IL DIRETTORE GENERALE
                       per la difesa del mare
  Vista  la  legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il  decreto  legislativo  del 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  "Specifica  tecnica  per  la  valutazione comparativa in
laboratorio dei prodotti disinquinanti proposti per la bonifica delle
acque  marine  contaminate da idrocarburi" allegata alla circolare n.
97,  serie  I,  datata  23 giugno  1977 del soppresso Ministero della
marina  mercantile  -  Direzione generale del demanio marittimo e dei
porti;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11  dicembre 1997 di approvazione
delle   procedure   per   l'autorizzazione   all'uso   dei   prodotti
disinquinanti in mare;
  Visti  gli  esiti dei lavori del Gruppo tecnico, costituito, presso
la  Direzione per la difesa del mare, dai rappresentanti dell'Agenzia
per   la   protezione   dell'ambiente   e   per  i  servizi  tecnici,
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  del Consiglio nazionale delle
ricerche - Istituto di ricerca sulle acque, dell'Istituto centrale di
ricerca  applicata  al mare, dell'Universita' di Roma "Tor Vergata" e
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, al fine di
definire idonei criteri di valutazione e nuovi metodi operativi volti
ad  evidenziare  l'efficacia  e  l'ecocompatibilita'  con  l'ambiente
marino dei prodotti disinquinanti;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere alla definizione di nuove
procedure   volte   al   riconoscimento   dell'idoneita'   tecnica  e
dell'ecocompatibilita'  dei  prodotti  disperdenti  ed assorbenti con
l'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  definisce le procedure necessarie per il
riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad
esclusione   degli   affondanti,   da   impiegare   per  la  bonifica
dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi.
Sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione  del  presente  decreto i
prodotti di origine biologica.
  2.  I  dati  informativi  ed  i test con le relative metodiche, cui
sottoporre  i  prodotti  disinquinanti  ai fini del riconoscimento di
idoneita',  sono  riportati  negli  allegati 1 e 2, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente decreto.