IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i
contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un
programma costruttivo di alloggi per lavoratori;
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo che all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori
pubblici  (ora  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti) "Il
Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  delle abitazioni in
locazioni";
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002),
che  attribuisce  al  citato  Fondo  per  l'anno 2002 la dotazione di
249.181.336 euro;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  5  del  citato  art.  11  come
sostituito  dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21,
che  stabilisce  che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo
venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
  Viste  le  delibere  Cipe  del 30 giugno 1999, 15 febbraio 2000 e 4
agosto  2000  pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 217 del 15 settembre 1999, n. 93 del 20 aprile
2000 e n. 245 del 19 ottobre 2000 con le quali e' stata effettuata la
ripartizione  tra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e
Bolzano   delle   risorse  attribuite  al  Fondo  relativamente  alle
annualita'  1999  e  2000 e delle disponibilita' del Fondo sociale di
cui all'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del  28  settembre  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  277  del  28  novembre  2001,  con il quale e' stata
effettuata  la  ripartizione tra le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano delle risorse attribuite al Fondo per l'anno 2001;
  Considerato  che  i  dati  sul fabbisogno accertato dalle regioni e
province  autonome  trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  restituiscono  un quadro non omogeneo per le differenziate
modalita'  di  determinazione quantitativa del fabbisogno nonche' per
l'introduzione  di  ulteriori articolazioni delle classi di reddito o
da  soglie  di incidenza del canone piu' favorevoli rispetto a quelle
indicate nel decreto ministeriale 7 giugno 1999;
  Ravvisata  pertanto  l'opportunita'  di  introdurre,  ai fini della
predisposizione   della   ripartizione  di  che  trattasi,  opportuni
coefficienti  di  correzione  del fabbisogno comunicato dalle singole
regioni  e  province  al  fine  di  omogeneizzare  i dati relativi al
suddetto fabbisogno;
  Vista  l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata
dal  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano nella seduta del 28 novembre 2002, a
condizione  che vengano limitate in misura pari all'80% le variazioni
registrate   tra   i   coefficienti   utilizzati   nelle   precedenti
ripartizioni  e  quelli  previsti  nella  proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on.le Ugo Giovanni
Martinat   all'esercizio   anche  delle  competenze  nelle  aree  del
dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
                              Decreta:
  1.  Le disponibilita' di cui alla tabella C della legge 28 dicembre
2001,  n.  488, pari, per l'anno 2002, a euro 249.181.336, attribuite
al  Fondo  nazionale  di  sostegno  per  l'accesso alle abitazioni in
locazione  di  cui  all'art.  11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
sono  ripartite  tra  le  regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano  secondo  la  allegata tabella che forma parte integrante del
presente decreto.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome ripartiscono le quote di
propria  spettanza  a  norma  del  comma 7 del predetto art. 11 della
legge  9  dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2,
della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei  requisiti  minimi  stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti.
  4.  Le  regioni  e le province autonome comunicheranno al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione  generale  per
l'edilizia  residenziale e le politiche abitative l'entita' dei fondi
eventualmente iscritti in bilancio per la finalita' di cui trattasi.
  5.  A decorrere dall'anno 2003 la ripartizione delle disponibilita'
assegnate  al  Fondo  nazionale  e'  effettuata  sulla  base dei dati
trasmessi  al  Ministero  delle  infrastrutture  e trasporti mediante
scheda  unificata  di  rilevazione  del fabbisogno da predisporre dal
Ministero stesso unitamente alle regioni e le province autonome.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 dicembre 2002
                                             p. Il Ministro: Martinat
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 18