ferrari  Giorgio,  rappresentante  CISL, membro supplente settore
artigianato;
    Sandri Alberto, rappresentante collegio costruttore edili, membro
effettivo settore industria;
    Stoppa   Maurizio,  rappresentante  collegio  costruttore  edili,
membro supplente settore industria;
    Ferrari  Roberto,  rappresentate  unione  provinciale  artigiani,
membro effettivo settore artigianato;
    Cozza   Beatrice,  rappresentate  unione  provinciale  artigiani,
membro supplente settore artigianato.