IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, cosi' come sostituito
dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, cosi' come modificato
dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse
categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed
al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e
razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in
funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare
l'articolo 45, comma 5;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442;
Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di
elenco anagrafico e di scheda professionale;
Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei
lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della potesta'
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure
di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione
degli strumenti di informatizzazione;
b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali
destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del
lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli
indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) "adolescenti , i minori di eta' compresa fra i quindici e
diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino
a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma
universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la
diversa superiore eta' definita in conformita' agli indirizzi
dell'Unione europea;
c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di
lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di
sei mesi se giovani;
e) "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se
giovani;
f) "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, gia'
precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
g) "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o
accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita' delle
norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
(Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e
offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1,
lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio
2000.
- Il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), e' il seguente:
"1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed
organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al
lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi
di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo
confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e
dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel
rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle
competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione
ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di
migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione
degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari
delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo
periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario
di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati
alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
di disagio con revisione e razionalizzazione del
collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 23 dicembre l997, n. 469, in funzione
del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro e con valorizzazione degli strumenti di
informatizzazione;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle
diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale
femminile nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione
dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli
incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni,
nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per
il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che
prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a
valle degli impianti;".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione come
sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, e' il seguente:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- Per il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a),
numeri 1 e 2 della citata legge n. 144 del 1999, si veda la
nota al titolo.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato di lavoro a norma dell'art. 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
- Il testo dell'art. 45, comma 5, della citata legge n.
144 del 1999, e' il seguente:
"5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo
puo' emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalita' di cui al comma 4
attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai
commi 1 e 2.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per il collocamento
ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001.
- Il decreto ministeriale del 30 maggio 2001
(Approvazione del modello di scheda anagrafica del
lavoratore, della codifica delle professioni e delle
classificazioni dei lavoratori ed art. 4, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442. Modalita' di trattamento dei dati dell'elenco
anagrafico) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001.
- Il decreto ministeriale del 30 maggio 2001
(Approvazione del modello di scheda professionale del
lavoratore, ex art. 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Per il citato decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, si vedano i riferimenti normativi alle premesse.
- Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera e), del citato
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e' il
seguente:
"1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi
del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di
assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con
legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a)-d) (Omissis);
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
"centri per l'impiego ;".