IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112, recante
riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
della  delega  prevista  dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in
particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
    i  concessionari del servizio nazionale della riscossione possono
definire  automaticamente  le  domande di rimborso e di discarico per
inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate
fino  al  31 dicembre  1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora
esaminate;
    la  somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99
per  cento  dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di
rimborso   calcolato   al   netto   degli  sgravi  provvisori  e  dei
provvedimenti  di  dilazione  per  le  quali il concessionario stesso
esercita la facolta' di definizione automatica;
    l'importo  globale da corrispondere ai predetti concessionari non
puo'  superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di
lire annue;
    al  fine  di  corrispondere  ai  concessionari  in  parola quanto
dovuto,  e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo
massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
      a) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  1999,  con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2000;
      b) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2000,  con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2001;
      c) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2001,  con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2002;
      d) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2002,  con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2003;
    con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione   economica  sono  stabilite  le  caratteristiche,  le
modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
  Vista  la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia
fiscale,  e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30
giugno  1999  la  data di riferimento per le domande di rimborso e di
discarico  per  inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in
parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo
dei titoli da assegnare, riducendolo a lire 2.400 miliardi, e di lire
200  miliardi  ciascuno  gli  importi di cui alle lettere b), c) e d)
suindicate;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed,
in  particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei  prestiti pubblici per l'anno
stesso,  al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
  Visto  il decreto ministeriale n. 475971 del 22 dicembre 1999, come
modificato  dal  decreto  ministeriale n. 031818 del 21 gennaio 2000,
con  cui,  per  le finalita' del citato art. 60, comma 6, del decreto
legislativo  n.  112  del  1999, si e' provveduto all'emissione della
prima annualita' dei titoli di Stato previsti dalla citata normativa,
assegnando  certificati di credito del Tesoro con godimento 1 gennaio
2000 e scadenza 1 luglio 2007 per l'importo di euro 513.553.000 (pari
a lire 994.377.267.310);
  Visti  i  decreti  ministeriali  n. 012649 del 12 dicembre 2001, n.
19773  dell'8 gennaio 2003 e n. 19778 dell'8 gennaio 2003, con cui si
e'   provveduto   all'emissione  dei  titoli  relativi  alla  seconda
annualita'  di  cui  alla citata normativa, assegnando certificati di
credito  del Tesoro con decorrenza 1 gennaio 2001 e scadenza 1 luglio
2008,  rispettivamente,  per gli importi di euro 206.081.000, di euro
70.596.000  e  di  euro  125.246.000  (e  quindi per complessivi euro
401.923.000);
  Viste   le  lettere  n.  2002/210877  del  4  novembre  2002  e  n.
2002/225984 del 20 novembre 2002 con le quali l'Agenzia delle entrate
ha  trasmesso,  fra  l'altro, un apposito elenco, riguardante, per la
terza  delle  suddette  annualita', i nominativi degli aventi diritto
alla   restituzione   delle  quote  iscritte  in  ruoli  erariali  in
conseguenza  della presentazione delle relative domande di rimborso e
di  discarico  per inesigibilita', ai quali dovranno essere assegnati
titoli  di  Stato  per  complessivi  321.890.000  euro,  tenuto conto
dell'importo  di  87.646,70  euro  derivante  dagli arrotondamenti da
effettuare;
  Ritenuto   che   occorre   disporre,  per  le  predette  finalita',
un'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, per l'ammontare
nominale  di complessivi 321.890.000 euro, da versare all'entrata del
bilancio  statale  con  due  separate  quietanze,  la  prima  di euro
321.802.353,30  e  la  seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui
sopra) di euro 87.646,70;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, e
successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 79 della
legge  21  novembre  2000, n. 342, e' disposta un'emissione, relativa
alla  terza  delle  annualita'  previste  dalla  citata normativa, di
certificati  di  credito  del  Tesoro  al portatore, per l'importo di
nominali  321.890.000  euro,  da assegnare ai soggetti aventi diritto
alla  restituzione  delle  quote  iscritte in ruoli erariali indicati
nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
    godimento: 1 gennaio 2002;
    scadenza: 1 luglio 2009;
    prezzo d'emissione: alla pari;
    rimborso: in unica soluzione, il 1 luglio 2009;
    tasso  d'interesse  semestrale: variabile, da determinarsi con le
modalita' di seguito indicate.
  Il  tasso  d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di
credito   emessi   con   il   presente  decreto,  verra'  determinato
aggiungendo  15  centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale
lordo  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  con  scadenza  a  sei mesi,
arrotondato  ai  5  centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi
alla  fine del mese di dicembre per la semestralita' dal 1 gennaio al
1   luglio  successivo  e  alla  fine  del  mese  di  giugno  per  la
semestralita' dal 1 luglio al 1 gennaio successivo.
  Il  tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari
alla  differenza  tra  il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta
dei  BOT  medesimi  divisa  per il prezzo stesso, moltiplicato per il
rapporto  percentuale  tra  180 ed il numero dei giorni effettivi che
compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
    in  caso  di  asta  non  competitiva,  al prezzo meno elevato tra
quelli  offerti  dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro
quota;
    in  caso  di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle
offerte   risultate   aggiudicatarie,   ponderata   per  le  relative
quantita'.
  Qualora  in  uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano
offerti  all'asta  BOT  a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale
lordo   considerato   per   il  calcolo  delle  semestralita'  verra'
determinato   dividendo   per  due  la  media  aritmetica  dei  tassi
d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice
(con  base  360  giorni),  relativi  ai  BOT  di durata trimestrale e
annuale  offerti  alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di
riferimento.
  Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale,   detto   tasso   di   rendimento  semestrale  lordo  verra'
determinato  con  riferimento al tasso di interesse annuale lordo del
solo parametro disponibile.
  Qualora  in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna
asta  di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per
il  calcolo  delle  semestralita'  sara'  pari al tasso EURIBOR a sei
mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto
ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302  del  29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la
decorrenza della semestralita'.
  In  applicazione  dei  suddetti criteri, i tassi d'interesse lordi,
relativi alle prime due semestralita', sono pari al:
    1,70% per la prima semestralita', con decorrenza 1 gennaio 2002 e
scadenza 1 luglio 2002;
    1,85%  per la seconda semestralita', con decorrenza 1 luglio 2002
e scadenza 1 gennaio 2003.
  Il  tasso  d'interesse semestrale lordo relativo alle semestralita'
successive  alla  seconda  verra'  reso  noto con comunicato stampa e
verra'  accertato  con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle   finanze,   da   pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.