IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 "regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato", e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, "regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa contabili", e successive modificazioni;
Visto la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio e delega al
Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo
all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, "regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n. 254, "regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei
cassieri dello Stato";
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali;
Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i
servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa,
da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici
del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Sentiti i direttori generali nella riunione del 6 novembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento
1. Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le
procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e
servizi, da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
2. L'acquisizione puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in
cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modificazioni.
3. Gli acquisti di beni e i servizi affidati in economia non
possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro 130.000,
con esclusione dell'I.V.A.