IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1997, di attuazione
dell'art. 25 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n.
52;
Vista la direttiva ministeriale 2001/58/CE della commissione del 27
luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva
91/155/CEE che stabilisce e fissa le modalita' del sistema di
informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi
dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, nonche' quelle relative alle sostanze pericolose
conformemente all'art. 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio
(scheda informativa in materia di sicurezza);
Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2002, di recepimento
della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della
informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio;
Ritenuto necessario ovviare ad un errore di trascrizione contenuto
nell'art. 2, ed un errore sostanziale dell'art. 3 del decreto
ministeriale 7 settembre 2002;
Ritenuto necessario ovviare ad eventuali disguidi in ordine alla
data di decorrenza prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del
decreto 7 settembre 2002.
Decreta:
Art. 1.
1. L'ultimo rigo dell'art. 2 il termine "espressione" viene
sostituito da "esposizione".