IL SEGRETARIO GENERALE
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali
  Visto   il   regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827 "regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato", e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  "regolamento  recante  semplificazione  e  accelerazione  delle
procedure di spesa contabili", e successive modificazioni;
  Visto   la  legge  3 aprile  1997,  n.  94,  concernente  norme  di
contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio e delega al
Governo  per  l'individuazione  delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato;
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, relativo
all'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni
pubbliche, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384,  "regolamento  di  semplificazione  dei procedimenti di spese in
economia";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n.  254,  "regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei
cassieri dello Stato";
  Visto  il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione
della  direttiva  2000/35/CE  relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali;
  Considerata  la  necessita'  di  individuare  con provvedimento, ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma 1,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 agosto  2001,  n.  384, i beni ed i
servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa,
da  eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici
del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  Sentiti i direttori generali nella riunione del 6 novembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento
  1. Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le
procedure  da  seguire  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni e
servizi,  da  parte  degli uffici centrali e periferici del Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
  2. L'acquisizione puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in
cui  non  sia  vigente  alcuna  convenzione quadro stipulata ai sensi
dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488 e successive
modificazioni.
  3.  Gli  acquisti  di  beni  e  i  servizi affidati in economia non
possono  comportare  una  spesa complessiva superiore a Euro 130.000,
con esclusione dell'I.V.A.