IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e
cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le societa' commerciali, nonche' nuove norme sulla
procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui
all'articolo 12 della legge di delega;
Visti in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della
citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernenti la riforma della
disciplina delle societa' di capitali e delle societa' cooperative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2002;
Acquisito il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma
4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Ritenuto di accogliere le condizioni e le osservazioni poste dalle
Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente
formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di
delegazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica della disciplina riguardante le societa' per azioni
1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile e'
sostituito dal seguente:
"Capo V societa' per azioni
Sezione I
Disposizioni generali
2325 (Responsabilita). - Nella societa' per azioni per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo
patrimonio.
In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola
persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non
siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o
fin quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta
dall'articolo 2362.
2325-bis (Societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio). - Ai fini dell'applicazione del presente capo, sono
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le
societa' con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il
pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle societa' emittenti di
azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia
diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi
speciali.
2326 (Denominazione sociale). - La denominazione sociale, in
qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' per
azioni.
2327 (Ammontare minimo del capitale). - La societa' per azioni deve
costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.
2328 (Atto costitutivo). - La societa' puo' essere costituita per
contratto o per atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza
dei soci e degli eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni
assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della
societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro
caratteristiche e le modalita' di emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci
fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della societa';
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando
previsto, del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della societa';
13) la durata della societa' ovvero, se la societa' e' costituita
a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad
un anno, decorso il quale il socio potra' recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della
societa', anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte
integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le
clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le
seconde.
2329 (Condizioni per la costituzione). - Per procedere alla
costituzione della societa' e' necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343
relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni
richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in
relazione al suo particolare oggetto.
2330 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa). -
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro
venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti
comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo
2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel
termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi
a spese della societa'.
L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta
contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive la societa' nel registro.
Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo
2299.
2331 (Effetti dell'iscrizione). - Con l'iscrizione nel registro la
societa' acquista la personalita' giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della societa' prima
dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili
verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresi' solidalmente e
illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i
soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso,
autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la societa' abbia approvato
un'operazione prevista dal precedente comma, e' responsabile anche la
societa' ed essa e' tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342
non possono essere consegnate agli amministratori se non provano
l'avvenuta iscrizione della societa' nel registro. Se entro novanta
giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle
autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione
non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto
costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro e' vietata l'emissione delle
azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi
dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una
sollecitazione all'investimento.
2332 (Nullita' della societa). - Avvenuta l'iscrizione nel registro
delle imprese, la nullita' della societa' puo' essere pronunciata
soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma
dell'atto pubblico;
2) illiceita' dell'oggetto sociale;
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante
la denominazione della societa', o i conferimenti, o l'ammontare del
capitale sociale o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia degli atti
compiuti in nome della societa' dopo l'iscrizione nel registro delle
imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando
non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori.
La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e'
stata eliminata e di tale eliminazione e' stata data pubblicita' con
iscrizione nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullita' deve essere
iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai
sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
Sezione II
Della costituzione per pubblica sottoscrizione
2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni). - La societa' puo'
essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla
base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le
principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto,
l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e
il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di
essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o
da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e
il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del
sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della
sottoscrizione.
2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori).
- Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella
forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un
termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento
prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, e' in facolta' dei promotori di
agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli
dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di
quest'ultima facolta', non puo' procedersi alla costituzione della
societa' prima che siano collocate le azioni che quelli avevano
sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori,
nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento
prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare
l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a
ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.
2335 (Assemblea dei sottoscrittori). - L'assemblea dei
sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la
costituzione della societa';
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a
proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e,
quando previsto, il soggetto cui e' demandato il controllo contabile.
L'assemblea e' validamente costituita con la presenza della meta'
dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il
numero delle azioni sottoscritte, e per la validita' delle
deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma e'
necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo). - Eseguito
quanto e' prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti,
stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.
Sezione III
Dei promotori e dei soci fondatori
2337 (Promotori). - Sono promotori coloro che nella costituzione
per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del
secondo comma dell'articolo 2333.
2338 (Obbligazioni dei promotori). - I promotori sono solidalmente
responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire
la societa'.
La societa' e' tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni
assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano
state necessarie per la costituzione della societa' o siano state
approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la societa' non si costituisce, i
promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
2339 (Responsabilita' dei promotori). - I promotori sono
solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i
versamenti richiesti per la costituzione della societa';
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformita' della
relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicita' delle comunicazioni da essi fatte al
pubblico per la costituzione della societa'.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa' e verso i
terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
2340 (Limiti dei benefici riservati ai promotori). I promotori
possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla
loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore
complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal
bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
2341 (Soci fondatori). - La disposizione del primo comma
dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione
simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto
costitutivo.
Sezione III-bis
Dei patti parasociali
2341-bis (Patti parasociali). - I patti, in qualunque forma
stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il
governo della societa':
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle
societa' per azioni o nelle societa' che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle
partecipazioni in societa' che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di
un'influenza dominante su tali societa', non possono avere durata
superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata
anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono
rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun
contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta
giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti
strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello
scambio di beni o servizi e relativi a societa' interamente possedute
dai partecipanti all'accordo.
2341-ter (Pubblicita' dei patti parasociali). - Nelle societa' che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali
devono essere comunicati alla societa' e dichiarati in apertura di
ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e
questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma
precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto
parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le
deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono
impugnabili a norma dell'articolo 2377.
Sezione IV
Dei conferimenti
2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo non e' stabilito
diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato
presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in
danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro
intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a
tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento
della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti
devono essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera
o di servizi.
2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi
conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha
sede la societa', contenente la descrizione dei beni o dei crediti
conferiti, l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello
ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale
e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La
relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai soci e ai
terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di
procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla
iscrizione della societa', controllare le valutazioni contenute nella
relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi,
devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le
valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la
societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era
inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il
conferimento, la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale
sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il
socio conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere
dalla societa'; il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.
L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto
dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto
dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si
determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
2343-bis (Acquisto della societa' da promotori, fondatori, soci e
amministratori). - L'acquisto da parte della societa', per un
corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di
beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli
amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel
registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea
ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa'
contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a
ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti,
nonche' l'attestazione che tale valore non e' inferiore al
corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della societa'
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono
prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale
dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal
tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso
l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle
operazioni correnti della societa' ne' a quelli che avvengono nei
mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorita' giudiziaria
o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli
amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i
danni causati alla societa', ai soci ed ai terzi.
2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il socio non esegue i
pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una
diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli
amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per
l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in
proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non
inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte
possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a
mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla
negoziazione nei mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori,
gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo
le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in
circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del
socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione
del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il diritto di
voto.
2345 (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo dei conferimenti,
l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di eseguire
prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il
contenuto, la durata, le modalita' e il compenso, e stabilendo
particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme
applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali e' connesso l'obbligo delle prestazioni
anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il
consenso degli amministratori.
Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi
previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il
consenso di tutti i soci.
Sezione V
Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
2346 (Emissione delle azioni). - La partecipazione sociale e'
rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali
lo statuto puo' escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere
l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione
corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione
deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla
societa'.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le
disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al
loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio e' assegnato un numero di azioni proporzionale alla
parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore
a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo puo' prevedere una
diversa assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti puo' essere
complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale.
Resta salva la possibilita' che la societa', a seguito dell'apporto
da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta
strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di
diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalita' e
condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in
caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di
circolazione.
2347 (Indivisibilita' delle azioni). - Le azioni sono indivisibili.
Nel caso di comproprieta' di un'azione, i diritti dei comproprietari
devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo
le modalita' previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni
e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono
efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle
obbligazioni da essa derivanti.
2348 (Categorie di azioni). - Le azioni devono essere di uguale
valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive
modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti
diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal
caso la societa', nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente
determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono
uguali diritti.
2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di
lavoro). - Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria puo'
deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti
delle societa' o di societa' controllate mediante l'emissione, per un
ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di
azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con
norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai
diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere
aumentato in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria puo' altresi' deliberare l'assegnazione
ai dipendenti della societa' o di societa' controllate di strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o
diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari
riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla
possibilita' di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o
riscatto.
2350 (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione). - Ogni
azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili
netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i
diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la societa' puo'
emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai
risultati dell'attivita' sociale in un determinato settore. Lo
statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi
imputabili al settore, le modalita' di rendicontazione, i diritti
attribuiti a tali azioni, nonche' l'eventuali condizioni e modalita'
di conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni
previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili
risultanti dal bilancio della societa'.
2351 (Diritto di voto). - Ogni azione attribuisce il diritto di
voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo'
prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto
di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto
subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative. Il valore di tali azioni non puo' complessivamente
superare la meta' del capitale sociale.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio puo' prevedere che, in relazione alla quantita'
di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia
limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e
2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su
argomenti specificamente indicati e in particolare puo' essere ad
essi riservata, secondo modalita' stabilite dallo statuto, la nomina
di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del
consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone cosi'
nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri
componenti dell'organo cui partecipano.
2352 (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni). - Nel caso di
pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo
convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto e' esercitato
dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al
socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso
sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima
della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio
del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di
acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca
od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo
2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni
di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il
socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre
giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio
puo' vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del
presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve
provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al
termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a piu' persone, si applica il secondo comma
dell'articolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti
diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel
presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al
socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di
sequestro sono esercitati dal custode.
2353 (Azioni di godimento). - Salvo diversa disposizione dello
statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni
rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono
nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle
azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e,
nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale
residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.
2354 (Titoli azionari). - I titoli possono essere nominativi o al
portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non
stabiliscano diversamente.
Finche' le azioni non siano interamente liberate, non possono
essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della societa';
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e
l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore
nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonche'
l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non
interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli
amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione
meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai
certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima
dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di
strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei
mercati regolamentati.
Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina prevista
dalle leggi speciali di cui al precedente comma.
2355 (Circolazione delle azioni). - Nel caso di mancata emissione
dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei
confronti della societa' dal momento dell'iscrizione nel libro dei
soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata
autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto
dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base
a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione
del trasferimento nel libro dei soci, ed e' comunque legittimato ad
esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della societa',
previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla
girata si opera a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il
trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a
registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le
azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione
sul conto equivale alla girata.
2355-bis (Limiti alla circolazione delle azioni). - Nel caso di
azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli
azionari, lo statuto puo' sottoporre a particolari condizioni il loro
trasferimento e puo', per un periodo non superiore a cinque anni
dalla costituzione della societa' o dal momento in cui il divieto
viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle
azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono
inefficaci se non prevedono, a carico della societa' o degli altri
soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'
alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il
corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di
liquidazione sono determinati secondo le modalita' e nella misura
previste dall'articolo 2437-ter.
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di
clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a
causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e
questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal
titolo.
2356 (Responsabilita' in caso di trasferimento di azioni non
liberate). - Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono
obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti
ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del
trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non puo' essere ad essi domandato se non nel caso in
cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
2357 (Acquisto delle proprie azioni). - La societa' non puo'
acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili
e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne
fissa le modalita', indicando in particolare il numero massimo di
azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per
la quale l'autorizzazione e' accordata, il corrispettivo minimo ed il
corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma
dei commi precedenti puo' eccedere la decima parte del capitale
sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da
societa' controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono
essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea,
entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza
indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del
capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
acquisti fatti per tramite di societa' fiduciaria o per interposta
persona.
2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni). - Le
limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando
l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione
del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un
credito della societa', sempre che si tratti di azioni interamente
liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della
decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma
dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si
applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il
termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni.
2357-ter (Disciplina delle proprie azioni). - Gli amministratori
non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli
precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve
stabilire le relative modalita'. A tal fine possono essere previste,
nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357,
operazioni successive di acquisto ed alienazione.
Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il diritto
agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente
alle altre azioni; l'assemblea puo' tuttavia, alle condizioni
previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare
l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di
voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel
capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie
iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta
finche' le azioni non siano trasferite o annullate.
2357-quater (Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni). -
Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma secondo, la
societa' non puo' sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel
precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate
dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale
sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si
applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della
societa', azioni di quest'ultima e' considerato a tutti gli effetti
sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni
rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da
colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del
capitale sociale, gli amministratori.
2358 (Altre operazioni sulle proprie azioni). - La societa' non
puo' accordare prestiti, ne' fornire garanzie per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni proprie.
La societa' non puo', neppure per tramite di societa' fiduciaria, o
per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle
operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di
dipendenti della societa' o di quelli di societa' controllanti o
controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie
prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili
distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono
considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra
societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa'
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti
per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra
societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume
quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in
borsa.
2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di societa'
controllate). - La societa' controllata non puo' acquistare azioni o
quote della societa' controllante se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto
azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del
secondo comma dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a
norma dei commi precedenti puo' eccedere la decima parte del capitale
della societa' controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni
o quote possedute dalla medesima societa' controllante e dalle
societa' da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote
della societa' controllante iscritto all'attivo del bilancio deve
essere costituita e mantenuta finche' le azioni o quote non siano
trasferite.
La societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il
diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti
fatti per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta
persona.
2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della
societa' controllante). - Le azioni o quote acquistate in violazione
dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da
determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio
al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale,
con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e
2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o
quote della societa' controllante). - Le limitazioni dell'articolo
2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei
numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.
Le azioni o quote cosi' acquistate, che superino il limite
stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia
essere alienate, secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea,
entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma
dell'articolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis e'
superato per effetto di circostanze sopravvenute, la societa'
controllante, entro tre anni dal momento in cui si e' verificata la
circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve
procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura
proporzionale a quelle possedute da ciascuna societa', con
conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societa'
controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e
2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della societa'
controllante). - La societa' controllata non puo' sottoscrivere
azioni o quote della societa' controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente
si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli
amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della
societa' controllata, azioni o quote della societa' controllante e'
considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio.
Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli
amministratori della societa' controllata che non dimostrino di
essere esenti da colpa.
2360 (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). E' vietato
alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante
sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona.
2361 (Partecipazioni). - L'assunzione di partecipazioni in altre
imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non e'
consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne
risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato
dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una
responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve
essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli
amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa
del bilancio.
2362 (Unico azionista). - Quando le azioni risultano appartenere ad
una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle
imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome
o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico
socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli
amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla
pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi
devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel
libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della societa' con l'unico socio o le operazioni a
favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della societa'
solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento.
Sezione VI
Dell'assemblea
2363 (Luogo di convocazione dell'assemblea). - L'assemblea e'
convocata nel comune dove ha sede la societa', se lo statuto non
dispone diversamente.
L'assemblea e' ordinaria o straordinaria.
2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di consiglio di
sorveglianza). - Nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza,
l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il
presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al
quale e' demandato il controllo contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se
non e' stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei
sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla
competenza dell'assemblea, nonche' sulle autorizzazioni eventualmente
richieste dallo statuto per il compimento di atti degli
amministratori, ferma in ogni caso la responsabilita' di questi per
gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non
superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Lo statuto puo' prevedere un maggior termine, comunque non superiore
a centottanta giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione del
bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della societa'; in questi casi
gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo
2428 le ragioni della dilazione.
2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societa' con consiglio di
sorveglianza). - Nelle societa' ove e' previsto il consiglio di
sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non e' stabilito
nello statuto;
3) delibera sulla responsabilita' dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.
2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea straordinaria
delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla
sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia
espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto
puo' attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del
consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le
deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli
2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della societa', la riduzione del capitale in caso di
recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.
2366 (Formalita' per la convocazione). - L'assemblea e' convocata
dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio puo', in deroga al comma precedente, consentire
la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni
prima dell'assemblea.
In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si reputa
regolarmente costituita, quando e' rappresentato l'intero capitale
sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli
organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi
ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovra' essere data
tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti
degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
2367 (Convocazione su richiesta di soci). - Gli amministratori o il
consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea,
quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il
decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello
statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro
vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il
controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i
componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto
di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la
convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve
presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non e' ammessa per argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
2368 (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni).
- L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con l'intervento
di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale,
escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto
nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo
che lo statuto richieda una maggioranza piu' elevata. Per la nomina
alle cariche sociali lo statuto puo' stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale, se lo
statuto non richiede una maggioranza piu' elevata. Nelle societa' che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea
straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti
soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale o la
maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per
le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della
dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non
sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di
capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
2369 (Seconda convocazione e convocazioni successive). - Se i soci
partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la
parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea
deve essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato il
giorno per la seconda convocazione. Questa non puo' aver luogo nello
stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda
convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere
riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine
stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto ad otto
giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli
oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque
sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e
l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la
partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con
il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
in assemblea.
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate, tranne che per
l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche
sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e' necessario, anche in seconda convocazione, il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino piu' di un terzo del
capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento
dell'oggetto sociale, la trasformazione della societa', lo
scioglimento anticipato, la proroga della societa', la revoca dello
stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero
e l'emissione di azioni privilegiate.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori convocazioni
dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo,
quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle convocazioni
successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo
statuto richieda una quota di capitale piu' elevata.
2370 (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto). -
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto
di voto.
Lo statuto puo' richiedere il preventivo deposito delle azioni o
della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche
indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il
quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non
possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
il termine non puo' essere superiore a due giorni e, nei casi
previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito e'
sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i
relativi conti.
Se le azioni sono nominative, la societa' provvede all'iscrizione
nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o
che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla
comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente.
Lo statuto puo' consentire l'intervento all'assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per
corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera
intervenuto all'assemblea.
2371 (Presidenza dell'assemblea). - L'assemblea e' presieduta dalla
persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con
il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente e' assistito da
un segretario designato nello stesso modo. Il presidente
dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta
l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di
tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale
dell'assemblea e' redatto da un notaio.
2372 (Rappresentanza nell'assemblea). - Salvo disposizione
contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare
nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto
e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
la rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee,
con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti
di procura generale o di procura conferita da una societa',
associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un
proprio dipendente.
La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante
in bianco ed e' sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il
rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente
indicato nella delega.
Se la rappresentanza e' conferita ad una societa', associazione,
fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono
delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa',
ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non puo' rappresentare in assemblea piu' di venti
soci o, se si tratta di societa' previste nel secondo comma di questo
articolo, piu' di cinquanta soci se la societa' ha capitale non
superiore a cinque milioni di euro, piu' di cento soci se la societa'
ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a
venticinque milioni di euro, e piu' di duecento soci se la societa'
ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si
applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
2373 (Conflitto d'interessi). - La deliberazione approvata con il
voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi,
un interesse in conflitto con quello della societa' e' impugnabile a
norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni
riguardanti la loro responsabilita'. I componenti del consiglio di
gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la
nomina, la revoca o la responsabilita' dei consiglieri di
sorveglianza.
2374 (Rinvio dell'assemblea). - I soci intervenuti che riuniscono
un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di
non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in
deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non
oltre cinque giorni.
Questo diritto non puo' esercitarsi che una sola volta per lo
stesso oggetto.
2375 (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea). - Le
deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve
indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei
partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresi'
indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve
consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci
favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti
all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un
notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari
per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di
pubblicazione.
2376 (Assemblee speciali). - Se esistono diverse categorie di
azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti
amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i
diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea
speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle
assemblee straordinarie.
2377 (Annullabilita' delle deliberazioni). - Le deliberazioni che
non sono prese in conformita' della legge o dello statuto possono
essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli
amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio
sindacale.
L'impugnazione puo' essere proposta dai soci quando possiedono
tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla
deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per
mille del capitale sociale nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo
statuto puo' ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione
delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono
riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel
comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono
legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento
del danno loro cagionato dalla non conformita' della deliberazione
alla legge o allo statuto.
La deliberazione non puo' essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate,
salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e
2369;
2) per l'invalidita' di singoli voti o per il loro errato
conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano
stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza
richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che
impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della
validita' della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte
nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero,
se questa e' soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro
novanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni
dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i
soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il
consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la
propria responsabilita'. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati
in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo, se la
deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in conformita'
della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle
spese di lite, ponendole di norma a carico della societa', e sul
risarcimento dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della
deliberazione sostituita.
2378 (Procedimento d'impugnazione). - L'impugnazione e' proposta
con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la societa'
ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo
dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal secondo comma
dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111
del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga
meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero
delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento
di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non puo'
pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale
danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia,
della citazione, l'impugnante puo' chiedere la sospensione
dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e
motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione
della societa' convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato,
che deve altresi' contenere la designazione del giudice per la
trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice
designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma,
modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonche'
la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del
ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito,
sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando
comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla
esecuzione e quello che subirebbe la societa' dalla sospensione
dell'esecuzione della deliberazione; puo' disporre in ogni momento
che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale
risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga
utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente
suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata
e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente
l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche
se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai
sensi del terzo comma dell'articolo 2377, devono essere istruite
congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal
quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di
merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel quinto comma
dell'articolo 2377.
2379 (Nullita' delle deliberazioni). - Nei casi di mancata
convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di
impossibilita' o illiceita' dell'oggetto la deliberazione puo' essere
impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua
iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione
vi e' soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze
dell'assemblea, se la deliberazione non e' soggetta ne' a iscrizione
ne' a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le
deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attivita'
illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidita'
puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si
considera mancante nel caso d'irregolarita' dell'avviso, se questo
proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di
controllo della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno
diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della
convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera
mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed
e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del
consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal
segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma
dell'articolo 2377.
2379-bis (Sanatoria della nullita). - L'impugnazione della
deliberazione invalida per mancata convocazione non puo' essere
esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo
assenso allo svolgimento dell'assemblea.
L'invalidita' della deliberazione per mancanza del verbale puo'
essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea
successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui e' stata
presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la
deliberazione.
2379-ter (Invalidita' delle deliberazioni di aumento o di riduzione
del capitale e della emissione di obbligazioni). - Nei casi previsti
dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della
riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione
di obbligazioni non puo' essere proposta dopo che siano trascorsi
centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro
delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la
deliberazione e' stata anche parzialmente eseguita.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
l'invalidita' della deliberazione di aumento del capitale non puo'
essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata
iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento e'
stato anche parzialmente eseguito; l'invalidita' della deliberazione
di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della
deliberazione di emissione delle obbligazioni non puo' essere
pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente
eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente
spettante ai soci e ai terzi.
Sezione VI-bis
Dell'amministrazione e del controllo
1. Disposizioni generali.
2380 (Sistemi di amministrazione e di controllo). - Se lo statuto
non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della
societa' sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.
Lo statuto puo' adottare per l'amministrazione e per il controllo
della societa' il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui
al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la
variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno
riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al
consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.
2. Degli amministratori.
2380-bis (Amministrazione della societa). - La gestione
dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali
compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale.
L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non
soci.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il
presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.
2381 (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati). -
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il
consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne
coordina i lavori e provvede affinche' adeguate informazioni sulle
materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i
consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di
amministrazione puo' delegare proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o piu' dei
suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e
le eventuali modalita' di esercizio della delega; puo' sempre
impartire direttive agli organi delegati e avocare a se' operazioni
rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute
valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della societa'; quando elaborati, esamina i piani
strategici, industriali e finanziari della societa'; valuta, sulla
base della relazione degli organi delegati, il generale andamento
della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli
2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al
collegio sindacale, con la periodicita' fissata dallo statuto e in
ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonche' sulle
operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla societa' e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun
amministratore puo' chiedere agli organi delegati che in consiglio
siano fornite informazioni relative alla gestione della societa'.
2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere
nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad
una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.
2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La nomina degli
amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi
amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo
superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione
dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo,
anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene
senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo
e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali
tra essi e' attribuita la rappresentanza della societa', precisando
se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli
amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono
opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al
quarto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a
conoscenza.
2384 (Poteri di rappresentanza). - Il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di
nomina e' generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo
statuto o da una decisione degli organi competenti non sono
opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che
questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.
2385 (Cessazione degli amministratori). - L'amministratore che
rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio
d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia
ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del
consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in
cui la maggioranza del consiglio si e' ricostituita in seguito
all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e' stato
ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa
deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a
cura del collegio sindacale.
2386 (Sostituzione degli amministratori). - Se nel corso
dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale, purche' la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi'
nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea
perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli
amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme
con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito
della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio,
l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio e' convocata d'urgenza
dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto puo' tuttavia
prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel
successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli
amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o
dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio
sindacale, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.
2387 (Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza).
- Lo statuto puo' subordinare l'assunzione della carica di
amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilita',
professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti
al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da
associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati
regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione
all'esercizio di particolari attivita'.
2388 (Validita' delle deliberazioni del consiglio). - Per la
validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e'
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in
carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti.
Lo statuto puo' prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio
avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello
statuto.
Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge o
dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e
dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni
dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile
l'articolo 2378. Possono essere altresi' impugnate dai soci le
deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in
quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai
terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
2389 (Compensi degli amministratori). - I compensi spettanti ai
membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono
stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di
sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari
cariche in conformita' dello statuto e' stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo
statuto lo prevede, l'assemblea puo' determinare un importo
complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi
quelli investiti di particolari cariche.
2390 (Divieto di concorrenza). - Gli amministratori non possono
assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa'
concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto
proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in
societa' concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore puo' essere
revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
2391 (Interessi degli amministratori). - L'amministratore deve dare
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni
interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
operazione della societa', precisandone la natura, i termini,
l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve
altresi' astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa
l'organo collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del
consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e
la convenienza per la societa' dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi
del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio
o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante
dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora
possano recare danno alla societa', possono essere impugnate dagli
amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla
loro data; l'impugnazione non puo' essere proposta da chi ha
consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati
adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In
ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla societa' dalla
sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresi' dei danni che siano derivati
alla societa' dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di
dati, notizie o opportunita' di affari appresi nell'esercizio del suo
incarico.
2392 (Responsabilita' verso la societa). - Gli amministratori
devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto
con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro
specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la
societa' dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno
che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di
funzioni in concreto attribuite ad uno o piu' amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma
terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo
a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le
conseguenze dannose.
La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli amministratori
non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia
fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze
e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per
iscritto al presidente del collegio sindacale.
2393 (Azione sociale di responsabilita). - L'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e' promossa in seguito a
deliberazione dell'assemblea, anche se la societa' e' in
liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilita' degli
amministratori puo' essere presa in occasione della discussione del
bilancio, anche se non e' indicata nell'elenco delle materie da
trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui
si riferisce il bilancio.
L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione
dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui e' proposta, purche' sia
presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.
In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione di
responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e la
transazione siano approvate con espressa deliberazione
dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto contrario di una
minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale
sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la
misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di
responsabilita' ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo
2393-bis.
2393-bis (Azione sociale di responsabilita' esercitata dai soci). -
L'azione sociale di responsabilita' puo' essere esercitata anche dai
soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la
diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al
terzo.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, l'azione di cui al comma precedente puo' essere esercitata
dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la
minore misura prevista nello statuto.
La societa' deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione
e' ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio
sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza
del capitale posseduto, uno o piu' rappresentanti comuni per
l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la societa' rimborsa agli
attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento
dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o
che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla;
ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a
vantaggio della societa'.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma
dell'articolo precedente.
2394 (Responsabilita' verso i creditori sociali). - Gli
amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell'integrita' del patrimonio sociale.
L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio
sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce
l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La
transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con
l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
2394-bis (Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali). -
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita' previste
dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al
commissario liquidatore e al commissario straordinario.
2395 (Azione individuale del socio e del terzo). - Le disposizioni
dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento
del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati
direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli
amministratori.
L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dal compimento
dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
2396 (Direttori generali). - Le disposizioni che regolano la
responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai direttori
generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in
relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in
base al rapporto di lavoro con la societa'.
3. Del collegio sindacale.
2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si
compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono
inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in
tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o
fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o
giuridiche.
2398 (Presidenza del collegio). - Il presidente del collegio
sindacale e' nominato dall'assemblea.
2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere
eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano e
di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa
controllate o alle societa' che la controllano o a quelle sottoposte
a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori
contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di ineleggibilita' o
decadenza, nonche' cause di incompatibilita' e limiti e criteri per
il cumulo degli incarichi.
2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio). - I sindaci sono nominati
per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente
dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato
ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La
deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal
tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del
cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del
domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a
cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di
trenta giorni.
2401 (Sostituzione). - In caso di morte, di rinunzia o di decadenza
di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta', nel rispetto
dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica
fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina
dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del
collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta
fino alla prossima assemblea dal sindaco piu' anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale,
deve essere convocata l'assemblea perche' provveda all'integrazione
del collegio medesimo.
2402 (Retribuzione). - La retribuzione annuale dei sindaci, se non
e' stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea
all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro
ufficio.
2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale
vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto
dall'articolo 2409-bis, terzo comma.
2403-bis (Poteri del collegio sindacale). - I sindaci possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie,
anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari. Puo' altresi' scambiare
informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate
in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
generale dell'attivita' sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto
dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di
controllo i sindaci sotto la propria responsabilita' ed a proprie
spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si
trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e ai
dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). - Il collegio
sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione puo'
svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalita', anche
con mezzi di telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene
trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5),
e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la presenza
della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei
presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.
2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e
alle assemblee). - I sindaci devono assistere alle adunanze del
consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del
comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle
assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive
del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono
dall'ufficio.
2406 (Omissioni degli amministratori). - In caso di omissione o di
ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio
sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni
prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al
presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea
qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili
di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere.
2407 (Responsabilita). - I sindaci devono adempiere i loro doveri
con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura
dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti
di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i
fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe
prodotto se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi
della loro carica.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis,
2394, 2394-bis e 2395.
2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni socio puo' denunziare
i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve
tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un
ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle societa' che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio
sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e
presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea;
deve altresi', nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo
2406, convocare l'assemblea. Lo statuto puo' prevedere per la
denunzia percentuali minori di partecipazione.
2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato sospetto che gli
amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa'
o a una o piu' societa' controllate, i soci che rappresentano il
decimo del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale
possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche
alla societa'. Lo statuto puo' prevedere percentuali minori di
partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i
sindaci, puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della
societa' a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso,
alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo
determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli
amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalita',
che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni
sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al
tribunale sugli accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e
le attivita' compiute ai sensi del terzo comma risultano
insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puo' disporre gli
opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le
conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si applica
l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario
rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede
l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per
proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa' o la
sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati
anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di
sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonche',
nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono
a carico della societa'.
4. Del controllo contabile.
2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla
societa' e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di
revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della
giustizia.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione
iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente
a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di
revisione prevista per le societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le
societa' e la borsa.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato puo' prevedere che il controllo contabile sia
esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale
e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito
presso il Ministero della giustizia.
2409-ter (Funzioni di controllo contabile). - Il revisore o la
societa' incaricata del controllo contabile:
a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicita' almeno
trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' sociale e la
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il
bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture
contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme
che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio e' depositata presso la sede della
societa' a norma dell'articolo 2429.
Il revisore o la societa' incaricata del controllo contabile puo'
chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e
puo' procedere ad ispezioni; documenta l'attivita' svolta in apposito
libro, tenuto presso la sede della societa' o in luogo diverso
stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421,
terzo comma.
2409-quater (Conferimento e revoca dell'incarico). - Salvo quanto
disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328,
l'incarico del controllo contabile e' conferito dall'assemblea,
sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo
spettante al revisore o alla societa' di revisione per l'intera
durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico puo' essere revocato solo per giusta causa, sentito il
parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
2409-quinquies (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - Salvo
quanto disposto dall'articolo 2409-bis, terzo comma, non possono
essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono
dall'ufficio, i sindaci della societa' o delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano o di quelle sottoposte
a comune controllo, nonche' coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 2399, primo comma.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di ineleggibilita' o di
decadenza, nonche' cause di incompatibilita'; puo' prevedere altresi'
ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione
professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.
Nel caso di societa' di revisione le disposizioni del presente
articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai
soggetti incaricati della revisione.
2409-sexies (Responsabilita). - I soggetti incaricati del controllo
contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono
responsabili nei confronti della societa', dei soci e dei terzi per i
danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
Nel caso di societa' di revisione i soggetti che hanno effettuato
il controllo contabile sono responsabili in solido con la societa'
medesima.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione
dell'incarico.
2409-septies (Scambio di informazioni). - Il collegio sindacale e i
soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano
tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei
rispettivi compiti.
5. Del sistema dualistico.
2409-octies (Sistema basato su un consiglio di gestione e un
consiglio di sorveglianza). - Lo statuto puo' prevedere che
l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di
gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformita' alle norme
seguenti.
2409-novies (Consiglio di gestione). - La gestione dell'impresa
spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le
operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Puo'
delegare proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti; si
applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo
2381.
E' costituito da un numero di componenti, anche non soci, non
inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto
costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e
2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al
consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei
limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati
consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non
superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del
consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo
diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio
di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca
avviene senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' componenti
del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede
senza indugio alla loro sostituzione.
2409-decies (Azione sociale di responsabilita). - L'azione di
responsabilita' contro i consiglieri di gestione e' promossa dalla
societa' o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis.
L'azione sociale di responsabilita' puo' anche essere proposta a
seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La
deliberazione e' assunta dalla maggioranza dei componenti del
consiglio di sorveglianza e, se e' presa a maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri
di gestione contro cui e' proposta, alla cui sostituzione provvede
contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.
L'azione puo' essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro
cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza puo' rinunziare all'esercizio
dell'azione di responsabilita' e puo' transigerla, purche' la
rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta
dei componenti del consiglio di sorveglianza e purche' non si opponga
la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da parte della societa' o del consiglio di
sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli
articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.
2409-undecies (Norme applicabili). - Al consiglio di gestione si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e
quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli
articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le
deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.
2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza). - Salvo che lo statuto
non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si
compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a
tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto
costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e
2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta
all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti
stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per
tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista
dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di
sorveglianza e' stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve
essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo
diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea
in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza
prevista dal quarto comma dell'articolo 2393, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se
la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in
relazione all'esercizio di particolari attivita', puo' subordinare
l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di
onorabilita', professionalita' e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' componenti
del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio
alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza e' eletto
dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di
sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio
di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera
c) del primo comma dell'articolo 2399.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di ineleggibilita' o
decadenza, nonche' cause di incompatibilita' e limiti e criteri per
il cumulo degli incarichi.
2409-terdecies (Competenza del consiglio di sorveglianza). - Il
consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne
determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia
attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio
consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei
confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea
sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti
censurabili rilevati.
Lo statuto puo' prevedere che in caso di mancata approvazione del
bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del
consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza
per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita
all'assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro
doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono
responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione
per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe
prodotto se avessero vigilato in conformita' degli obblighi della
loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle
adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle
assemblee.
2409-quaterdecies (Norme applicabili). - Al consiglio di
sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis,
secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408
e 2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene
approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed
essa puo' venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo
2377.
2409-quinquiesdecies (Controllo contabile). - Il controllo
contabile e' esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e
secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, e 2409-sexies,
in quanto compatibili.
6. Del sistema monistico.
2409-sexiesdecies (Sistema basato sul consiglio di amministrazione
e un comitato costituito al suo interno). - Lo statuto puo' prevedere
che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati
rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato
costituito al suo interno.
2409-septiesdecies (Consiglio di amministrazione). - La gestione
dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione
deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede,
di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da
associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati
regolamentati.
2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione). -
Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del
numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla
gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle societa' che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei
componenti del comitato non puo' essere inferiore a tre.
Il comitato e' composto da amministratori in possesso dei requisiti
di onorabilita' e professionalita' stabiliti dallo statuto e dei
requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che
non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano
attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano,
anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa
sociale o di societa' che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla
gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del
comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di
amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra
gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi
precedenti; se cio' non e' possibile, provvede senza indugio a norma
dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti
requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri,
il presidente;
b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della
societa', del sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo e contabile, nonche' sulla sua idoneita' a
rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di
amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti
incaricati del controllo contabile.
Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresi',
in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto
comma, 2405, primo comma, e 2408.
2409-noviesdecies (Norme applicabili e controllo contabile). - Al
consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388,
2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.
Il controllo contabile e' esercitato a norma degli articoli
2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater,
2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili.
Sezione VII
Delle obbligazioni
2410 (Emissione). - Se la legge o lo statuto non dispongono
diversamente, l'emissione di obbligazioni e' deliberata dagli
amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da
verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta a norma
dell'articolo 2436.
2411 (Diritti degli obbligazionisti). - Il diritto degli
obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi puo'
essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei
diritti di altri creditori della societa'.
I tempi e l'entita' del pagamento degli interessi possono variare
in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento
economico della societa'.
La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli
strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e
l'entita' del rimborso del capitale all'andamento economico della
societa'.
2412 (Limiti all'emissione). - La societa' puo' emettere
obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non
eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se le
obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione
da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della
solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel
calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite
da ipoteca di primo grado su immobili di proprieta' della societa',
sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di
obbligazioni effettuata da societa' le cui azioni siano quotate in
mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad
essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia
nazionale, la societa' puo' essere autorizzata con provvedimento
dell'autorita' governativa, ad emettere obbligazioni per somma
superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza
dei limiti, delle modalita' e delle cautele stabilite nel
provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a
particolari categorie di societa' e alle riserve di attivita'.
2413 (Riduzione del capitale). - Salvo i casi previsti dal terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la societa' che ha emesso
obbligazioni non puo' ridurre volontariamente il capitale sociale o
distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni
ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo
medesimo non risulta piu' rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o le riserve
diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi
utili sinche' l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non
eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
2414 (Contenuto delle obbligazioni). - I titoli obbligazionari
devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della societa', con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale
la societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento
dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione
nel registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di
ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i
criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di
rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli
obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
2414-bis (Costituzione delle garanzie). - La deliberazione di
emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie
reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per
conto dei sottoscrittori, compia le formalita' necessarie per la
costituzione delle garanzie medesime.
2415 (Assemblea degli obbligazionisti). - L'assemblea degli
obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal rappresentante
degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e'
fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il
ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni
relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni
sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel
registro delle imprese. Per la validita' delle deliberazioni
sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, e' necessario anche
in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che
rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non estinte.
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente possedute,
non puo' partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli
amministratori ed i sindaci.
2416 (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). - Le
deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono
impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste
nell'articolo 2377 s'intendono riferite all'ammontare del prestito
obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate
in mercati regolamentati.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella cui
giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio del
rappresentante degli obbligazionisti.
2417 (Rappresentante comune). - Il rappresentante comune puo'
essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere
nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei
servizi di investimento nonche' le societa' fiduciarie. Non possono
essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se
nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i
dipendenti della societa' debitrice e coloro che si trovano nelle
condizioni indicate nell'articolo 2399.
Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il
rappresentante comune e' nominato con decreto dal tribunale su
domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli amministratori della
societa'.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non
superiore ad un triennio e puo' essere rieletto. L'assemblea degli
obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla
notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne
l'iscrizione nel registro delle imprese.
2418 (Obblighi e poteri del rappresentante comune). - Il
rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle
deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli
interessi comuni di questi nei rapporti con la societa' e assistere
alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di
assistere all'assemblea dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza
processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione
controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella
liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione
straordinaria della societa' debitrice.
2419 (Azione individuale degli obbligazionisti). - Le disposizioni
degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli
obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le
deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
2420 (Sorteggio delle obbligazioni). - Le operazioni per
l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di
nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di
un notaio.
2420-bis (Obbligazioni convertibili in azioni). - L'assemblea
straordinaria puo' deliberare l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il
periodo e le modalita' della conversione. La deliberazione non puo'
essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente
versato.
Contestualmente la societa' deve deliberare l'aumento del capitale
sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in
conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono
all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno
chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese
successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale
sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni
emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo
2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la
conversione, la societa' non puo' deliberare ne' la riduzione
volontaria del capitale sociale, ne' la modificazione delle
disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili,
salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data
la facolta', mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione
dell'assemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di
trenta giorni dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e
di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio e'
modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta
a quanto stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le
modalita' della conversione.
2420-ter (Delega agli amministratori). - Lo statuto puo' attribuire
agli amministratori la facolta' di emettere in una o piu' volte
obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il
periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della
societa' nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende
anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facolta' puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.
Sezione VIII
Dei libri sociali
2421 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri e le altre
scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la societa' deve
tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati
distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e
il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i
vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare
delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome
dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i
vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo, se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi
dell'articolo 2447-sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono
tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di
gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio
sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del
comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del
rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in
ogni foglio a norma dell'articolo 2215.
2422 (Diritto d'ispezione dei libri sociali). - I soci hanno
diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3)
dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli
obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo
2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti
finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero
8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7)
dell'articolo medesimo.
Sezione IX
Del bilancio
2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere
il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa' e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie
allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera
e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota
integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e
del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga
devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in
misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta
in migliaia di euro.
2423-bis (Principi di redazione del bilancio). - Nella redazione
del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell'attivita', nonche' tenendo
conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla
data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono
essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente
sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve
motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico.
2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto
economico). - Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa'
che esercitano particolari attivita', nello stato patrimoniale e nel
conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente
suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo
corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini
indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce
la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa
deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia
compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo
esige la natura dell'attivita' esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve
essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente devono essere adattate; la non
comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono
essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale
deve essere redatto in conformita' al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale
complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su
prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci
dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia
necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua
appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie
prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra
fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed
indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a
favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e
di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre
risultare gli altri conti d'ordine.
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con
riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni
destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo
comma dell'articolo 2447-bis.
2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le
immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle
stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono
immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono
indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
Le attivita' oggetto di contratti di compravendita con obbligo di
retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato
patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i
proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma
di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti
passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e
proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali vari in
ragione del tempo.
2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto economico deve
essere redatto in conformita' al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di
quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione
di quelli verso imprese controllate e collegate e verso
controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 -
19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.
14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle
partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.
2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). - I
ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al
netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione
dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni
in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data
nella quale la relativa operazione e' compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra
prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le
quote di competenza dell'esercizio.
2426 (Criteri di valutazioni). - Nelle valutazioni devono essere
osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi
direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri
costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi
al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso
terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la
cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate
nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale
minore valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate che risultino iscritte per un valore
superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di
valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia
obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella
nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad
una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato
al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese
medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423
e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al
metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto
nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni
ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore
indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una
riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio
sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore
a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso,
ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso,
nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato
entro un periodo di cinque anni.
E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento
in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi
la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata
motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e
ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile
di realizzazione;
8-bis) le attivita' e le passivita' in valuta, ad eccezione delle
immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti
alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su
cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile
netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile
fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere
iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello
inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba
giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o
di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale
minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne
sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo
della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito o:
"ultimo entrato, primo uscito ; se il valore cosi' ottenuto
differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di
beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla
base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole
certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime,
sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un
valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e
complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di
bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro
entita', valore e composizione.
2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota integrativa deve
indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non
espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna
voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce,
le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale
delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento
e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' , nonche' le
ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore
applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata,
facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura
produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile
e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando
altresi' le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici
dell'esercizio e sugli indicatori di redditivita' di cui sia stata
data comunicazione;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci
dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio
netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la
formazione e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per
tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese
controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la
sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore
attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica
indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione
secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi
valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e
dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e
risconti passivi e della voce "altri fondi dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione
della voce "altre riserve ;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente
indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro
origine, possibilita' di utilizzazione e distribuibilita', nonche'
della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai
valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente
per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie
sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la
cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese
controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al
controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree
geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati
nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari,
indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari e: "oneri
straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto
all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a
conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal
computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in
bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti
e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora
contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni
della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni
della societa' sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni
e i titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il
loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti
finanziari emessi dalla societa', con l'indicazione dei diritti
patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali
caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societa',
ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con
clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies
con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di
un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate
di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di
interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli
contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e
riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni
oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni,
con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di
valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere
corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione
della societa' e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e
nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia
delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla
societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta
persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia
delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate
dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi
degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli
amministratori delle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione
sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini
stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi
secondarie della societa'.
2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio
deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale,
con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati
dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei
propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al
bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento
all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.
Analoga relazione e' predisposta dal soggetto incaricato del
controllo contabile.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle
societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare
depositato in copia nella sede della societa', insieme con le
relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato
del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne
visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa'
controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito,
per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle
medesime.
2430 (Riserva legale). - Dagli utili netti annuali deve essere
dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi
per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il
quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se
viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2431 (Soprapprezzo delle azioni). - Le somme percepite dalla
societa' per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro
valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di
obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva
legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.
2432 (Partecipazione agli utili). - Le partecipazioni agli utili
eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli
amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal
bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
2433 (Distribuzione degli utili ai soci). - La deliberazione sulla
distribuzione degli utili e' adottata dall'assemblea che approva il
bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di
sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo
2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente
approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi
luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente
articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona
fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano
utili netti corrispondenti.
2433-bis (Acconti sui dividendi). - La distribuzione di acconti sui
dividendi e' consentita solo alle societa' il cui bilancio e'
assoggettato per legge al controllo da parte di societa' di revisione
iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista
dallo statuto ed e' deliberata dagli amministratori dopo il rilascio
da parte della societa' di revisione di un giudizio positivo sul
bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.
Non e' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando
dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative
all'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non puo' superare la minor
somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura
dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere
destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle
riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui
dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione,
dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della societa' consente la distribuzione stessa. Su tali
documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del
controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il
parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono
restare depositati in copia nella sede della societa' fino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono
prenderne visione.
Ancorche' sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili
di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi
erogati in conformita' con le altre disposizioni del presente
articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona
fede.
2434 (Azione di responsabilita). - L'approvazione del bilancio non
implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e
dei sindaci per le responsabilita' incorse nella gestione sociale.
2434-bis (Invalidita' della deliberazione di approvazione del
bilancio). - Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non
possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di
approvazione del bilancio dopo che e' avvenuta l'approvazione del
bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del
bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti
soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale
sociale.
Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata
l'invalidita' di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di
questa.
2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei
titolari di diritti su azioni). - Entro trenta giorni
dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni
previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione
dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura
degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera
raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non
aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresi' a
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei
soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con
l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti
diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di
vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei
soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
precedente.
2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa', che non
abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono
redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio
o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende
solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole
e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere
comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono
essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le
svalutazioni; la voce E del passivo puo' essere compresa nella voce
D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere
separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre
l'esercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti
voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20
non e' richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella
voce E21 non e' richiesta la separata indicazione delle minusvalenze
e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal
numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12),
13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste
dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale
dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della
relazione sulla gestione.
Le societa' che a norma del presente articolo redigono il bilancio
in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il
secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti
indicati nel primo comma.
Sezione X
Delle modificazioni dello statuto
2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). -
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello
statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle
condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel
registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le
eventuali autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita'
formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il
termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli
amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi,
possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure
ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi
commi; in mancanza la deliberazione e' definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste
dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel
registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel
registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione
aggiornata.
2437 (Diritto di recesso). - Hanno diritto di recedere, per tutte o
parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle
deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando
consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal
successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o
di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di
recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle
deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei
titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le azioni non
sono quotate in un mercato regolamentato il socio puo' recedere con
il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto puo' prevedere
un termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio puo' prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le
societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu' gravoso
l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo
comma del presente articolo.
2437-bis (Termini e modalita' di esercizio). - Il diritto di
recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere
spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle
imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle
generalita' del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni
per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che
legittima il recesso e' diverso da una deliberazione, esso e'
esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del
socio.
Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non
possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede
sociale.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e'
privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la societa' revoca la
delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento
della societa'.