L'ISPETTORE GENERALE CAPO
              per la liquidazione degli enti disciolti
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  Dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio    e   della   programmazione   economica,   ora   Ministero
dell'economia  delle  finanze,  con  il  quale  l'I.G.E.D.  e'  stato
denominato  Ispettorato  generale  per  la  liquidazione  degli  enti
disciolti;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto  la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956  recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977
con  il  quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis della legge
17  agosto  1974, n. 386, la Cassa mutua Coldiretti di Rieti e' stata
soppressa;
  Considerato  che  le  operazioni  che  ostacolano la chiusura della
gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dal seguente
credito  Euro  351,04  nei  confronti della regione Lazio a titolo di
rimborso degli oneri per il personale comandato;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle  operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso
alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956
trasferendo  il  suddetto  credito per l'importo di Euro 351,04 dalla
Cassa   mutua   coldiretti   di   Rieti  alla  Federazione  nazionale
coltivatori diretti in liquidazione;
                              Decreta:
  Il credito di cui alle premesse (Euro 351,04) vantato nei confronti
della  regione  Lazio, e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua coldiretti di Rieti
alla  Federazione  nazionale  coltivatori diretti in liquidazione, la
quale versera' il predetto importo alla citata Cassa mutua coldiretti
di Rieti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 dicembre 2002
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono