IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "Testo Unico") - e successive modificazioni; Visto l'art. 107, comma 1, del Testo Unico concernente l'elenco speciale degli intermediari finanziari; Visto l'art. 155, comma 2, del Testo Unico che include nell'ambito di applicazione del citato art. 107 le Societa' Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 (di seguito "Legge") che ha dettato disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti; Visto l'art. 2, comma 6, della legge in base al quale i servizi di riscossione dei crediti ceduti e quelli di cassa e di pagamento sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico; Visto l'art. 3, comma 3, della legge in base al quale alla societa' cessionaria e alla societa' emittente i titoli si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico; Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 13 maggio 1996 (di seguito "Decreto") che ha determinato i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari, ed in particolare gli articoli 5 e 6, comma 4, in base ai quali la Banca d'Italia stabilisce le modalita' di iscrizione nell'elenco speciale e determina gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale; Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 2 aprile 1999 che ha dettato criteri per la determinazione dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie nonche' a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio; Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 4 aprile 2001 che ha modificato il decreto stabilendo, tra l'altro, che devono iscriversi nell'elenco speciale le societa' per la cartolarizzazione dei crediti e gli intermediari finanziari incaricati di curare la riscossione dei crediti ceduti nonche' i servizi di cassa e di pagamento connessi con operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge; Visto il proprio provvedimento del 26 giugno 1996; Emana le unite disposizioni, concernenti le modalita' cui gli intermediari finanziari si attengono per l'iscrizione nell'elenco speciale nonche' la composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione in tale elenco. Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; da tale data il provvedimento della Banca d'Italia del 26 giugno 1996 e' abrogato. Roma, 16 dicembre 2002 Il Governatore: Fazio