IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

  1.  L'elevata  volatilita'  che  ha  caratterizzato l'andamento dei
mercati azionari negli ultimi anni ha favorito la richiesta, da parte
degli investitori, di schemi di investimento che assicurino la tutela
del capitale investito e/o un rendimento minimo di quest'ultimo.
In  tale  contesto,  sono  state  portate  all'attenzione della Banca
d'Italia  nuove forme di contratti di gestione su base individuale di
portafogli di investimento che prevedono, collegato alla gestione, un
impegno  contrattuale  a  corrispondere  a  una  certa data una somma
equivalente  al  capitale  iniziale, eventualmente incrementato di un
rendimento   minimo,  qualora  il  valore  corrente  degli  strumenti
finanziari  nei  quali e' stato investito il patrimonio sia inferiore
all'ammontare   dell'impegno  assunto  (c.d.  "gestioni  patrimoniali
garantite").  Tale  impegno  -  assunto  da parte del gestore o di un
soggetto terzo - puo' rivestire diverse forme, tra cui l'emissione di
strumenti   finanziari  derivati  (ad  esempio,  un'opzione  put  sul
patrimonio gestito)
  In   relazione   alle   predette   caratteristiche,   le  "gestioni
patrimoniali  garantite"  si distinguono dagli schemi di investimento
che  minimizzano,  attraverso  l'utilizzo  di particolari tecniche di
gestione (consistenti anche nell'immissione nei portafogli gestiti di
prodotti   derivati),   la   probabilita'  di  perdita  del  capitale
investito. Questi ultimi schemi (c.d. "gestioni a capitale protetto")
possono  essere  ricondotti  nelle  ordinarie gestioni, individuali o
collettive,   che  gli  intermediari  abilitati  possono  liberamente
offrire,  nel  rispetto  della  disciplina in materia di attivita' di
gestione.
  2.  Cio'  premesso,  si forniscono di seguito indicazioni in ordine
alla possibilita' per gli intermediari abilitati di offrire "gestioni
patrimoniali garantite".
  Con  riferimento  alle gestioni su base individuale, si osserva che
la  presenza  di  un impegno alla restituzione del capitale investito
e/o alla corresponsione di un rendimento minimo non altera di per se'
la  funzione del contratto di gestione, che si connota principalmente
per  la  finalita'  di  valorizzare  un  dato  patrimonio, perseguita
mediante  il  compimento  di una serie di atti unitariamente volti al
conseguimento  di un risultato utile dell'attivita' di investimento e
disinvestimento  in  strumenti  finanziari.  Tale  impegno,  infatti,
rappresenta  una  pattuizione collegata al contratto di gestione, che
non  fa  venire  meno l'obbligo del gestore di eseguire con la dovuta
diligenza il contratto.
  Analoghe   considerazioni   possono  svolgersi  con  riguardo  alle
"gestioni patrimoniali garantite" di tipo collettivo: l'esistenza del
menzionato  impegno  in  relazione  all'investimento  in  un OICR non
incide  sulla struttura dell'organismo, sulle norme di contenimento e
frazionamento  del  rischio  a  esso  applicabili  o  sulle regole di
comportamento  a  cui  la  societa' di gestione deve attenersi; detto
impegno,    invece,    incide   sulle   caratteristiche   complessive
dell'operazione,   delineando  il  livello  teorico  di  rischio  per
l'investitore.
  3.   L'impegno   a   restituire  il  capitale  investito  e/o  alla
corresponsione  di un rendimento minimo riveste uno specifico rilievo
ai  fini  prudenziali,  comportando l'assunzione di rischi di mercato
(cfr.  l'acclusa nota tecnica). A tal riguardo, occorre distinguere a
seconda che l'"impegno" nei confronti dell'investitore sia assunto da
un  soggetto  terzo  rispetto  al  rapporto  di gestione ovvero dallo
stesso soggetto gestore.
  Nella  prima  ipotesi,  il  richiamato  "impegno"  e' assunto da un
soggetto  terzo  a cio' abilitato. In tal caso, il gestore, rimanendo
estraneo all'impegno del "garante", non assume alcun obbligo diretto,
ne'   rischi   diversi  da  quelli  tipici  dell'attivita'  gestoria,
dovendosi  altresi' escludere che il soggetto che assume l'impegno in
parola  possa  rivalersi,  in  caso  di escussione, nei confronti del
gestore.
  Per  quanto  riguarda  la  seconda fattispecie (impegno diretto del
gestore),  va  considerato  che  la  pattuizione  in questione non e'
tipica  dei servizi di gestione individuale o collettiva; la semplice
abilitazione a svolgere questi ultimi non ricomprende la possibilita'
di assumere una tale obbligazione, in quanto essa e' qualitativamente
diversa  rispetto  a  quella  propria  delle  gestioni, nelle quali i
rischi  connessi  con gli strumenti finanziari in portafoglio gravano
interamente sul cliente.
  Cio'  posto,  tenuto  conto  dei  rischi  che comportano gli schemi
contrattuali  in  parola  e  che  essi,  a  fini  di  vigilanza, sono
sostanzialmente  equiparabili  a  quelli  connessi con l'emissione di
opzioni  put  a  favore  delle controparti sugli strumenti finanziari
oggetto  della  gestione,  si ritiene che l'impegno alla restituzione
del  capitale  investito  e/o  alla  corresponsione  di un rendimento
minimo  possa  essere  assunto  solo  da  banche o da SIM autorizzate
all'attivita'  di  negoziazione  in conto proprio, nel rispetto della
vigente disciplina prudenziale relativa ai mezzi patrimoniali e ferme
restando le riserve di attivita' previste dalla legge (1).
  Ne consegue che nel caso delle gestioni patrimoniali individuali il
gestore   puo'   assumere   l'impegno   in   questione  solo  se  sia
contestualmente  abilitato  all'attivita'  di  gestione e a quella di
negoziazione  in  conto proprio, mentre, per le gestioni patrimoniali
collettive,  l'impegno  non  puo'  essere  assunto  dalla societa' di
gestione  ne'  direttamente  ne'  indirettamente  (ad es. in forza di
clausole  che  prevedano  il  diritto  di  rivalsa  del  garante  nei
confronti  della  SGR).  In  quest'ultimo  caso,  esso  potra' essere
assunto  dalle  banche e dalle SIN, solo se autorizzate all'attivita'
di negoziazione in conto proprio.
  4.  Al fine di assicurare la consapevole assunzione dei rischi - di
mercato,  operativi,  legali,  reputazionali,  ecc. - connessi con le
"gestioni  patrimoniali garantite", la decisione delle banche e delle
SIM  di  assumere  impegni  alla  restituzione  del capitale e/o alla
corresponsione  di  un  rendimento  minimo  relativamente  a gestioni
patrimoniali,  individuali  (proprie  o  di  terzi)  o collettive, e'
adottata  dal consiglio di amministrazione, che avra' cura di fissare
i  limiti  e  le  condizioni, nonche' di definire specifiche linee di
indirizzo  gestionale,  i processi decisionali per la conclusione dei
contratti  e apposite procedure di controllo interno. I contratti con
cui  viene  assunto l'impegno, siano essi conclusi con la clientela o
con  il  gestore,  devono  stabilire l'ammontare massimo dell'impegno
medesimo.
    (1)   Nel   caso  delle  SIM,  l'impegno  potra'  essere  assunto
esclusivamente   attraverso   l'utilizzo  delle  forme  tecniche  che
prevedono  l'impiego  di  strumenti  finanziari derivati (ad esempio,
un'opzione di vendita del patrimonio gestito).
  Nel  caso  in  cui  l'impegno in questione sia assunto dal gestore,
deve  essere  assicurato  il  costante  raccordo di tutte le funzioni
aziendali   interessate,  onde  presidiare  adeguatamente  e  gestire
efficacemente  i rischi assunti. Qualora invece l'impegno sia assunto
da  una  banca  o  da  una  SIM  diversa dal gestore, dovranno essere
contrattualmente  definiti  flussi informativi, da parte del soggetto
gestore,  in  ordine  all'entita'  del portafoglio gestito e alla sua
composizione,  idonei  ad assicurare al soggetto che assume l'impegno
un  tempestivo  e  costante monitoraggio dei rischi assunti, anche ai
fini dell'ottemperanza delle regole prudenziali.
  La  decisione  di  offrire "gestioni patrimoniali garantite" dovra'
essere  deliberata  dal  consiglio  di  amministrazione  del soggetto
gestore,  anche  nel caso in cui l'impegno sia assunto da un soggetto
terzo.
  Per quanto attiene al trattamento a fini prudenziali, segnaletici e
di  bilancio  degli  impegni  in questione si rinvia all'acclusa nota
tecnica.  In  particolare,  gli  impegni in esame vanno trattati come
opzioni put emesse e classificati nel portafoglio non immobilizzato.
  Quanto precede implica che per le banche di credito cooperativo gli
impegni   alla   restituzione   del   capitale   investito  e/o  alla
corresponsione  di  un  rendimento minimo sono soggetti ai limiti per
l'operativita'  in prodotti derivati e, in particolare, al divieto di
assumere  posizioni  speculative (cfr. Istruzioni di vigilanza per le
banche, Titolo VII, Capitolo 1).
  5.  Lo  sviluppo  di  un mercato finanziario ordinato ed efficiente
dipende,  tra  l'altro,  dalla  possibilita'  per  i risparmiatori di
effettuare scelte di investimento consapevoli.
  In  relazione a cio', per quanto riguarda le gestioni collettive "a
capitale  protetto o garantito", si richiama, ai sensi degli artt. 36
e  43  del  d.lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58,  l'esigenza  che  il
regolamento  dei  fondi comuni e lo statuto delle SICAV indichino con
precisione e in maniera dettagliata le caratteristiche del prodotto e
i  termini  della  "protezione  del  capitale"  o  della  "garanzia".
Dovranno  inoltre  essere  indicati  l'onerosita' di quest'ultima e i
relativi criteri di determinazione.
    Roma, 20 gennaio 2003
                                                Il Governatore: Fazio