IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  il  proprio decreto del 18 dicembre 2002 che ha disposto per
il  2  gennaio  2003  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del Tesoro a
centosettantanove  giorni  senza  l'indicazione  del  prezzo  base di
collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale  11 febbraio  2002 occorre indicare con apposito decreto
il  prezzo  risultante  dall'asta  relativa  all'emissione  dei buoni
ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2003;
  Considerato   che   il  prezzo  di  assegnazione  del  collocamento
supplementare  riservato  agli  operatori  "specialisti  in titoli di
Stato" e' pari al prezzo medio ponderato d'asta;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2003 il
prezzo  medio  ponderato  dei  B.O.T.  a  centosettantanove giorni e'
risultato pari a 98,671.
  La  spesa  per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del
relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  finanziario 2003, ammonta a Euro 117.941.816,20
per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 30 giugno 2003.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  per  i  B.O.T. a centosettantanove
giorni e' risultato pari a 98,192;
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 gennaio 2003
                                    p. Il direttore generale: Cannata