IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della legge 27 dicembre 2002, n. 290,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2003,  che  fissa  in  52.000  milioni  di  euro l'importo massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto  l'art.  2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 febbraio 2003
e' pari a 7.947 milioni di euro;
                              Decreta:
  Per   il   14 febbraio   2003   e'   disposta   l'emissione,  senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del Tesoro a
novanta  giorni con scadenza il 15 maggio 2003 fino al limite massimo
in valore nominale di 3.250 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2003.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni  ordinaridel Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 11 e 12 del
decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la Rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore 11 del giorno 11 febbraio 2003, con l'osservanza delle
modalita'  stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11
febbraio 2002.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2003
                                    p. Il direttore generale: Cannata