IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che
prevede  l'integrale  conferma  dei  crediti d'imposta previsti dalle
vigenti  disposizioni  di  legge,  nonche' la possibilita' della loro
fruizione entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione
alle relative disposizioni;
  Visto  il  comma  2 del citato art. 5, con il quale e' previsto che
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
natura   non  regolamentare,  sono  stabilite,  per  ciascun  credito
d'imposta,  la  data  di  decorrenza  delle disposizioni previste dal
comma 1, nonche' le modalita' di controllo dei relativi flussi;
  Visto l'art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
il  quale  e'  previsto  un  credito d'imposta a favore delle persone
fisiche  che  intraprendono  un'attivita'  artistica  o professionale
ovvero   d'impresa,   per  l'acquisto  di  specifica  apparecchiatura
informatica;
  Visto  l'art.  14, comma 8, della stessa legge n. 388 del 2000, con
il quale e' previsto un credito d'imposta, a favore di talune persone
fisiche  che  esercitano attivita' per le quali risultano applicabili
gli  studi  di  settore,  per l'acquisto di specifica apparecchiatura
informatica;
  Visto  l'art.  8  della  legge 7 marzo 2001, n. 62, con il quale e'
riconosciuto  un credito d'imposta a favore delle imprese produttrici
di prodotti editoriali, per la realizzazione di taluni investimenti;
  Visto  il  regolamento recante la disciplina del credito di imposta
in  favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, adottato
con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002,
n. 143,
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli 23,
57  e 62 relativi all'istituzione e all'attribuzione delle competenze
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e dell'Agenzia delle
entrate;
  Ritenuto  di  dare  attuazione  al  citato  comma 2 dell'art. 5 del
decreto-legge  n.  138  del  2002,  relativamente ai suddetti crediti
d'imposta previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000
e dall'art. 8 della legge n. 62 del 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento
delle  agevolazioni  fiscali  di cui all'art. 13, comma 5, e all'art.
14,  comma  8,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, e' di euro
3.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
  2.  Al  fine  di  fruire dei crediti d'imposta di cui al comma 1, i
soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro
operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle  entrate  successivamente
all'acquisto  delle  apparecchiature informatiche di cui ai punti 3.6
dei  provvedimenti  del  14  marzo  2001  del  direttore della stessa
Agenzia,  concernenti  il  regime fiscale agevolato, rispettivamente,
per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le
attivita' marginali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22
marzo 2001.
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalita'
previste  dall'art.  8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies, della legge 23
dicembre  2000, n. 388, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 265.
  4.  In  caso  di  diniego  per esaurimento dei fondi stanziati, per
fruire  del  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  2,  puo'  essere
presentata  una nuova istanza negli anni successivi; non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-ter, della citata legge n.
388  del 2000,  in  merito  alla  precedenza delle istanze presentate
nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi.