IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335; Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che per quanto riguarda modalita' e termini di presentazione delle domande e obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla citata legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto di dover disciplinare la misura della riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunita' con retta a carico di enti pubblici; Decreta: Art. 1. 1. Il titolare di assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a totale carico di enti pubblici, percepisce il predetto assegno sociale, in misura ridotta del 50%. 2. Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunita' sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari: in misura pari o superiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto nella misura intera; in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto in misura ridotta del 25%.