IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che: i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate; la somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica; l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue; al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita: a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000; b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001; c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002; d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, riducendolo a lire 2.400 miliardi, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto il decreto ministeriale n. 475971 del 22 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 031818 del 21 gennaio 2000, con cui, per le finalita' del citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1999, si e' provveduto all'emissione della prima annualita' dei titoli di Stato previsti dalla citata normativa, assegnando certificati di credito del Tesoro con godimento 1 gennaio 2000 e scadenza 1 luglio 2007 per l'importo di euro 513.553.000 (pari a lire 994.377.267.310); Visti i decreti ministeriali n. 012649 del 12 dicembre 2001, n. 19773 dell'8 gennaio 2003 e n. 19778 dell'8 gennaio 2003, con cui si e' provveduto all'emissione dei titoli relativi alla seconda annualita' di cui alla citata normativa, assegnando certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1 gennaio 2001 e scadenza 1 luglio 2008, rispettivamente, per gli importi di euro 206.081.000, di euro 70.596.000 e di euro 125.246.000 (e quindi per complessivi euro 401.923.000); Viste le lettere n. 2002/210877 del 4 novembre 2002 e n. 2002/225984 del 20 novembre 2002 con le quali l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, fra l'altro, un apposito elenco, riguardante, per la terza delle suddette annualita', i nominativi degli aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilita', ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 321.890.000 euro, tenuto conto dell'importo di 87.646,70 euro derivante dagli arrotondamenti da effettuare; Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di complessivi 321.890.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 321.802.353,30 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di euro 87.646,70; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' disposta un'emissione, relativa alla terza delle annualita' previste dalla citata normativa, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 321.890.000 euro, da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni: godimento: 1 gennaio 2002; scadenza: 1 luglio 2009; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 luglio 2009; tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di seguito indicate. Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito emessi con il presente decreto, verra' determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per la semestralita' dal 1 gennaio al 1 luglio successivo e alla fine del mese di giugno per la semestralita' dal 1 luglio al 1 gennaio successivo. Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT. Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota; in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantita'. Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento. Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile. Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' sara' pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralita'. In applicazione dei suddetti criteri, i tassi d'interesse lordi, relativi alle prime due semestralita', sono pari al: 1,70% per la prima semestralita', con decorrenza 1 gennaio 2002 e scadenza 1 luglio 2002; 1,85% per la seconda semestralita', con decorrenza 1 luglio 2002 e scadenza 1 gennaio 2003. Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle semestralita' successive alla seconda verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.