IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

  Visto  il Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
-  Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia (di
seguito "Testo Unico") - e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  107,  comma  1, del Testo Unico concernente l'elenco
speciale degli intermediari finanziari;
  Visto  l'art. 155, comma 2, del Testo Unico che include nell'ambito
di  applicazione  del  citato  art.  107  le Societa' Finanziarie per
l'Innovazione  e  lo  Sviluppo  previste  dall'art.  2  della legge 5
ottobre 1991, n. 317;
  Vista  la  legge 30 aprile 1999, n. 130 (di seguito "Legge") che ha
dettato disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;
  Visto  l'art. 2, comma 6, della legge in base al quale i servizi di
riscossione  dei crediti ceduti e quelli di cassa e di pagamento sono
svolti  da  banche  o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico;
  Visto l'art. 3, comma 3, della legge in base al quale alla societa'
cessionaria  e  alla  societa'  emittente  i  titoli  si applicano le
disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del Tesoro del 13 maggio 1996 (di
seguito  "Decreto")  che ha determinato i criteri di iscrizione degli
intermediari  finanziari, ed in particolare gli articoli 5 e 6, comma
4,  in  base  ai  quali  la Banca d'Italia stabilisce le modalita' di
iscrizione  nell'elenco speciale e determina gli elementi da prendere
in  considerazione  per  il  calcolo  dei parametri rilevanti ai fini
dell'iscrizione nell'elenco speciale;
  Visto  il  decreto del Ministro del Tesoro del 2 aprile 1999 che ha
dettato  criteri  per  la  determinazione  dei requisiti patrimoniali
relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente
l'attivita'  di  rilascio  di  garanzie  nonche' a quelli che operano
quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio;
  Visto  il  decreto del Ministro del Tesoro del 4 aprile 2001 che ha
modificato  il decreto stabilendo, tra l'altro, che devono iscriversi
nell'elenco speciale le societa' per la cartolarizzazione dei crediti
e gli intermediari finanziari incaricati di curare la riscossione dei
crediti ceduti nonche' i servizi di cassa e di pagamento connessi con
operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge;
  Visto il proprio provvedimento del 26 giugno 1996;
                                Emana
le  unite disposizioni, concernenti le modalita' cui gli intermediari
finanziari si attengono per l'iscrizione nell'elenco speciale nonche'
la  composizione  dei  parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione in
tale elenco.
  Le  disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; da tale data il provvedimento
della Banca d'Italia del 26 giugno 1996 e' abrogato.
    Roma, 16 dicembre 2002
                                                Il Governatore: Fazio