Il  comune  di  San  Candido (Innichen) (provincia di Bolzano) ha
adottato  il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.   di  determinare  per  l'anno  2003  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito dall'art. 3, comma 53,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:
      a) 5,3 per mille: aliquota ordinaria;
      b) 7  per  mille  per  gli  immobili  aventi caratteristiche di
"seconda  casa",  posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai
soggetti  indicati nell'art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi
regionali  concernenti  la  "disciplina  dell'imposta  di  soggiorno"
(D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);
      c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti;
      d) 5 per mille per l'abitazione principale;
    2.  di  determinare  per  l'anno  2003 la detrazione dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto   passivo,  prevista  dall'art.  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in Euro 258,23.
    (Omissis).