IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare
l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della
tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente;
Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di
tutela degli animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza
di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una
specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al
fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative
pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel
territorio nazionale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la
tutela dei cani e gatti domestici;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive
modifiche;
Ordina:
Art. 1.
1. E' vietato:
a) utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per
la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di
abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in
tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie
animali;
b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto
delle specie di cui alla lettera a);
c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e
di gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita'
o utilizzo, nonche' capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle
pellicce di dette specie ammali.