IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  l'art.  16  della  legge  13 maggio  1999,  n. 133, il quale
stabilisce  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse
a  totalizzatore e a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi
dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) da parte dei soggetti
cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche
e  sulle  competizioni  sportive  organizzate  dal  C.O.N.I. ed emana
regolamenti  a  norma  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo,
ivi   compresi   quelli   da   destinare   agli  organizzatori  delle
competizioni;  e  stabilisce,  altresi',  per le medesime scommesse a
totalizzatore  che  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze puo'
prevederne   l'accettazione   anche   da  parte  dei  gestori  e  dei
concessionari   di  giochi,  concorsi  pronostici  e  lotto,  purche'
utilizzino  una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici
in tempo reale;
  Visto  l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, al comma
2,  quinto  periodo,  dispone che fino alla data di entrata in vigore
dei  decreti  previsti nel medesimo comma 2, continuano ad applicarsi
le  disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,  recante  norme  regolamentari  per il riordino della disciplina
organizzativa,  funzionale  e  fiscale  dei  giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
recante  norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle
scommesse  a  totalizzatore  e a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal C.O.N.I.;
  Visto  l'art.  2 del regolamento emanato con decreto ministeriale 2
agosto  1999,  n. 278, il quale prevede che l'elenco delle discipline
sportive  riguardanti  le scommesse di cui all'art. 1 del regolamento
stesso  e' emanato con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo
ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale;
  Visto  il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha
istituito,  per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore
ed a quota fissa su gare automobilistiche, e motociclistiche;
  Visto  il provvedimento del 4 aprile 2001, emanato sulla base della
direttiva  del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale
il  direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001
l'accettazione    delle    stesse    scommesse   sulle   competizioni
automobilistiche e di motociclismo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di
giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato;
  Visti  i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del
26 febbraio,  14 marzo e 26 marzo 2002 con i quali e' stata disposta,
in  via  d'urgenza,  la  proroga  provvisoria dell'accettazione delle
scommesse  sugli  esiti  dei  primi tre Gran Premi del Campionato del
Mondo di Formula 1;
  Visto  il  decreto  del direttore dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato,  in  data  4 aprile  2002, che ha consentito per
l'anno    2002    l'accettazione    delle    scommesse   sulle   gare
automobilistiche  e  motociclistiche di primario rilievo nazionale ed
internazionale;
  Considerato  il favorevole andamento per l'anno 2002 della raccolta
delle  scommesse relative a competizioni sportive diverse dalle corse
dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I.;
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di non interrompere la raccolta
delle  giocate ne' il gettito erariale conseguente e gli introiti dei
concessionari abilitati all'accettazione delle scommesse in parola;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  consentita,  per  l'anno 2003, l'accettazione delle scommesse a
quota  fissa sulle competizioni sportive di seguito indicate da parte
dei  concessionari affidatari della raccolta delle scommesse previsti
dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 169 del 1998 e dal
decreto  ministeriale  n. 174 del 1998, nonche' da parte di ulteriori
concessionari  individuati  dall'Amministrazione finanziaria ai sensi
dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del  Ministero  delle finanze
2 agosto 1999, n. 278:
    a) gare   automobilistiche   di  primario  rilievo  nazionale  ed
internazionale;
    b) gare   di   motociclismo  di  primario  rilievo  nazionale  ed
internazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 gennaio 2003
                                          Il direttore generale: Tino