IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Vista  la  legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Considerato   che  per  quanto  riguarda  modalita'  e  termini  di
presentazione    delle    domande   e   obblighi   di   comunicazione
dell'interessato  circa  le proprie condizioni familiari e reddituali
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  in  materia di pensione
sociale di cui alla citata legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Ritenuto   di   dover   disciplinare   la  misura  della  riduzione
dell'assegno   sociale  per  i  titolari  ricoverati  in  istituti  o
comunita' con retta a carico di enti pubblici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  titolare  di  assegno  sociale, di cui all'art. 3, comma 6,
della  legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui sia ricoverato in
istituti  o  comunita'  con  retta  a totale carico di enti pubblici,
percepisce il predetto assegno sociale, in misura ridotta del 50%.
  2.  Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunita'
sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari:
    in   misura   pari  o  superiore  al  50%  dell'assegno  sociale,
quest'ultimo viene corrisposto nella misura intera;
    in  misura  inferiore  al  50% dell'assegno sociale, quest'ultimo
viene corrisposto in misura ridotta del 25%.