Al Ministero della salute
                              Al   Ministero  dell'ambiente  e  della
                              tutela del territorio
                              Al Ministero delle attivita' produttive
                              Agli   assessorati   agricoltura  delle
                              regioni  e  delle  province autonome di
                              Trento e Bolzano
                              Agli  assessorati sanita' delle regioni
                              e  delle  province autonome di Trento e
                              Bolzano
                              Ai Servizi fitosanitari regionali
                              All'Istituto superiore di sanita'
                              All'Agenzia     nazionale    protezione
                              ambiente
                              Alle   Agenzie   regionali   protezione
                              ambiente
                              All'ISTAT
                              Alla Confagricoltura
                              Alla Coldiretti
                              Alla CIA
                              All'Agrofarma
                              All'Unionchimica
                              Al Compag
                              All'Unima
                              Alla RTI-Finsiel
                              Alla Confcooperative
                              All'AGC agricola
                              All'ANCA Lega Coop
                              All'ANCC/Coop
                              All'ASSOCAP - Consorzi agrari
                              Alla Federagroalimentare

1. Premessa
Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
relativo  al  Regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione  alla produzione, alla immissione in commercio ed alla
vendita  di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti definisce al
comma  1  dell'art.  42  i  soggetti  che  sono  tenuti a trasmettere
annualmente  le schede informative sui dati di vendita, produzione ed
esportazione   dei   prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti
destinati  ad uso agricolo nonche' le autorita' a cui tali dati vanno
inviati.
Il  successivo  comma  2 stabilisce le informazioni che devono essere
contenute  nelle  schede informative stesse. In particolare le schede
devono  essere  inviate  alle Autorita' regionali competenti le quali
provvederanno  successivamente  ad  inviarle  al Servizio Informativo
Agricolo  Nazionale (S.I.A.N.) del Ministero delle politiche agricole
e forestali.
Infine  il  comma  3  individua  la  documentazione  che  deve essere
conservata  presso  le  aziende  agricole  al  fine  di  registrare i
trattamenti fitosanitari eseguiti sulle diverse specie.
Il  sistema  di  presentazione  delle  schede informative di cui alla
presente   circolare   entrera'   a   regime   nell'anno   2003   con
l'elaborazione dei dati riferiti all'anno 2002.
1.1 Modifiche intervenute con il regolamento di semplificazione
Il regolamento di semplificazione all'art. 42 introduce, tra l'altro,
le seguenti innovazioni:
la  presentazione delle schede informative e' divenuta annuale e cio'
semplifichera' gli obblighi dei dichiaranti stessi;
le  schede  sono state rese piu' funzionali ai fini dell'elaborazione
dei dati limitata agli aspetti essenziali tecnico-operativi;
l'eliminazione  dell'obbligo  di  invio  delle schede di acquisto dei
prodotti  fitosanitari  da  parte  degli utilizzatori, decisa per non
appesantire le aziende agricole di ulteriori oneri cartacei;
l'eliminazione   del   registro   di   magazzino  e  dell'obbligo  di
vidimazione  del  registro  dei  trattamenti  da  parte  dell'azienda
sanitaria locale competente;
il coinvolgimento diretto delle autorita' regionali nel sistema.
1.2 Aspetti normativi
Il decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 e' stato abrogato dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 290 che ha disciplinato
ex-novo  ed integralmente gli obblighi di informazione sul consumo di
prodotti fitosanitari destinati all'uso agricolo.
Le sanzioni previste in caso di inadempienza degli obblighi stabiliti
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 290/2001 saranno
ridefinite sulla base di apposita delega del Parlamento al Governo.

2. Finalita'
Il  Regolamento  di  semplificazione in questione, che ha abrogato il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  1255 del 1968, e' un
provvedimento  che  detta  precise  norme:  per  la  produzione,  per
l'immissione  in  commercio,  per  la  vendita  e  per  l'impiego dei
prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti. Tale regolamento si
integra con il decreto legislativo n.194 del 1995 ed insieme a questo
costituisce  una  sorta  di  "testo combinato" in materia di prodotti
fitosanitari.
L'elaborazione  delle schede dei soggetti dichiaranti, prevista dalla
presente  circolare,  costituisce  un  indispensabile supporto per la
predisposizione  di programmi di prevenzione mirati alla tutela della
salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale.
In  particolare  queste informazioni hanno lo scopo di permettere una
serie  di verifiche ed acquisire dati utili sull'impiego dei prodotti
fitosanitari nel territorio nazionale, siano essi principi attivi che
formulati  commerciali, a livello centrale, regionale, provinciale ed
anche  comunale,  da  parte  delle autorita' competenti in materia di
sanita', ambiente ed agricoltura.
Per  quanto  riguarda  i  dati  di produzione, i soggetti indicati al
comma  1  dell'art.  42,  ovvero  i  titolari  degli  stabilimenti di
produzione,  sono  esentati  dalla  trasmissione  delle  informazioni
richieste  in  quanto  tali  dati  sono  gia'  inviati mensilmente al
Sistema Statistico Nazionale - Istituto Nazionale di Statistica.

3. Ricognizione dei dichiaranti autorizzati
Le competenti Autorita' regionali e delle province autonome, ai sensi
di  quanto  previsto  al  comma 1, art. 42 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  290,  sono tenute a fornire al Ministero della
salute  ed  al  S.I.A.N.  del  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali  l'elenco  dei  soggetti  gia'  autorizzati alla vendita di
prodotti  fitosanitari  sul  proprio  territorio  che  dovra'  essere
aggiornato  entro  il mese di dicembre di ogni anno, comunicando agli
stessi Dicasteri le variazioni intervenute.
Questo  aspetto  e'  di fondamentale importanza per il raggiungimento
del risultato atteso.
Tale  elenco  deve  essere  fornito  su  supporto  magnetico e dovra'
contenere  le  seguenti  informazioni  sui  dichiaranti  autorizzati:
ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.
Per  facilitare  l'archiviazione  e  l'eventuale  aggiornamento dette
informazioni  potranno  essere  inviate  al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  (S.I.A.N.  RTI-Finsiel)  e al Ministero della
salute ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- sian.fito@politicheagricole.it
- dav.u14@sanita.it

4.  Descrizione  delle  schede  di  rilevazione  dei  dati e scadenze
temporali di invio
4.1  Introduzione:  la  presente  circolare  descrive  negli appositi
modelli  allegati  le  caratteristiche e le modalita' di compilazione
delle  schede  per la rilevazione dei dati di vendita ed esportazione
che,  secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 42 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, i titolari
delle   autorizzazioni  e  degli  esercizi  di  vendita  di  prodotti
fitosanitari  e  coadiuvanti  di  prodotti fitosanitari sono tenuti a
trasmettere  annualmente  all'autorita' regionale competente entro il
secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare.
Al  fine  di facilitare ulteriormente la compilazione delle schede da
parte  dei  dichiaranti,  i  modelli allegati alla presente circolare
potranno essere stampati direttamente dal sito internet del Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  e  i  dati  dovranno essere
inviati,  preferibilmente  su supporto magnetico (vedi punto 7), alle
autorita'  regionali  competenti,  i  cui  indirizzi  sono  riportati
nell'allegato alla presente circolare.
4.2  Dichiarazioni di vendita ed esportazione: le schede informative,
correttamente  compilate, relative ai dati di vendita per l'anno 2002
devono  essere  inviate  dal  titolare dell'esercizio di vendita, dal
titolare   di   registrazione  e  dal  titolare  di  stabilimento  di
produzione,  qualora  effettuassero  le  vendite e/o le esportazioni,
all'Autorita' regionale competente per territorio entro febbraio 2003
(secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare).
Il titolare di registrazione e' tenuto a dichiarare esclusivamente le
vendite  dirette  effettuate  all'utilizzatore finale (cooperative di
produttori o singoli imprenditori agricoli).
L'Autorita'   regionale   competente  provvedera'  successivamente  a
trasmettere  le schede compilate ed i supporti magnetici, in un unico
invio  indicando  il  loro  numero  complessivo  e suddividendole per
tipologia  (vendita ed esportazione), al Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (S.I.A.N. - RTI-Finsiel S.p.A. - Via Sabatino Gianni, 123 -
00156  ROMA) del Ministero delle politiche agricole e forestali entro
il  mese di maggio 2003 ai fini dell'elaborazione dei dati effettuata
a cura della stessa RTI-Finsiel S.p.A.
La procedura e le scadenze temporali sopra menzionate dovranno essere
rispettate anche per gli anni successivi.
Il  modello  vendita di cui all'allegato 1, corredato delle modalita'
di  compilazione  (allegato  1A),  e' riconoscibile anche dal simbolo
triangolare di colore rosso.
Il  modello  esportazione  di  cui  all'allegato  2,  corredato delle
modalita'  di  compilazione (allegato 2A), e' riconoscibile anche dal
simbolo rotondo di colore blu.
4.3  Indirizzi  autorita'  regionali: i dichiaranti devono inviare le
informazioni  previste  nei  modelli,  di  cui  al  punto  4.2,  alle
Autorita'   regionali  competenti  i  cui  indirizzi  sono  riportati
nell'allegato 3 alla presente circolare.
Le  autorita'  regionali  sono tenute a comunicare al Ministero della
salute ed al Ministero delle politiche agricole e forestali (S.I.A.N.
RTI-Finsiel)  le eventuali modifiche dei propri indirizzi intervenute
successivamente  alla  pubblicazione  della presente circolare sia su
supporto cartaceo che usufruendo degli indirizzi di posta elettronica
di cui al punto 3.
4.4  Dati  di  produzione:  i dati complessivi di produzione verranno
resi  disponibili  all'Ufficio  di  Statistica  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  nell'ambito del Sistema Statistico
Nazionale (SI.STA.N.).
Tali  informazioni  potranno  essere  divulgate  solamente  in  forma
aggregata,  secondo  modalita'  che  rendano  non  identificabili gli
interessati,  poiche'  tutelati  dal  segreto statistico e sottoposti
alle  regole  stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento
CE  n.  322/97 nonche' dalla legge n. 675/1996 e successive modifiche
ed integrazioni.

5.  Divulgazione dei risultati: i risultati annuali dell'elaborazione
da  parte  della  RTI-Finsiel  delle schede sopramenzionate, verranno
comunicati entro il mese di dicembre di ogni anno dal Ministero delle
politiche   agricole   e  forestali  ai  Ministeri  competenti,  alle
Amministrazioni  regionali  e  successivamente  divulgati all'esterno
attraverso  un'apposita  pagina nel proprio sito internet, che potra'
contenere   dati  riepilogativi  a  livello  nazionale,  regionale  e
provinciale e, se del caso, tabelle e grafici di facile lettura.

6. Registro dei trattamenti
6.1 Introduzione: il comma 3 dell'art. 42 prevede la conservazione in
azienda  da  parte  degli  acquirenti  e  degli  utilizzatori,  di un
registro  dei  trattamenti  ("quaderno  di  campagna") effettuati nel
corso  della  stagione  di  coltivazione. Tale conservazione persegue
finalita'  di  verifica  nell'ambito  dei  piani di monitoraggio e di
controllo ufficiale realizzati sul territorio.
Le   Organizzazioni   professionali   di  categoria  possono  fornire
assistenza  tecnica  ai  soggetti  interessati, fermo restando che il
registro  dovra' rimanere in azienda per le eventuali verifiche delle
autorita' regionali competenti.
6.2  Definizione  e  tipologia  del  registro  dei  trattamenti:  per
registro  dei  trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti
cronologicamente  l'elenco  dei  trattamenti  eseguiti  sulle diverse
colture,  oppure,  in  alternativa,  una  serie  di  moduli distinti,
relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.
Il   registro   dei  trattamenti  va  conservato  almeno  per  l'anno
successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.
6.3  Annotazioni  e  scopo del registro dei trattamenti: sul registro
devono  essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti
fitosanitari   e   relativi   coadiuvanti   utilizzati   in   azienda
(classificati   molto   ossici,  tossici,  nocivi,  irritanti  o  non
classificati)  entro  trenta  giorni  dall'esecuzione del trattamento
stesso.
La scheda per il registro dei trattamenti dovra', percio', riguardare
anche  i  prodotti  fitosanitari  classificati  come  irritanti e non
classificati, che possono comunque presentare rischi per l'ambiente e
per la salute umana.
Scopo  del  registro e' quello di fornire il quadro complessivo della
pressione   "ambientale"   derivante   dall'utilizzo   dei   prodotti
fitosanitari  nell'azienda.  Dal  registro  possono  essere  ricavate
essenziali  informazioni  circa la correttezza degli usi dei prodotti
fitosanitari, sotto il profilo ambientale, fitosanitario ed economico
oltre che sanitario.
6.4  Adempimenti  (casi  diversi):  l'acquirente  e l'utilizzatore di
prodotti  fitosanitari  e'  generalmente il titolare dell'azienda, il
registro  dei  trattamenti  rappresenta  un  adempimento a carico del
titolare  (proprietario  o  conduttore  dell'azienda agricola) che al
termine dell'anno solare deve sottoscriverlo.
Detto  registro puo' essere compilato e sottoscritto anche da persona
diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida
con  il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti
stessi.  In questo caso dovra' essere presente in azienda, unitamente
al  registro  dei  trattamenti,  relativa delega scritta da parte del
titolare.
Nel  caso  in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il
registro   dei   trattamenti   deve   esser  compilato  dal  titolare
dell'azienda sulla base del modulo, di cui all'allegato 4, rilasciato
per  ogni  singolo  trattamento  dal contoterzista. In alternativa il
contoterzista  potra' annotare i singoli trattamenti direttamente sul
registro  dell'azienda  controfirmando  ogni intervento fitosanitario
effettuato.
Nel  caso  di  cooperative  di  produttori  che  acquistano  prodotti
fitosanitari  con  i  quali effettuano trattamenti per conto dei loro
soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative)
il  registro  dei  trattamenti (unico per tutti gli associati) potra'
essere  conservato  presso la sede sociale dell'associazione e dovra'
essere  compilato  e  sottoscritto  dal  legale rappresentante previa
delega rilasciatagli dai soci.
Il  registro  dei  trattamenti deve essere compilato anche quando gli
interventi  fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate
alimentari immagazzinate.
Il  registro  dei  trattamenti  dovra'  essere  esibito  su richiesta
dell'autorita'  competente che ha la facolta' di effettuare controlli
e riscontri nelle aziende agricole.
6.5 Corpi aziendali separati: in presenza di corpi aziendali separati
e  distanti il registro dei trattamenti puo' essere conservato presso
la  sede  legale dell'azienda agricola oppure, in alternativa, presso
ciascuno  dei  corpi  aziendali. In quest'ultimo caso il registro dei
trattamenti  deve  riportare  solo gli interventi relativi al singolo
corpo aziendale.
6.6  Modulistica: la modulistica gia' adottata dalle aziende agricole
in  attuazione di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari che
prevedono,  fra l'altro, l'annotazione degli interventi fitosanitari,
se corredata od integrata di tutte le informazioni previste dal comma
3  dell'art.  42,  costituisce  a  tutti  gli effetti il registro dei
trattamenti.
Le  regioni  e  le  province  autonome  potranno  inoltre predisporre
specifiche  schede  per l'adozione e la compilazione del registro dei
trattamenti da parte delle aziende agricole.
Tali  schede dovranno comunque prevedere le informazioni indicate dal
comma 3 dell'art. 42.
6.7  Tenuta  registro  per  impieghi  extra-agricoli: il registro dei
trattamenti  deve essere utilizzato anche per gli impieghi effettuati
in  ambito  extra-agricolo  (verde  pubblico,  diserbo  canali,  sedi
ferroviarie  ecc...).  Anche  in  questo  caso  se i trattamenti sono
realizzati  da  contoterzisti,  il  registro  dei  trattamenti potra'
essere  compilato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o
dell'ente   sulla   base  del  modulo  rilasciato  per  ogni  singolo
trattamento   dal  contoterzista  oppure  direttamente  dallo  stesso
contoterzista    controfirmando    ogni    intervento   fitosanitario
effettuato.
Sono  esentati invece dalla compilazione del registro dei trattamenti
i  soggetti  che  utilizzano  prodotti fitosanitari esclusivamente in
orti  e  giardini  familiari  il cui raccolto e' destinato al consumo
proprio.
6.8  Fasi  fenologiche:  sul  registro  dei  trattamenti per ciascuna
coltura presente all'interno dell'azienda vanno annotate le date di:
- semina (o trapianto);
- inizio fioritura;
- raccolta.
Per  quanto  riguarda le fasi fenologiche di fioritura e raccolta, si
precisa che tale informazione puo' essere indicativa nei casi in cui,
per la stessa specie, tali epoche risultino diverse in relazione alle
caratteristiche delle varieta' o cultivars presenti nell'azienda.

7. Descrizione dei supporti magnetici: sono state predisposte, a cura
di  RTI-Finsiel,  le  specifiche  tecniche  per  l'invio  dei dati su
supporto magnetico relative rispettivamente alle vendite (allegato 5)
ed  alle  esportazioni  (allegato  6)  dei  prodotti  fitosanitari  e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
Si  auspica  che  tali supporti magnetici vengano utilizzati da parte
dei  soggetti  dichiaranti, per una piu' rapida lettura ed al fine di
una tempestiva elaborazione delle informazioni.

8.   Conclusioni:   la   corretta   ed   efficace   applicazione  del
provvedimento  in  questione da parte dei dichiaranti, consentira' di
ottenere    nel   dettaglio   un   quadro   sufficientemente   chiaro
dell'utilizzo di tali prodotti sul territorio nazionale.
Inoltre  tali  dati  rappresentano  una fonte di grande valore per la
valutazione  dell'impatto  dei  prodotti fitosanitari sull'ambiente e
sulla   salute   umana,   ed  uno  strumento  indispensabile  per  la
valorizzazione  delle produzioni agricole nazionali nell'ottica della
loro tracciabilita'.
L'adozione  del  registro  dei trattamenti potra' contribuire inoltre
all'attuazione  del  recente  Regolamento  (CE)  N.  178/2002  del 28
gennaio  2002  che  fissa,  tra  l'altro,  procedure  nel campo della
sicurezza alimentare.
La  presente  circolare  sara'  inviata  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  successivamente  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 2, Politiche agricole e forestali, foglio n. 133