Il  comune  di  Vigonovo  (provincia  di  Venezia) ha adottato il
19 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.   Di   mantenere,  per  l'anno  2003,  l'aliquota  I.C.I.  per
l'abitazione  principale  e  per gli immobili locati con contratto di
locazione  agevolata  a seguito di accordo definito in sede locale al
4,5 per mille;
    2.  Di  mantenere,  per  l'anno  2003,  l'aliquota I.C.I, per gli
immobili  sfitti  e  non  locati,  intendendo  le unita' immobiliari,
classificate  o  classificabili nel gruppo catastale A) (ad eccezione
per  la  categoria  A/10  - ufficio) che vengono tenute vuote, per le
quali non esistono consumi di utenze, al 9 per mille;
    3.  Di mantenere, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per immobili
che non rientrano nelle categorie precedenti al 6 per mille;
    4.  Di  mantenere  in  Euro 154,94 la detrazione d'imposta di cui
all'art.  8,  comma  3,  del  decreto legislativo n. 504/1992, per le
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei
soggetti  passivi  di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo n.
504/1992 che rientrano nelle seguenti condizioni:
      a) pensionati  che  abbiano  compiuto,  alla data del 1 gennaio
2003, sessanta anni e che siano in condizione non lavorativa;
      b) lavoratori cassaintegrati o disoccupati;
      c) portatori di handicap;
      d) soggetti   abitualmente   assistiti   dal   comune  mediante
integrazione del minimo vitale;
    5.  Di  mantenere  in Euro 258,23 la detrazione di imposta di cui
all'art.  8,  comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, per le unita'
immobiliari   direttamente  adibite  ad  abitazione  principale,  dei
soggetti  passivi di cui all'art. 3, decreto legislativo n. 504/1992,
che rientrano nelle seguenti condizioni:
      e) soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare e' presente
un  figlio, un coniuge od un ascendente diretto convivente, portatore
di handicap con una invalidita' pari al 100%, ai sensi della legge n.
104/1992;
    6. Di stabilire inoltre che:
      in  tutti  i  casi,  ad  esclusione di quelli sub d), il nucleo
familiare  dovra'  disporre  di  un reddito annuo (imponibile IRPEF),
riferito  al  2002,  non  superiore  a  Euro  10.845,59  aumentato di
Euro 826,33 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare
a carico sia portatore di handicap, Euro 1.291,14;
      restano   in   ogni  caso  escluse  da  detta  agevolazione  le
abitazioni  principali  classificate  in  catasto  alle categorie A/1
(abitazioni  signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni
in ville) e A/9 (castelli, palazzi ......);
      i  componenti  il  nucleo  familiare,  come  sopra considerato,
dovranno risultare titolari di diritto di proprieta' od altro diritto
reale di godimento:
        dell'abitazione  principale  e delle sue pertinenze, non piu'
di  una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6
e C7;
        di  terreni  agricoli  per un valore imponibile I.C.I. pari a
Euro 2.582,58;
        di  nessun  altro  immobile  in  tutto il restante territorio
nazionale.
    L'ulteriore detrazione concessa in base al possesso dei requisiti
sopra  determinati,  viene  suddivisa  fra  tutti i membri del nucleo
familiare  considerato  (inteso  sempre  ai  fini fiscali), che siano
titolari   di  diritti  reali  sullo  stesso  fabbricato  adibito  ad
abitazione principale del nucleo stesso;
    L'handicap preso in considerazione dovra' essere tale da inibire,
di fatto, l'attivita' lavorativa.
    7.  Di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore
detrazione  da  parte  dei  soggetti,  cosi'  come  sopra indicati da
lettera   a)   ad   e),   dovranno   essere   inoltrate   utilizzando
esclusivamente  il  modello  predisposto  dall'ufficio  e  che  viene
allegato   alla   presente  deliberazione  come  parte  integrante  e
sostanziale della stessa;
    8.  Di  dare  atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni
sopra  descritte, godranno della detrazione per abitazione principale
di legge;
    9.  Di  fissare  il  termine  ultimo  del 31 ottobre dell'anno di
imposizione,  per  la  presentazione all'amministrazione comunale dei
modelli medesimi;
    10.  Di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate
le  determinazioni  dell'Ente  entro  il  30  novembre  dell'anno  di
imposizione;
    11.  Di dare atto che il contribuente puo' beneficiare in sede di
acconto  della  ulteriore  detrazione, fatta salva diversa successiva
determinazione   dell'Ente,   qualora   i   requisiti   non   fossero
soddisfatti;  in  tal  caso  il contribuente, non potendo beneficiare
della  ulteriore  detrazione,  sara'  tenuto  al  saldo dell'imposta,
versando la parte indebitamente detratta.