Il comune di Desenzano del Garda (provincia di Brescia) ha
adottato il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di non apportare alcuna variazione alle aliquote e detrazioni
gia' in vigore nel 2002;
2) di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
5,75 per mille aliquota ordinaria;
4 per mille aliquota ridotta;
a) per le persone fisiche e per i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) per le pertinenze "limitatamente a una per ciascuna
categoria classificate o classificabile nelle categorie C/2, C/6,
C/7", ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996;
c) per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato,
si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o ususfrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata.
Si considerano adibiti ad abitazione principale e si applica
pertanto l'aliquota agevolata del 4 per mille agli immobili posseduti
a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno
trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non
risulti affittato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter del decreto
legislativo 23 gennaio 1993, n. 16 convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75;
7 per mille aliquota per le aree fabbricabili, nonche' per gli
alloggi non concessi in locazione ad uso abitazione principale;
agli alloggi concessi in locazione con i requisiti previsti dal
vigente regolamento all'art. 6, comma 4, (utilizzato per abitazione
principale con contratto registrato) e a quelli concessi in comodato
a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzati come
abitazione principale si applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per
mille;
3) di precisare che, anche per l'anno 2003, la misura della
detrazione per l'abitazione principale consiste nell'importo di euro
206,58, intendendo per abitazione principale tutte le fattispecie
alle quali viene applicata l'aliquota del 4 per mille;
(Omissis).