IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo e
di erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti
destinatari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali
di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli
ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalita' di
erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti
dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione
annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente
con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non
aventi natura regolamentare.
2. Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4
novembre 1999, n. 470, e' abrogato.