IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e
cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le societa' commerciali, nonche' nuove norme sulla
procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui
all'articolo 12 della legge di delega;
Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre
2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto
societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2002;
Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4,
della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in
tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli
31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:
a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa' di
fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o
l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di
responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi
amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori
generali delle societa', delle mutue assicuratrici e delle
societa' cooperative;
b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonche' ogni altro
negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti
inerenti;
c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati
dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di
collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del
codice civile;
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque
gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i
servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del
risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita
di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei
crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di
borsa;
e) materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
quando la relativa controversia e' promossa da una banca nei
confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni
rappresentative di consumatori o camere di commercio;
f) credito per le opere pubbliche.
2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano
esclusivamente alla corte d'appello tutte le controversie di cui agli
articoli 145 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e 195
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il
tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle azioni promosse
da o contro associazioni rappresentative dei consumatori e dalle
camere di commercio il tribunale giudica in composizione collegiale
anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e).
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto,
si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in
quanto compatibili.
5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui
al comma 1 e' stata proposta in forme diverse da quelle previste dal
presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di
rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione
dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima
comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro
caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze
gia' maturate.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del
diritto societario):
"Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo e'
inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche
della competenza per territorio e per materia, siano
dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace
definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie
relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed
ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie
di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole
processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione
dei termini processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle
materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione
collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio
monocratico in considerazione della natura degli interessi
coinvolti;
c) la mera facoltativita' della successiva
instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario
cautelare in relazione alle controversie nelle materie di
cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli
effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli
stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri
eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a
particolare celerita' ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di
giudicato;
e) la possibilita' per il giudice di operare un
tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando
eventualmente un termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in
caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente
conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai
fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante
la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
previste che, senza compromettere la rapidita' di tali
procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del
giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di
durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere
precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e
dalla corte di cassazione.
3. Il Governo puo' altresi' prevedere la possibilita'
che gli statuti delle societa' commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806
e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune
tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso
che la controversia concerna questioni che non possono
formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria
dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando
escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara'
impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo e' delegato a prevedere forme di
conciliazione delle controversie civili in materia
societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti
privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che
siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto
societario):
"Art. 1 (Delega). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
recanti la riforma organica della disciplina delle societa'
di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le societa'
commerciali, nonche' nuove norme sulla procedura per la
definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'art.
12.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa comunitaria e in conformita' ai principi e ai
criteri direttivi previsti dalla presente legge,
realizzera' il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi
dell'impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni
del codice civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle attivita' produttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
Parlamento, perche' sia espresso il parere entro il termine
di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso
tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e'
prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi, il Governo puo' emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge
e con la procedura di cui al comma 4.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, 34, 35
e 36 del codice di procedura civile:
"Art. 31 (Cause accessorie). - La domanda accessoria
puo' essere proposta al giudice territorialmente competente
per la domanda principale affinche' sia decisa nello stesso
processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la
disposizione dell'art. 10 secondo comma.
Art. 32 (Cause di garanzia). - La domanda di garanzia
puo' essere proposta al giudice competente per la causa
principale affinche' sia decisa nello stesso processo.
Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice
adito, questi rimette entrambe le cause al giudice
superiore assegnando alle parti un termine perentorio per
la riassunzione.
Art. 33 (Cumulo soggettivo). - Le cause contro piu'
persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero
essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse
per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte
davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di
una di esse, per essere decise nello stesso processo.
Art. 34 (Accertamenti incidentali). - Il giudice, se
per legge o per esplicita domanda di una delle parti e'
necessario decidere con efficacia di giudicato una
questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore
alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la
causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine
perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.
Art. 35 (Eccezione di compensazione). - Quando e'
opposto in compensazione un credito che e' contestato ed
eccede la competenza per valore del giudice adito, questi,
se la domanda e' fondata su titolo non controverso o
facilmente accettabile, puo' decidere su di essa e
rimettere le parti al giudice competente per la decisione
relativa all'eccezione di compensazione subordinando,
quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla
prestazione di una cauzione altrimenti provvede a norma
dell'articolo precedente.
Art. 36 (Cause riconvenzionali). - Il giudice
competente per la causa principale conosce anche delle
domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in
giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla
causa come mezzo di eccezione, purche' non eccedano la sua
competenza per materia o valore, altrimenti applica le
disposizioni dei due articoli precedenti.".
- Per il testo dell'art. 2341-bis del codice civile si
veda, in questo stesso S.O., l'art. 1 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003 "Riforma organica della
disciplina delle societa' di capitali e societa'
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366".
- Per il titolo del decreto legislativo n. 385/1993 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto
legislativo n. 385/1993:
"Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro
l'applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta
della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le
sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto,
entro il termine di trenta giorni dalla data della
notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione
delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato
su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per
estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa
opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione
deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il
provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del decreto impugnato e deve essere
depositata presso la cancelleria della corte di appello
entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che ha
proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello
gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue
osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche' per consentire l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha
proposto il provvedimento, anche ai fini della
pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto
dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
- Si riporta il testo dell'art. 195 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
"Art. 195 (Procedura sanzionaria). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
nel presente titolo sono applicate dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della
CONSOB, secondo le rispettive competenze.
2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta,
previa contestazione degli addebiti agli interessati e
valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta
giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato per estratto nel bollettino della Banca d'Italia
o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su richiesta dell'autorita'
proponente, tenuto conto della natura della violazione e
degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita'
ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le
relative spese a carico dell'autore della violazione.
4. Contro il provvedimento di applicazione delle
sanzioni e' ammessa opposizione alla corte d'appello del
luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene
l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la
violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere
notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e all'autorita' che ha proposto
l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta
giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e
all'autorita' proponente ai fini delle pubblicazione, per
estratto, nel bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".