IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme
in materia di "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge
15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, recante
norme per la razionalizzazione degli stoccaggi ed in particolare il
comma 2 con il quale viene disposto che il Ministero delle attivita'
produttive stabilisca, con proprio decreto, i criteri per individuare
le capacita' di stoccaggio disponibili, tenendo anche conto
dell'utilizzo medio delle stesse capacita' negli ultimi due anni
nonche' delle capacita' di stoccaggio e di movimentazione, al netto
dei quantitativi immessi a fronte di permute tra societa';
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, con il
quale viene costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2001, con il quale viene
approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 recante
"Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva
68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere
un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi";
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo n.
32/1998, le capacita' disponibili di stoccaggio e di trasporto di oli
minerali vengono individuate sulla base dei parametri seguenti:
A1) utilizzo medio delle strutture di stoccaggio e di trasporto nei
due anni solari precedenti a quello di riferimento, individuato
applicando le seguenti definizioni e modalita' di calcolo:
Capacita' di stoccaggio e di movimentazione
a) capacita' operative (capacita' di massimo riempimento dei
serbatoi): capacita' media in esercizio nel periodo di riferimento,
al netto della volumetria impegnata per il mantenimento delle scorte
annualmente imputate al deposito per ciascuna categoria di prodotto
(I, II e III, di cui al decreto legislativo n. 22/2001);
b) quantita' movimentale, per ciascuna annualita', e per categoria
di prodotto;
c) indice di rotazione annuo: rapporto tra le quantita' movimentate
e le capacita' operative di stoccaggio, per categoria di prodotto;
d) indice medio di rotazione: la media dei valori annuali del punto
c).
Capacita' di trasporto
e) infrastrutture di trasporto: oleodotti di collegamento tra
depositi, distinti per categoria di prodotto;
f) capacita' di trasporto: prodotto tra la portata massima oraria e
le ore di funzionamento di ciascun anno, al netto dei periodi di
fuori esercizio;
g) capacita' di trasporto utilizzate: quantitativi annualmente
trasportati;
h) capacita' media di trasporto utilizzata: la media dei valori
annuali del punto g).
B1) capacita' di stoccaggio, di movimentazione e di trasporto
disponibili, per l'anno di riferimento, determinate secondo gli
stessi criteri utilizzati a consuntivo per i due anni precedenti e
tenendo conto anche dei seguenti elementi;
variazioni intervenute o previste nell'assetto del deposito, con
riguardo a capacita' di stoccaggio installata e in esercizio,
destinazione dei serbatoi, strutture per il trasferimento dei
prodotti (via nave e ferro/autocisterna);
variazioni intervenute o previste nell'assetto e nel
funzionamento delle strutture di trasporto (oleodotti);
necessita' previste di uso dei serbatoi e delle infrastrutture
logistiche e di trasporto, per conto proprio o per terzi, nel corso
dell'anno.