L'art.  70 della legge finanziaria per l'anno 2003 reca una nuova
disciplina  generale  del  fondo  rotativo  per  la  progettualita' e
demanda  ad  una deliberazione del consiglio di amministrazione della
Cassa  depositi  e prestiti la fissazione dei criteri di valutazione,
dei  documenti  istruttori,  della  procedura,  dei  limiti  e  delle
condizioni  per  l'accesso,  l'erogazione ed il rimborso dei relativi
finanziamenti.
  Nelle  more  della definizione delle nuove regole, che saranno rese
note  attraverso  l'emanazione  di un'apposita circolare, si comunica
che   l'attivita'   di   finanziamento   prosegue  sulla  base  delle
disposizioni  della circolare n. 1245/2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2001, con le seguenti eccezioni:
    a) soggetti   beneficiari:   sono  immediatamente  esclusi  dalla
possibilita'  di  accedere  alla concessione di nuove anticipazioni i
consorzi  misti  (pubblico/privato)  e le societa' per la gestione di
servizi  pubblici;  sono  viceversa  inserite nel novero dei soggetti
beneficiari delle risorse del fondo le amministrazioni statali;
    b) aspetti  istruttori:  la  documentazione istruttoria di cui ai
punti  8.5)  e 8.6) della suddetta circolare, certificazione positiva
dello  Studio  di  fattibilita'  da parte del nucleo di valutazione e
verifica  regionale di cui alla legge n. 144/1999 e provvedimento del
presidente  della giunta regionale di compatibilita' dell'opera con i
programmi  regionali  di sviluppo, e' necessaria solo per le opere di
importo  previsto,  con  riferimento  alle voci di costo per lavori e
forniture, superiore a 4 milioni di euro.